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Violazioni in materia di salute e sicurezza, rivalutazione sanzioni

Violazioni in materia di salute e sicurezza, rivalutazione sanzioni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 140 del 19 giugno 2018, il Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro inerente la rivalutazione delle sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza.

Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%

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Scarica il Decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018

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Traffico sostanze chimiche pericolose: approvato un decreto sulle sanzioni

sostanze chimiche pericoloseIl Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 febbraio 2017, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che disciplina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Con il provvedimento si prevedono sanzioni pecuniarie, di natura amministrativa, per la violazione delle prescrizioni del regolamento che pone, appunto, principi e regole dell’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. I compiti di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni fanno capo al Ministero della salute, al Ministero dell’ambiente e al Ministero dello sviluppo economico. Nell’ambito delle rispettive competenze, tali compiti spettano anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Corpo della Guardia di finanza e alle Regioni e alla province autonome di Trento e di Bolzano.

Il regolamento attua all’interno dell’Unione europea la Convenzione di Rotterdam, concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi. Le norme dettate in materia di importazione ed esportazione, con obblighi di notificazione e di autorizzazione delle autorità di controllo, sono funzionali alla protezione della salute e dell’ambiente contro i danni potenziali connessi al commercio internazionale di tali prodotti. È previsto per i trasgressori che le sostanze trattate in violazione degli obblighi comunitari siano distrutte a propria cura e spese in caso di sequestro amministrativo.

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Professioni, svolta di Inarcassa sui versamenti arretrati: taglio del 75% delle sanzioni a ingegneri e architetti

inarcassaTaglio delle sanzioni a un quarto dei livelli attuali, nei casi migliori. Un sistema di appesantimento delle aliquote progressivo nel tempo, che premia chi paga prima. Tutele per chi sceglie di non rateizzare. E sconti per chi non accumula masse debitorie eccessive. Il Comitato nazionale dei delegati di Inarcassa ha appena approvato una misura attesissima: l'abbattimento delle sanzioni che l'Ente applica ad architetti e ingegneri in ritardo con i loro contributi. Era una misura che i professionisti chiedevano da tempo e che servirà a ridurre un monte di debiti arretrati diventato difficilmente sostenibile: 800 milioni di euro. Le misure scatteranno dopo il via libera dei ministeri vigilanti e saranno valide solo per le nuove irregolarità.

Debiti contributivi per 800 milioni
Dopo il ritocco della regolarità contributiva, arriva così il secondo grande capitolo degli interventi programmati dopo la sua elezione dal presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro: il Comitato dei delegati della Cassa di previdenza ha votato in via definitiva il pacchetto che abbatte le sanzioni in maniera drastica e punta a venire incontro agli iscritti. Ma anche, dall'altro lato, a tutelare coloro che hanno sempre pagato regolarmente i propri debiti contributivi. Al momento, il livello di sanzioni della Cassa è particolarmente elevato: siamo al 2% mensile che, su base annuale, diventa il 24 per cento. Un'aliquota altissima che incide su uno stock di debiti arretrati parecchio corposo. Secondo le indicazioni dell'ultimo bilancio consuntivo dell'ente, ci sono circa 800 milioni di euro che i professionisti avrebbero dovuto versare ma che non hanno mai pagato. Così, non stupisce che, nel corso delle ultime elezioni per il rinnovo dei vertici di Inarcassa, la revisione di questo apparato sanzionatorio così incisivo sia stata uno dei temi centrali del dibattito tra architetti e ingegneri.

I tagli in arrivo
L'imperativo del Comitato era quello di tagliare: si passa così da un 2% mensile ad un sistema progressivo. Si parte dallo 0,5% il primo anno, per poi passare all'1% il secondo anno, all'1,5% e al 2% il terzo e quarto anno. Dal quarantanovesimo mese di ritardo si applica un'aliquota annuale del 60% fisso. Con questo sistema, soltanto i recidivi finiranno per pagare la sanzione piena. Chi sconta soltanto un'impossibilità temporanea, invece, avrà tutto il tempo di recuperare. E non è tutto. Gli iscritti avranno diritto a una sorta di bonus: potranno tagliare le aliquote di un 50% ulteriore per i contributi scaduti pari o inferiori a 10mila euro, del 30% fino a 15mila euro, del 20% fino a 20mila euro. In questo modo si tutela chi ha un monte di debiti di importo limitato.

Santoro: arginare il fenomeno dell'inadempienza
«Si tratta di un provvedimento innovativo – commenta il presidente Giuseppe Santoro - che punta ad arginare il fenomeno dell'inadempienza previdenziale ed il conseguente aggravamento di situazioni debitorie non più emendabili. Il credito scaduto infatti vede coinvolto il 30% degli iscritti alla Cassa, con evidenti riflessi negativi sul patrimonio e sui relativi rendimenti. Al tempo stesso il nuovo regime sanzionatorio riconosce i comportamenti attivamente virtuosi degli iscritti inadempienti con interventi sulle modalità di applicazione delle sanzioni nel tempo e sulla tempistica per una rapida risoluzione degli obblighi previdenziali».

