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Progettazione della sicurezza nei cantieri, pianificazione dei lavori e organizzazione del cantiere. Pubblicazione Inail

ucm 177229L’INAIL ha recentemente pubblicato un documento dal titolo “La progettazione della sicurezza nel cantiere”. Una pubblicazione che si rivolge a quanti debbano ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del D.lgs 81/08 e s.m.i. proponendo, anche con l’ausilio di esemplificazioni pratiche, dei possibili schemi per la redazione di PSC e POS e un algoritmo per la valutazione dei rischi.
 
Il settore delle costruzioni rappresenta un’attività particolarmente rischiosa per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La pubblicazione si sofferma in particolare sulle tematiche relative alla pianificazione dei lavori e all’organizzazione del cantiere. Si intende fornire non solo una guida all’applicazione della normativa vigente sui cantieri, ma proporre anche una metodologia per la redazione dei piani di sicurezza nei cantieri: una metodologia incentrata su un’attenta valutazione dei rischi.

AdA

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Certificazioni volontarie (SGSL): una via per ridurre gli infortuni e le ispezioni

omino SICUREZZAI controlli sul lavoro diminuiscono ma quando arrivano colpiscono (quasi sempre) nel segno. Negli ultimi anni la spending review non ha risparmiato neanche il delicato settore della vigilanza sulle imprese, che per il lavoro è affidata al Ministero ma anche a Inps e Inail. Analizzando i dati contenuti nei rapporti di vigilanza del Welfare, in soli cinque anni le imprese sottoposte a ispezione sono calate costantemente passando dalle oltre 300mila del 2009 a poco più di 220mila del 2014. A conti fatti una flessione di oltre il 27 per cento.

Eppure, nonostante il calo, i controlli effettuati restano comunque incisivi: anche nel 2014 quasi due aziende su tre – il 64% per l’esattezza, esattamente come nel 2013 – tra quelle visitate si sono rivelate irregolari. Con un numero di lavoratori del tutto in nero che supera il 40% degli occupati totali delle aziende.

Come dire: la maggior parte delle volte quando gli ispettori si sono mossi hanno colto nel segno. Dietro a questo risultato c’è sicuramente un affinamento della programmazione dei controlli, necessario appunto anche a seguito dei tagli negli organici (-10% di ispettori negli ultimi cinque anni).

Lo sottolinea lo stesso dicastero nel Rapporto 2014: «La strategia di intervento portata avanti dal ministero del Lavoro – si legge nel documento – già da qualche anno è mirata non tanto a realizzare un incremento numerico degli accessi ispettivi, quanto a concentrare le verifiche verso obiettivi particolarmente significativi, individuati sulla base di una specifica programmazione che ha tenuto conto delle peculiarità delle diverse aree geografiche».

Gli ispettori dei tre enti hanno scovato 142.132 aziende irregolari (erano oltre 152mila nel 2013). Significativo anche il risultato economico: sono stati recuperati 1,5 miliardi tra contributi e premi evasi (cento milioni in più rispetto al 2013).

La sicurezza
I controlli sono diventati più mirati anche sul rispetto delle norme per la salute e la sicurezza del lavoro. Per citare solo un dato nel 2013 ben l’88% delle aziende ispezionate dall’Inail ha riportato irregolarità. A orientare le ispezioni verso i settori e le realtà considerate più a rischio è anche la politica dell’ente infortuni verso le certificazioni volontarie, che è uno degli strumenti utilizzati per “scremare” i soggetti da selezionare, attenuando la vigilanza sulle realtà produttive certificate, che hanno già subito le visite dei certificatori.

Da anni l’Inail incentiva gli investimenti in prevenzione anche attraverso uno sconto fino al 30% dei premi assicurativi per interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e fornisce anche finanziamenti (tramite il bando annuale Isi) a fondo perduto per i progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In più, appunto, le aziende con la certificazione volontaria Ohsas 18001, che misura proprio la capacità dell’impresa di tenere sotto controllo i fattori di rischio per i lavoratori, vengono visitate con minore frequenza perché già monitorate dagli auditor degli enti di certificazione.

