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Linee guida per riconoscere gli enti bilaterali «autentici»

 

bilateraleLa formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere svolta solo dagli enti bilaterali che sono effettivamente espressione di sindacati e rappresentanti delle imprese e non da realtà diverse concepite per intercettare il business dell'aggiornamento permanente. È quanto stabilisce una circolare del ministero del Lavoro resa nota ieri, con la quale vengono forniti tutti i chiarimenti per riconoscere quando tale attività viene svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro con la loro collaborazione.
Gli organismi paritetici sono definiti – dall'articolo 2, lettera ee del Testo unico di sicurezza e tutela della salute sul lavoro – come gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative, ecc.
In modo più specifico, come ricorda la circolare ministeriale, è l'articolo 51, comma 3-bis, del Testo Unico che individua gli organismi paritetici quali soggetti che svolgono o promuovono attività di formazione e che possono ricorrere, per la loro attività, ai fondi interprofessionali previsti all'articolo 118, della legge 388/2000 ed all'articolo 12 del Dlgs 2762003.

Continua su: Il Sole 24 Ore/

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