Sconti per chi non rateizza
In aggiunta, verrà applicata una riduzione agli istituti di conciliazione Aca (Accertamento con adesione) e Rop (Ravvedimento operoso) fino ad un massimo rispettivamente dell'85% (in luogo del 70%) e del 50% (in luogo del 30%), qualora il pagamento integrale di quanto dovuto, contributi, interessi e sanzioni, avvenga in unica soluzione entro 60 giorni. In questo modo gli iscritti vengono incentivati a non rateizzare i loro debiti, trascinandoseli dietro per anni. A completamento di questa azione, arriveranno anche interventi nel campo del welfare, con l'approvazione di nuove forme di sostegno volte a fronteggiare situazioni di bisogno effettivo, in relazione a difficoltà contingenti e connesse all'esercizio della libera professione.

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Sanzione ridotta se si assume un lavoratore “in nero”. Circolare del Ministero

Il-lavoratore-in-neroSanzioni ridotte solo se il datore assume il lavoratore “in nero” e gli paga lo stipendio per almeno tre mesi. Sarà lo stesso ispettore che ha contestato il verbale di illecito a verificare la regolare assunzione, il versamento dei contributi previdenziali e il pagamento delle retribuzioni, prima di ammettere il datore di lavoro al pagamento della misura minima della maxi-sanzione.

Con la circolare 26 emanata il 12/10/2015 dalla direzione per l’Attività ispettiva del ministero del Lavoro, arrivano i chiarimenti sulle nuove disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale, introdotte dall’articolo 22 del Dlgs 151/2015. La nuova disciplina della maxi-sanzione per lavoro nero prevede una graduazione per fasce dell’importo della somma da pagare, in relazione alla durata di impiego irregolare (fino a 30 giorni, da 31 a 60 e oltre sessanta giorni di effettivo lavoro). Il sistema delle fasce, che interesserà i lavoratori ancora in nero alla data del 24 settembre 2015, reintroduce l’istituto della diffida, che consente al datore che regolarizza il lavoratore e lo mantiene in servizio per tre mesi, di pagare l’importo minimo della sanzione edittale.

Se l’irregolarità riguarda uno straniero privo del permesso di soggiorno o un minore in età non lavorativa, gli importi minimi e massimi della sanzione sono aumentati del 20% e non è possibile applicare l’istituto della diffida.

Il nuovo contratto a tempo indeterminato, anche part-time al 50%, o determinato a tempo pieno, deve assicurare comunque il mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo minimo di tre mesi, con esclusione dei precedenti periodi di irregolare occupazione. Il contratto può coprire anche periodi irregolari pregressi, tuttavia i tre mesi sono conteggiati a partire dall’accesso ispettivo e per i successivi 120 giorni dalla data di notifica del verbale unico.

Per l’assunzione non potranno essere richieste agevolazioni o benefici di sorta, né può essere utilizzato il contratto intermittente, in quanto in contrasto con la richiesta continuità del rapporto. Se il lavoratore è assunto spontaneamente dal datore di lavoro, la diffida ispettiva avrà a oggetto solo il mantenimento in servizio del dipendente per almeno tre mesi e il pagamento delle retribuzioni dovute.

Passando poi al nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, particolare attenzione viene riservata ai nuovi importi delle misure aggiuntive da pagare per la revoca dell’atto. In caso di pagamento parziale, comunque superiore al 25% dell’importo dovuto, la somma residua potrà essere pagata nei successivi sei mesi con una maggiorazione del 5 per cento. Decorso tale termine il provvedimento di accoglimento di sospensione, in uno con la revoca del provvedimento stesso, costituisce titolo esecutivo per il recupero della somma.

Se la sospensione viene adottata per lavoro nero, la revoca è subordinata alla regolare assunzione e al rispetto delle misure di sicurezza in materia di formazione e informazione, senza che rilevi il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno tre mesi, condizione specificamente prevista solo per la maxi-sanzione.

AdA

Scarica la Circolare 26 del 12/10/2015

fonte Sole24Ore V.V.

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SISTRI 2015: dal 1 aprile scattano le sanzioni per le imprese non in regola

Sistri-3Rinviate al primo aprile 2015, le annunciate sanzioni SISTRI per la mancata iscrizione o per il mancato versamento del contributo al sistema di tracciabilità dei rifiuti, mentre tutte le altre multe sono rinviate di un anno, e per l’intero 2015 si continua ad applicare il regime transitorio. Gli slittamenti sono inseriti nella legge di conversione del Milleproroghe e per la precisione nell‘articolo 9 della legge 11/2015.