Il rapporto Censis Accredia sulla semplificazione prova a quantificare quali potrebbero essere gli effetti in termini di calo degli infortuni di una diffusione quasi totale tra le aziende di questa certificazione volontaria. In questo caso-limite si potrebbe arrivare – secondo lo studio – a una diminuzione di 80mila incidenti l’anno (- 20%) e a un risparmio massimo di 4 miliardi di euro.

AdA

fonte sole24ore 105/15 V.Uv.

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Imprese Chimiche: Linee d’Indirizzo per la gestione della sicurezza

sostanze-chimicheCon Determinazione del Presidente dell’Inail n. 84 del 24 marzo scorso, sono state approvate le Linee d’Indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica, alla cui realizzazione ha lavorato un apposito gruppo di lavoro formato da professionisti dell’Istituto e da rappresentanti di Federchimica e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore Filctem/Cgil, Femca/Cisl e Uiltec/Uil. Si tratta di una tappa importante nel percorso di collaborazione avviato tra i due enti con l’Accordo Quadro siglato il 24 aprile 2013 allo scopo di consolidare il cammino di fattiva cooperazione consolidatosi negli anni.

In appendice al documento è stato inserito inoltre un addendum per guidare le imprese nella adozione di un modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.lgs 231/01, in relazione a quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

In virtù delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed ai sensi delle modalità di applicazione della tariffa dei premi INAIL, l’adozione delle presenti Linee di indirizzo è da considerarsi un intervento di prevenzione nel campo della salute e sicurezza, utile per le aziende in sede di richiesta della riduzione del premio assicurativo (OT24) all’INAIL nei modi e nella misure previste dall’art. 24 D.M. 12 dicembre 2000 e s.m.i.

Le Linee di indirizzo utilizzano il linguaggio proprio degli standard internazionali volontari e sono state redatte ispirandosi al nuovo schema di riferimento comune a tutti i sistemi di gestione pubblicati in seno all’ISO, al fine di valorizzare le metodologie operative, i processi logici e gestionali noti, laddove applicati, e di facilitarne l’adozione, laddove ancora non in uso.

Qualora ne condividano le finalità, le imprese avranno inoltre la possibilità di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione secondo lo schema previsto dallo standard OHSAS 18001 e, grazie al contributo presente nell’appendice A, di adottare un modello organizzativo e gestionale relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti, di cui al Decreto legislativo n. 231/2001 s.m.i., che rispetti i requisiti previsti all’art. 30 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

AdA

Scarica le Linee d’Indirizzo per la gestione della sicurezza nelle imprese chimiche

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Medici Competenti: cancellati di colpo 6.500 su 10.000

medicina-del-lavoroIl Ministero della Salute a fine marzo aveva emesso una nota che informava l'inizio della procedura di cancellazione dall'Elenco Nazionale dei Medici Competenti di tutti coloro i quali risultavano privi dei requisiti. Il giorno di Pasquetta infatti sono letteralmente spariti 6.500 medici su 10.000 circa.

I requisiti per poter assumere incarichi di medico competente sono stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs 81/08 ed in particolare dai commi 3 e 4:
Comma 3. “Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e smi, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Comma 4. “I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."

Pertanto, coloro i quali non hanno effettuato nel triennio 2011-2013 il numero di 150 crediti formativi di cui almeno il 70% in discipline afferenti all’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro e non li hanno comunicati al Ministero della Salute che tiene il Registro Nazionale, entro il 31 marzo 2015, decadono dall'incarico alla fine del triennio e quindi il 1/1/2014.

È per quello che il Ministero specifica, così come anche indicato dall'art. 4, comma 2) del Decreto 4 marzo 2009 che istituisce il Registro Nazionale: " L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sè titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente" in quanto il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 D.Lgs 81/08.

È il datore di lavoro, quindi, che all'atto della nomina deve verificare che il medico che sta per incaricare possegga i requisiti e di inserirlo nella lettera di incarico.

Il Ministero della Salute ha semplicemente fatto, eccetto eventuali errori da sanare, quello che doveva fare: verificare e cancellare dal Registro tutti quelli che, a loro, risultano privi dei requisiti.

È chiaro che poi un singolo datore di lavoro o lavoratore che va a consultare il Registro che è pubblico dovrà chiedere conto al medico competente del motivo per cui egli non è inserito nell'elenco.

