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Sistemi antincendio e rivelatori di calore, aggiornata la UNI EN 54-5:2018

Sistemi antincendio e rivelatori di calore, aggiornata la UNI EN 54-5:2018

In vigore la UNI EN 54-5:2018 in materia di “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori di calore puntiformi”.

La norma, che sostituisce la precedente versione del 2017, specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i rivelatori di calore puntiformi per l'utilizzo in sistemi di rivelazione e segnalazione d'incendio installati all'interno e attorno agli edifici.

La norma fornisce la valutazione e verifica del mantenimento di prestazione (AVCP) e contiene inoltre le disposizioni per la marcatura CE.

Per altri tipi di rivelatori di calore, o per rivelatori destinati all'utilizzo in altri ambienti, la norma dovrebbe essere usata solo come guida, riferisce UNI. I rivelatori di calore con caratteristiche particolari e sviluppati per rischi specifici non sono coperti dalla presente norma.

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Sistemi antincendio con sostanze controllate: rinviato l'obbligo di sostituzione

sistemi antincendioPubblicato il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 144 del 24-6-2014) su "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

Il decreto contiene, oltre a disposizioni che incidono in materia ambientale e dell'efficientamento energetico, anche indicazioni inerenti la prevenzione incendi; in particolare, l'articolo 11 detta misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche. Nel comma 5, vengono integrate le indicazioni contenute nel precedente D.Lgs. 108/2013 a proposito di sostanze estinguenti che riducono lo strato di ozono atmosferico (ovvero quelle elencate nell’allegato I al Regolamento CE n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009).

Va evidenziato, altresì, che l'articolo 5 del D.Lgs. 108/2013 prescriveva che, "chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro".

Mentre, nel nuovo comma 2 bis del DL 91/2014, si aggiunge che "Il termine di sei mesi a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs.108/2013 (entrato in vigore il 12/10/2013) è differito di ulteriori nove mesi (pertanto la scadenza è rinviata al 12/01/2016) per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al decreto 91/2014".

AdA

Scarica il D.L. 24 giugno 2014 n° 91

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