La formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere svolta solo dagli enti bilaterali che sono effettivamente espressione di sindacati e rappresentanti delle imprese e non da realtà diverse concepite per intercettare il business dell'aggiornamento permanente. È quanto stabilisce una circolare del ministero del Lavoro resa nota ieri, con la quale vengono forniti tutti i chiarimenti per riconoscere quando tale attività viene svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro con la loro collaborazione.
Gli organismi paritetici sono definiti – dall'articolo 2, lettera ee del Testo unico di sicurezza e tutela della salute sul lavoro – come gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative, ecc.
In modo più specifico, come ricorda la circolare ministeriale, è l'articolo 51, comma 3-bis, del Testo Unico che individua gli organismi paritetici quali soggetti che svolgono o promuovono attività di formazione e che possono ricorrere, per la loro attività, ai fondi interprofessionali previsti all'articolo 118, della legge 388/2000 ed all'articolo 12 del Dlgs 2762003.
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