Si può ritenere vessatoria tale norma e forse lo è. Però è noto dal 2008 a tutti i medici competenti che la norma esiste e che sarebbe entrata in vigore in riferimento al triennio 2011-2013 e che poi il Ministero della Salute ha concesso una proroga di un anno per il recupero dei crediti. Dal 2008 al 2015 sono 7 anni.

Il problema invece esiste per quelli ingiustamente cancellati e sicuramente ci sono. Essi ricevono un danno d'immagine e forse non solo in quanto l'azienda potrebbe anche revocare l'incarico a seguito di una verifica di assenza nel Registro Nazionale. E allora comincia la dispora tutta italiana del peregrino che, nel giusto, deve dover dimostrare di esserlo realmente, tenuto conto che le banche dati che gestiscono i crediti sono lacunose e carenti.

In data 8/4 il Ministero ha informato che coloro i quali hanno inviato l'autocertificazione ma non compaiono nell'elenco possono re-inviarla all'indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Consulta il Registro Nazionale

fonte: medicocompetente.blogspot

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Fibre artificiali vetrose: approvate le linee guida per la sicurezza dei lavoratori

FAVLa Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 marzo 2015 ha sancito l’intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome sulle Linee guida per l’applicazione della normativa inerente i rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute alle fibre artificiali vetrose (FAV).

Si tratta del documento "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute" redatto dal Ministero della Salute e diramato fra febbraio e marzo 2015, approvato poi nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 3 marzo 2015, dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e sancito definitivamente il 25 marzo scorso nella Conferenza Stato-Regioni.

Si spiega nel provvedimento di approvazione, che il Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) al Titolo IX (Sostanze pericolose) - Capo I (Protezione da agenti chimici) e Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) prevede che, in caso di esposizione sul luogo di lavoro a tutti gli agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro è tenuto a effettuare:

  1. la valutazione dei rischi e, in esito alla stessa, ad adottare le previste misure generali per la prevenzione dei rischi;
  2. nel caso di esposizione a fibre ceramiche refrattarie, la valutazione del rischio e, in esito alla stessa, a prendere in considerazione, in primo luogo, la possibilità della riduzione o sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo, la possibilità dell'utilizzo in un sistema chiuso e, solo in ultima analisi, la riduzione al minimo possibile del livello di esposizione.

Ciò considerato, tutte le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) per le quali non risultano valori limite o indicazioni tecniche sulla valutazione dell'esposizione, rientrano nella categoria dei materiali utilizzabili che presentano rischi per la salute, sia pure con diversa misura di pericolosità diversa composizione e caratteristiche.

Alla luce di ciò, le Linee guida su "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV)" sono state realizzate per assicurare una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessati, compresi gli utilizzatori finali, sia negli ambienti di lavoro, sia di vita, nonché favorire sul piano della tutela della salute - superando anche aspetti tecnici cruciali, quali la metodologia analitica di riferimento da utilizzare per la determinazione della corretta classificazione delle diverse FAV oggi presenti sul mercato - l'adozione di misure di prevenzione adeguate, in linea con la vigente normativa, avendo come destinatari particolari, ma non esclusivi, sia i datori di lavoro che gli organi di vigilanza.

AdA

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Sicurezza nei cantieri: nuova norma UNI 11578:2015 sugli ancoraggi permanenti

dispositivi anticaduteUn altro passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate all’uso di questa tipologia di dispositivi a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto. Il documento si integra, colmandone le lacune, coi precedenti interventi in materia dell’Ente nazionale italiano di unificazione

Grazie alla recente norma Uni 11578:2015 viene realizzato un altro importante passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate alle carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica relative ai dispositivi di ancoraggio a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto. Nella maggior parte delle installazioni vengono utilizzati, infatti, dispositivi di ancoraggio che vengono lasciati sul luogo di lavoro indefinitamente senza essere rimossi. Grazie alla nuova norma UNI – “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova” – trova risoluzione una parte di queste problematiche.