Le sanzioni SISTRI, prorogate al 1 aprile 2015 (dal precedente termine del primo febbraio), sono quelle previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 260 bis del Dlgs 152/2006 e riguardano la mancata iscrizione e l’omesso pagamento: vanno da 2.600 a 15.500 euro, e possono aumentare fino a quota 93mila euro nel caso di rifiuti pericolosi.

Sono invece posticipati di un anno, da fine 2014 a fine 2015, tutti gli altri obblighi e le relative sanzioni SISTRI. Per tutto il 2015 resta il regime transitorio, durante il quale restano i vecchi adempimenti in materia di gestione dei rifiuti, registri di carico e scarico, trasporto. La proroga è motivata dall’esigenza di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, anche in vista di semplificazioni e opportune modifiche normative.

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Scarica l’estratto della Legge 27 febbraio 2015 n. 11

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Sistri, parte la seconda fase. In arrivo decreto per esentare imprese ed enti fino a 10 dipendenti

usb sistriDal 3 marzo 2014 è scattato l'obbligo di utilizzo del SISTRI (Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti) anche per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per il trasporto dei rifiuti pericolosi in conto proprio.

In base a quanto disposto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono tenuti ad aderire al Sistri i seguenti soggetti:

  1. “gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”;
  2. “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale”;
  3. in caso di trasporto intermodale, i “soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto”;
  4. “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi”;
  5. “i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi”;
  6.  “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.

Sono invece esclusi dall’obbligo di adesione al Sistri i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi; i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione). Tali soggetti possono aderire al Sistri su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall’art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione.

Sanzioni slittano al 1° gennaio 2015

Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe (n. 150/2013), è stato posticipato al 1° gennaio 2015 il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni legate al Sistri che, pertanto, non si applicano fino al 31 dicembre 2014.

Decreto per esentare le imprese e gli enti fino a 10 dipendenti

Il 28 febbraio scorso il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare ha diramato uno schema di decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, escluderebbe dall’obbligo di iscrizione al Sistri gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti. Questo decreto sarà efficace solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. “Le istanze avanzate dai 'piccoli produttori' sono tenute nella massima considerazione. È infatti in via di perfezionamento un decreto che assoggetta al Sistri solo imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti con più di 10 dipendenti nei settori dell’industria, artigianato, commercio e servizi. Il decreto inoltre contiene altre semplificazioni finalizzate a venire incontro alle esigenze dei produttori al fine di assicurare un “decollo” della fase 2 che sia meno problematica possibile”, ha spiegato il neo ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti.

Per i professionisti niente obbligo di adesione al Sistri

Con la circolare n. 1/2013 del Minambiente, è stato precisato che per “enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi” si intendono i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Non rientrano nella previsione normativa i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, dall'obbligo di adesione al Sistri sono esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese, cioè i professionisti.

La copia della scheda “movimentazione” non sostituisce il formulario

Nel quadro sinottico relativo agli aspetti normativi del Sistri, pubblicato sul sito www.sistri.it, il Ministero ha precisato che fino a quando non entrano in vigore le sanzioni relative al Sistri, la copia della scheda “movimentazione” non sostituisce il formulario.

Rifiuti quantificabili anche in volumi

Nella scheda Sistri la quantificazione del rifiuto può essere espressa anche con il volume. Le procedure di riallineamento devono riguardare anche i delegati. In corso di valutazione sui tavoli tematici la duplicazione scheda movimentazione per conferimenti periodici.

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Circolazione su strada dei carrelli elevatori

Carrelli elevatoriPubblicato sulla G.U. n. 28 del 04/02/2014 il D.M. 14/01/2014 recante «Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico».

Il decreto in commento recepisce il nuovo comma 2-bis dell'art. 114 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), introdotto dall'art. 13, comma 12, del D.L. 23/12/2013, n. 145, c.d. «Decreto Destinazione Italia».

Il D.M. 14/01/2014 stabilisce che i carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lettera c) del D. Leg.vo 285/1992, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle seguenti condizioni:

  • essere muniti di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni; masse; pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
  • essere muniti dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del D. Leg.vo 285/1992 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del D.P.R. 495/1992;
  • essere dotati di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
  • essere muniti di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
  • essere muniti di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
  • essere muniti delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
  • essere muniti dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine);
  • essere accompagnati da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al D.M. 14/06/1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo;
  • i trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

L'autorizzazione alla circolazione, avente validità massima di un anno prorogabile, sarà rilasciata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda, su un modello conforme al fac-simile allegato al decreto.

Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al D.M. 28/12/1989, ed è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all'atto della precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007

AdA

Fonte: Confartigianato

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Il D.L. 145/2013 aumenta del 30% le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008

logo GazzettaCon lo scopo di rafforzare e contrastare il ricorso del lavoro sommerso e irregolare, il D.L. 23 dicembre 2013 n° 145, entrato in vigore il 24/12/2013 e pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23/12/2013, all’art. 14 stabilisce un aumento delle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 e delle somme aggiuntive previste dall’art. 14 comma 4 del D.L. 12/2012.

In particolare le disposizioni destinatarie dell’aumento sono:

  • aumento del 30% per la revoca del provvedimento di sospensione dei lavori di cui all’art. 14, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 (impiego lavoratori irregolari oltre il 20% nonché gravi e reiterate violazioni materia di salute e sicurezza sul lavoro);
  • gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del medesimo D.Lgs., sono decuplicate (violazioni in materia di lavoro irregolare o di orario di lavoro).

Il Ministero del Lavoro, con la lettera Circolare n. 22277 del 27 dicembre 2013, chiarisce che l’aumento degli importi delle sanzioni per le violazioni riferite al regime degli orari e dei riposi, al lavoro nero e alla sospensione dell’attività imprenditoriale trovano una diversa decorrenza rispetto all’entrata in vigore del D.L. 145/2013 avvenuta il 24 dicembre, indicando che l’applicazione delle sanzioni avverrà decorsi 90 giorni dalla definizione del verbale ispettivo.

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Scarica il D.L. 145/13

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SISTRI: stop di 10 mesi alle sanzioni

SISTRISospese per 10 mesi le nuove sanzioni del Sistri. La Camera dei Deputati ha approvato l'emendamento governativo al decreto P.A. che stabilisce che nei dieci mesi successivi alla data del 1 ottobre 2013 "continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, numero 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al Sistri di cui agli articoli 260-bis e ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, e successive modificazioni non si applicano".


A darne notizia è Rocco Girlanda, Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti con delega all'autotrasporto. "Questo importante atto rappresenta una risposta chiara dell'attenzione del governo per le esigenze del settore dell'autotrasporto, discusse ed approfondite nei tavoli tecnici che si sono susseguiti negli ultimi giorni, che si inserisce in maniera coerente con quanto evidenziato da parte del Ministro Lupi al Presidente del Consiglio e al Ministero dell'Economia circa la necessità di correggere, in sede parlamentare, la legge di stabilità dove prevede la riduzione dei crediti di imposta per gli autotrasportatori per il rimborso delle accise sul carburante", ha spiegato. "Inoltre - ha continuato Girlanda - è intenzione di questo Dicastero inserire in un prossimo decreto legge una serie di norme attese dal settore quali, ad esempio, il trasferimento agli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché il rilascio delle licenze per l'esercizio del trasporto in conto proprio, già trasferite alle provincie; la revisione dei criteri per la partecipazione al comitato centrale dell'albo e l'aggiornamento delle competenze dell'albo stesso".

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Sistri, spostato di tre mesi il termine per applicare le sanzioni.

SISTRIIl Senato ha approvato la legge di conversione del decreto sulla razionalizzazione della pubblica amministrazione (Dl n. 101/2013). Il provvedimento porta qualche novità in materia di Sistri: viene spostato in avanti di tre mesi il termine per l'applicazione delle sanzioni e viene ristretta ulteriormente la definizione dei rifiuti sottoposti a tracciabilità. Non arriva, però, la novità più attesa dalle imprese, che avrebbero sperato in una proroga ulteriore degli obblighi scattati lo scorso primo ottobre: per le imprese di costruzioni che producono rifiuti pericolosi la data da ricordare resta il 3 marzo 2014.
La novità principale portata da Palazzo Madama è contenuta nel nuovo comma 3 bis dell'articolo 11. Qui si stabilisce che "le sanzioni relative al Sistri si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema". Quindi, per l'applicazione di multe e ammende bisognerà aspettare altri tre mesi, a partire dal primo ottobre scorso: di fatto, se ne riparlerà nel 2014. In questo modo si conferma un impianto normativo già particolarmente morbido sul fronte delle sanzioni. Lo stesso decreto n. 101/2013, infatti, stabilisce che sono necessarie tre violazioni delle regole relative al sistema prima di essere puniti. Restano salve le sanzioni relative ai registri di carico e scarico e al trasporto dei rifiuti fissate dal codice Ambiente. E resta la possibilità per il ministero dell'Ambiente di rivedere il sistema delle sanzioni con un suo prossimo decreto.
Un'altra modifica importante riguarda la platea dei soggetti sottoposti all'obbligo di Sistri. La definizione dell'articolo 11 viene ulteriormente ristretta e, adesso, riguarda i soggetti che producono o trasportano rifiuti "speciali pericolosi" e non più soltanto pericolosi. Infine, le regole della tracciabilità vengono estese anche ai soggetti esteri che operano sul territorio nazionale.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore 11/10/13 G.L.

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