fbpx

itenfrdees

Promos Ricerche è un Consorzio senza fini di lucro. SCOPO: La promozione e l’introduzione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore. Scopri di più.

News

Codice appalti, resta il nodo subappalto

codice-appalti-pubbliciUn nodo da sciogliere: la questione del subappalto. Una norma sulla quale vigilare: l’appalto integrato. E molti punti positivi. Il correttivo al Codice appalti si prepara ad arrivare in Gazzetta ufficiale, cristallizzando centinaia di modifiche al Dlgs n. 50 del 2016: la pubblicazione potrebbe arrivare entro fine aprile.

Facendo scattare uno degli aggiustamenti più attesi: dall’entrata in vigore, infatti, partiranno dodici mesi nei quali le Pa potranno mandare in gara i loro definitivi approvati prima del 19 aprile del 2016. Resta, poi, aperta la questione del potere di raccomandazione dell’Anac. Sarà cancellato per essere ripristinato in Parlamento dalla manovrina.

Il giudizio generale del mercato è tutto nelle parole del presidente Ance, Gabriele Buia: «Diamo atto al legislatore di aver adottato molte soluzioni positive». Nel merito, piacciono la decisione di modificare i criteri per la qualificazione delle imprese, l’innalzamento del tetto pubblico per il Ppp, la conferma del vincolo al 20% di utilizzo dell’in-house per le concessionarie. Anche se qualcosa potrebbe migliorare: «Va eliminato – prosegue Buia - il criterio del massimo ribasso, che non può e non deve essere utilizzato dalle amministrazioni per aggiudicare le gare in quanto esiste il metodo antiturbativa». Ma è il subappalto a lasciare dubbi. «Qualche miglioramento c’è stato ma rimangono numerose criticità che peraltro sono in netto contrasto con quanto previsto dalla disciplina europea».

Anche per Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie, federazione delle imprese elettrotecniche ed elettroniche, il subappalto resta critico: «Peccato che non ci siano state correzioni. Speravamo fosse risolta la questione dell’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori e che si applicasse il limite del 30% alla categoria prevalente». Per il resto, è piaciuta molto «l’attenzione verso i criteri ambientali e di efficienza energetica, premiando le tecnologie che consentono risparmi, sia nella progettazione che nella fase di manutenzione». Sul subappalto, comunque, va sottolineato che la scelta di non stravolgere il codice è piaciuta invece molto ad altri soggetti della filiera, come Assistal, che rappresenta le imprese impiantistiche. Ne parla il direttore generale Giancarlo Ricciardi: «Vietare il subappalto oltre la soglia del 30% è essenziale per assicurare la qualificazione degli operatori che partecipano alle gare. Siamo soddisfatti che il Governo abbia mantenuto uno del passaggi più innovativi del decreto». Anche per il presidente di Cna impianti, Carmine Battipaglia, si tratta di «una decisione intelligente e sensata».

In materia di progettazione prevalgono i giudizi positivi. Su tutti, quello relativo all’applicazione obbligatoria del Dm parametri per calcolare gli importi a base di gara. Lo sottolinea Giorgio Lupoi, vicepresidente dell’Oice, l’associazione delle società di ingegneria e architettura: «Era per noi il punto di partenza, fondamentale per avere gare di qualità». Qualcosa, però, manca: «Ci sarebbe piaciuto che gli stessi livelli di esperienza chiesti al mercato per progettazione e direzione lavori fossero ritenuti imprescindibili per gli affidamenti ai tecnici interni». Sull’appalto integrato è «molto positivo che sia stato ribadito il principio generale dell’affidamento dei lavori sulla base del’esecutivo», anche se sulla norma che prevede il recupero dei vecchi definitivi bisognerà «effettuare un serio monitoraggio».