La pubblicazione della norma UNI 11578:2015, spiega Luca Rossi del Dit Inail, mira a risolvere lacune e problematiche determinate dalla UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013 in relazione al campo di applicazione e alla determinazione d’uso dei dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto, separando definitivamente quelli destinati all’installazione permanente da quelli non destinati a non esserlo e, nel contempo, migliora i requisiti e i relativi metodi di prova dei suddetti dispositivi, senza creare barriere commerciali nei confronti dei dispositivi già conformi alla norma UNI 11578:2015 e alla norma UNI 11560:2014.

Entrando nei dettagli del documento, la nuova norma Uni 11578 mantiene un’analogia con le norme UNI EN 795:2012 e UNI CEN/TS 16415:2013 e descrive tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente progettati esclusivamente per l’uso con i DPI contro le cadute dall’alto. Esse sono:

  • dispositivo di ancoraggio di tipo A – Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli;
  • dispositivo di ancoraggio di tipo C – Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°;
  • dispositivo di ancoraggio di tipo D – Dispositivo di ancoraggio in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°.

Va ricordato, inoltre, che la recente pubblicazione della “norma d’uso” relativa ai sistemi di ancoraggio in copertura UNI 11560:2014 va a completare la normativa tecnica di settore e la circolare del ministero del Lavoro e Politiche sociali n.3 del 2015 bene si inserisce nel contesto delle norme tecniche, fornendo chiarimenti e linee di indirizzo, per quanto riguarda i dispositivi di ancoraggio, in relazione alla legislazione applicabile: il D.Lgs 81/2008 e s.m.i, D.Lgs 475/92 e s.m.i. e il regolamento Ue n. 305/2011.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

AdA

fonte Inail

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ROA: Procedure operative per la prevenzione del rischio da esposizione

Ottiche LampadaPubblicate sul Portale Agenti Fisici (PAF) le “Procedure operative per la prevenzione del rischio da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali: Cappe sterili e Lampade Germicide” elaborate dal Laboratorio Agenti Fisici della USL 7 di Siena.

Il rapporto contiene i principali risultati inerenti uno specifico studio condotto sul rischio da radiazioni ottiche artificiali nell’impiego di lampade germicida installate in cappe a flusso laminare o per lampade installate a parete o a soffitto. Tali apparati trovano largo impiego prettamente in ambito sanitario, di laboratorio e di ricerca.

Il rapporto fornisce procedure operative per la prevenzione del rischio da esposizione alla radiazione UVC e le principali misure di tutela per le differenti tipologie di sistemi maggiormente utilizzate in ambito sanitario, di laboratorio o di ricerca scientifica.

AdA

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Lavori in quota: dall’Inail un nuovo manuale operativo prevenire le cadute dall’alto

lavori tettiPubblicato dall’INAIL un “Manuale per la prevenzione delle cadute dall’alto” che si rivolge a tecnici, installatori ed esperti di lavorazioni su tetti e coperture.

Il manuale è stato realizzato dai ricercatori Inail del dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) e dalla Consulenza tecnica per l’Edilizia (Cte) e raccoglie i risultati di due importanti seminari sui lavori in copertura svolti al Made di Milano e al Saie di Bologna.
 
Il manuale offre una panoramica delle diverse problematiche relative alla sicurezza nelle attività di manutenzione sulle coperture degli edifici.
 
Tra le problematiche la scarsa qualificazione degli operatori tecnici per l’accesso in luoghi di lavoro costituiti da coperture di edifici e una certa sottovalutazione, legata purtroppo alla entità degli interventi e alla crisi dell’occupazione, che spinge a correre dei rischi inaccettabili.
 
Oltre a promuovere la cultura della manutenzione, il testo si sofferma anche sulla fase della progettazione, durante la quale vengono spesso sottovalutate le possibili implicazioni di salute e sicurezza che gli operatori dovranno affrontare nelle fasi successive.

AdA

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Strutture sanitarie pubbliche e private: in Gazzetta l'aggiornamento alla Regola tecnica di prevenzione incendi

ospedale estintoreIn Gazzetta Ufficiale (del 25 marzo 2015, n. 70), è stato pubblicato il Decreto 19 marzo 2015 del Ministero dell'Interno (di concerto col Ministero Salute) inerente l’ "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002". Il decreto entrerà in vigore il 7 aprile prossimo.

