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Attività commerciali: Regola tecnica prevenzione incendi in Gazzetta

Attività commerciali: Regola tecnica prevenzione incendi in Gazzetta

Con Decreto 23 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018,  il Ministero dell'Interno approva le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, individuate con il numero 69 nell'allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (a 30 giorni a decorrere dal 3/12/2018, ovvero dal 2 gennaio 2019), ovvero per quelle di nuova realizzazione.

Le disposizioni della Regola tecnica si possono applicare alle medesime attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 (la Regola tecnica del 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 12 agosto 2010).

Come per altre regole tecniche, viene apportata modifica al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione Incendi), aggiungendo

  • il capitolo «V.8 - Attività commerciali» all'Allegato 1 del Codice nella "Sezione V - Regole tecniche verticali";
  • il riferimento al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 nell'elenco di norme alternative ancora applicabili, all'interno dell'elenco contenuto all'art. 1, comma 2 del Codice di prevenzione Incendi;
  • il riferimento all'attività classificata come numero 69 dal D.P.R. n.151/2011, al novero di quelle previste nell'art.2 comma 1 del Codice di prevenzione Incendi.

AdA

Scarica il Decreto 23 novembre 2018

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