Al Consiglio nazionale degli ingegneri, come spiega il tesoriere Michele Lapenna, piace la norma sui corrispettivi: «È una vittoria, perché riapre il tema dell’equo compenso». Bene l’assetto finale sull’appalto integrato: «È un compromesso che ci sta bene, ma adesso vigileremo sull’attuazione delle novità». Resta aperta la questione dell’iscrizione all’albo dei progettisti interni. «È stata ignorata l’importanza, segnalata dal Rete delle professioni tecniche, dell’aggiornamento professionale obbligatorio previsto dalla nuova normativa». Per gli architetti sono, poi, centrali le limature fatte sui concorsi, come dice il vicepresidente del Consiglio nazionale, Rino La Mendola: «Il correttivo alleggerisce notevolmente il numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l’onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro 60 giorni dalla proclamazione». Anche se, su questo punto, «permangono alcune criticità».

AdA

fonte sole24ore 109/17 GL

Leggi tutto...

Codice Appalti e Appalti Verdi: novità per chi valuta le proprie emissioni climalteranti

gppIl Governo intende apportare modifiche significative al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), attraverso un Decreto correttivo la cui bozza è stata in consultazione pubblica fino allo scorso 22 febbraio 2017.

Nel quadro delle molteplici prossime rifiniture al Codice Appalti, già peraltro modificato nel 2016 con interessanti novità anche in materia di "Appalti Verdi" (Acquisti Verdi della PA - GPP), si segnala l’Articolo 38 del Decreto correttivo che interviene sull’Articolo 93 del Codice Appalti (“Garanzie per la partecipazione alla procedura”), con alcune modifiche di interesse per gli Operatori economici che hanno operato in direzione del contrasto ai cambiamenti climatici.

Viene infatti introdotta la cumulabilità della riduzione degli importi fideiussori per chi si dota di un Inventario delle emissioni di gas serra (certificato conforme alla ISO 14064-1) o di una Carbon footprint di prodotto (certificata conforme alla ISO/TS 14067) con le riduzioni di cui ai punti precedenti dell’art. 93. Si consideri che l’iter di approvazione di queste modifiche dovrebbe essere realizzato nell’arco di due mesi circa.

Secondo l’attuale schema di cui si è conclusa la consultazione, quindi, nel caso in cui le Aziende appaltatrici abbiano specifiche certificazioni (rilasciate da Enti o Laboratori accreditati) potranno quindi ricevere agevolazioni dalle stazioni appaltanti in termini di riduzione fideiussoria secondo le seguenti %, che in questa ipotesi normativa saranno tra loro cumulabili (con le restrizioni di cui a seguito):

  • Operatore economico con Sistema di Gestione della Qualità certificato (ex ISO 9001): riduzione fideiussione del 50%;
  • Operatore economico con registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS): riduzione fideiussione del 30% (oppure, in alternativa) Operatore economico con Sistema di Gestione Ambientale certificato (ex ISO 14001): riduzione fideiussione del 20%;
  • nel caso di contratti relativi a servizi o forniture, qualora per almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso siano forniti prodotti Ecolabel UE (il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009): riduzione fideiussione del 20%;
  • Operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064?1 o una carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067: riduzione fideiussione del 15%.

Secondo lo schema di decreto, tali riduzioni fideiussorie sono cumulabili e, in tale caso di cumulo, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo residuale rispetto alla riduzione precedente.

Nei contratti di servizi e forniture si conferma invece non cumulabile con le voci precedenti la riduzione fideiussoria del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità, o in possesso della attestazione del Modello Organizzativo (MOG) conforme al D.Lgs. 231/2001, o di certificazione Social Accountability 8000, o di certificazione del Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della salute dei Lavoratori (SGSL, ex OHSAS 18001), o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il Sistema di Gestione dell'Energia, o di qualifica UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESCO (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

AdA

fonte Reteclima

Leggi tutto...

Codice Appalti, pubblicate le Linee guida Anac sulle società in house

anacL'Autorità anticorruzione ha pubblicato sul suo sito web le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016», adottate con la Determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017.

Le Linee guida n. 7 definitive sono state pubblicate anche nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14 marzo 2017.