Il DM 19/3/2015 era necessario ai fini di modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Salute), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il decreto 19 marzo 2015 sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e introduce un titolo V.

Novità di rilievo è l’introduzione del Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio e la nuova figura del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la predisposizione e attuazione del sistema di gestione. Viene inoltre indicato il criterio per la designazione degli addetti ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 81/08 ed è presente il metodo da utilizzare per assicurare un numero congruo di addetti antincendio. Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)".  

Strutture esistenti con oltre 25 posti letto
L'Allegato I riporta il nuovo Titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, riguarda le "Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno" con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. Tali strutture dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in base ai termini temporali dettate nel comma 1 dell'articolo 2 del DM 19/3/2015 o per lotti, secondo i termini del comma 2 dell'articolo 2.

Strutture esistenti fino a 500 mq o maggiori di 1000 mq
All'articolo 3 del DIM 19/3/2015 si dispone sull'applicazione dell'allegato II, che sostituisce il Titolo IV del DM 18/9/2002:

  • le strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 devono applicare le nuove previsioni con riferimento a quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19/3/2015 in base alla tempistica riportata all'art.3 comma 1. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata (comma 2).
  • le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al nuovo titolo IV (così come modificato dall'Allegato II), Capo III, del DM 18 settembre 2002 in base alle tempistiche previste al comma 4, salvo che nei seguenti casi:
    a) sia stata presentata la segnalazione certificata;
    b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.151/2011.

 

Presentazione della SCIA e di un sistema di gestione della sicurezza antincendio
Nelle Disposizioni finali, si legge che è possibile optare per l'applicazione del nuovo decreto per le strutture esistenti con oltre i 25 posti letto, per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al DM 18/9/2002. Se non si optasse per tale ipotesi, gli enti e i privati responsabili delle strutture dovranno presentare al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2. Inoltre va adempiuto quanto previsto all'articolo 2 comma 1, lettera b) che richiede agli enti e ai privati responsabili delle strutture la presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22.

Inoltre, la SCIA dovrà attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo titolo V del DM 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al DM 19/3/2015 che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. A tali fini dovrà quindi essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo titolo V.

AdA

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Inail promuove l’attività fisica sui luoghi di lavoro

ucm 174930Pubblicato dall’Inail, Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale un nuovo fact sheet per la promozione dell’attività fisica nei luoghi di lavoro.

Il documento “Promozione dell’attività fisica e lavoro” è uno strumento editoriale di facile consultazione, ideato per sensibilizzare l’utente su specifiche tematiche emergenti in tema di tutela della salute e benessere dei lavoratori negli ambienti di vita e di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Consente una visione d’insieme sull’argomento e fornisce tutte le informazioni necessarie per eventuali approfondimenti.

Nel fact sheet si ricorda che la promozione della salute nei luoghi di lavoro ha lo scopo di favorire la salute e il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro tramite il miglioramento dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, programmi aziendali mirati, l’offerta di scelte sane e l’incoraggiamento allo sviluppo delle capacità personali.
 
L’attività fisica, oltre a influire positivamente sul tono dell’umore, incrementa la funzione cardiaca, abbassa il colesterolo LDL e aumenta l’HDL, riduce i trigliceridi e la pressione arteriosa, migliora la circolazione arteriosa e venosa, previene e ritarda l’osteoporosi, protegge da alcuni tumori (colon, endometrio e mammella) e riduce il rischio di cadute migliorando il tono muscolare e i riflessi per l’influenza sull’equilibrio e la coordinazione. Il movimento aiuta a mantenere il peso ideale favorendo il consumo delle calorie in eccesso e aumentando la tolleranza al glucosio.

Si sottolinea nel fact sheet che una regolare attività fisica migliora le prestazioni psico-fisiche, il rendimento lavorativo e contribuisce a diminuire le malattie e gli infortuni sul lavoro (un aumento del 5% dell’indice di massa corporea provoca una riduzione della mobilità della parte inferiore del corpo). L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda vari livelli di attività per gli adulti che dovrebbero effettuare almeno 30 minuti di attività fisica moderata (es. camminare di buon passo) per 5 giorni a settimana.

AdA

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