Nell’adunanza del 30 novembre 2016, il Consiglio dell’Anac ha deliberato di avviare la consultazione on-line relativa allo schema di Linee guida al fine di acquisire osservazioni e commenti da parte degli operatori del mercato.

Nel corso della consultazione, che si è svolta nel periodo 5 dicembre – 20 dicembre 2016, sono pervenuti all’Autorità contributi da parte di 14 soggetti (n. 7 Amministrazioni pubbliche, n. 4 associazioni di categoria, n. 1 dipendente pubblico, n. 1 libero professionista, n. 1 altri soggetti).

All’esito dell’esame dei contributi pervenuti, l’Autorità ha integrato e modificato lo schema di Linee guida alla luce delle osservazioni ricevute. Il testo del documento è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l’acquisizione del relativo parere. Con atto n. 282/2017 del 1/2/2017 (affare n. 1/2017) il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di Linee guida. Nella redazione del testo finale dell’atto l’Anac ha recepito le osservazioni formulate dal Supremo Consesso.

AdA

Scarica le Linee Guida ANAC n. 7

Leggi tutto...

Codice Appalti: deroghe per il G7

appaltiApprovato in via definitiva dal Senato il disegno di legge “Mezzogiorno” che prevede deroghe al Codice Appalti per il G7 di Taormina ed anche finanziamenti per Matera 2019 e credito di imposta per gli investimenti delle imprese.

Codice Appalti. Le gare d’appalto inerenti al G7 di Taormina potranno derogare al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) in presenza di condizioni di urgenza. In questo caso, lavori servizi e forniture potranno essere affidati senza bando, ma ricorrendo alla procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori. La deroga non varrà quindi per tutte le gare, ma solo per quelle per cui sia effettivamente provata l’urgenza.

Credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi. L’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, effettuato fino al 31 dicembre 2019, nelle imprese di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo potrà usufruire di un credito di imposta pari al 25% nelle grandi imprese, al 35% nelle medie imprese e al 45% nelle piccole aziende. Ad ogni progetto di investimento potranno essere erogati al massimo 3 milioni di euro per le piccole imprese, 10 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Matera 2019. Viene istituito il programma “Magna Grecia” per il finanziamento di specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e capitale della cultura nel 2019. Il progetto potrà contare su 1,2 milioni di euro. Sarà infatti creato un Fondo presso il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) con una dotazione di 400mila euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il programma mira alla nascita di un sistema culturale integrato attraverso la valorizzazione di aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche, contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo, nel contempo, lo sviluppo della costa ionica e dei comuni contermini.

Adeguamento dei sistemi idrici e fognari. Sarà nominato un commissario unico per la realizzazione, nel minor tempo possibile, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, come previsto dalle procedure di infrazione europee 2004/2034 e 2009/2034. Il commissario unico si avvarrà di una segreteria tecnica composta al massimo da sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Per il pagamento delle indennità dei tecnici è prevista una spesa massima di 300mila euro annui, da ripartire per il numero dei componenti.

AdA

Leggi tutto...

Correttivo al nuovo Codice appalti: previste oltre 200 modifiche

codice-appalti-pubbliciIl Ministro delle Infrastrutture e trasporti ha diffuso una prima versione del cosiddetto decreto correttivo al nuovo Codice appalti, all’esame del Governo.

Dopo alcuni mesi dall’entrata in vigore del dlgs 50/2016 si è ritenuto opportuno avvalersi della possibilità concessa al Governo dall’art. 1, comma 8, della legge delega 11/2016, che autorizza, entro un anno dalla data di entrata in vigore (19 aprile 2016) di adottare disposizioni correttive e integrative del predetto Codice.

La bozza del decreto è composta da 84 articoli che dispongono numerose correzioni ai 220 articoli del nuovo Codice appalti. Il documento tiene conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento con le principali stazioni appaltanti e associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall’Anac e dal Consiglio di Stato, nonché dei suggerimenti provenienti da Regioni e Comuni. Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza.

Il testo del provvedimento è all’esame da parte del Governo. È prevista poi una fase di consultazione aperta tra gli operatori del mercato, volta a tener conto delle difficoltà incontrate dai soggetti pubblici e privati del settore dall’entrata in vigore del nuovo Codice appalti. Terminata la fase consultiva, ci sarà un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri, dopodiché il testo sarà trasmesso al Consiglio di Stato, alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata, per i necessari pareri, per essere poi definitivamente approvato dopo il secondo esame del Governo. Il testo definitivo dovrà essere approvato entro il 19 aprile 2017 (un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice appalti).

AdA

Leggi tutto...

Appalti: MIT, pubblicato in G. U. il decreto sulle opere "superspecialistiche"

codice appaltiIn  Gazzetta Ufficiale 04/01/2017, n. 3 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248  sulle cosiddette opere "superspecialistiche" recante "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
Il decreto entra in vigore il 19 gennaio 2017 e, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 89, comma 11, del Nuovo Codice Appalti, definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
In particolare, il decreto individua le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tali opere sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.
Nel dettaglio, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono le seguenti:

  • OG 11 Impianti tecnologici;
  • OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
  • OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
  • OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
  • OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
  • OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
  • OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
  • OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
  • OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
  • OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
  • OS 18-B Componenti per facciate continue;
  • OS 21 Opere strutturali speciali;
  • OS 25 Scavi archeologici;
  • OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
  • OS 32 Strutture in legno.

Scarica il Decreto

mb

 

Leggi tutto...

Nuovo Codice Appalti. Affidamenti sotto soglia - Pubblicate le Linee Guida ANAC

ANAC 1Sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC le Linee guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici".
Le Linee guida composte da 13 pagine sono state redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7, del Codice, che affida all'ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Considerato l'alto numero di affidamenti sotto soglia, le Linee guida si prefiggono lo scopo di fornire al mercato indicazioni operative circa le modalità di svolgimento delle procedure indicate dal citato art. 36 e ciò al duplice fine di incrementare l'efficienza delle stazioni appaltanti nel rispetto della normativa vigente e di prevenire fenomeni corruttivi, standardizzando, ove possibile, le azioni che queste ultime debbono compiere. L'intervento dell'Autorità, inoltre, persegue lo scopo di ridurre il contenzioso.

L'art. 36 del Codice dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. La norma riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per gli affidamenti in esame ovvero di procedere secondo le seguenti modalità:

  1. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
  2. per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
  3. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.;
  4. per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Nelle linee guida vengono, quindi esaminati, i seguenti profili:

  • Oggetto e ambito di applicazione;
  • Principi comuni;
  • L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro;
  • L'avvio della procedura;
  • I requisiti generali e speciali;
  • I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione;
  • La stipula del contratto;
  • La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 ;
  • L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori;
  • Il confronto competitivo;
  • La stipula del contratto;
  • La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro.

Linee Guida n. 4 ANAC

 mb

Fonte ANAC

Leggi tutto...

Nuovo Codice Appalti. Da ANAC le Linee Guida per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria

ANAC-2L’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha approvato in via definitiva le Linee Guida relative all’Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria inserendo piccole modifiche al testo per adeguarlo al parere del Consiglio di Stato n. 1767 del 2 agosto 2016.
Va precisato che:

  • le nuove linee guida non sono previste specificatamente nell’articolato del codice ma sono state predisposte in riferimento all’articolo 213, comma 2 del nuovo Codice dove si parla, in via del tutto generale di “linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile;
  • le nuove linee guida, come ha precisato il Consiglio di Stato nel citato parere n. 1767 rientrano tra quelle “non vincolanti” e possono essere, quindi, disattese, con adeguata motivazione, dalle amministrazioni e, per altro, le linee guida, così come disposto all’articolo 213, comma 2 del nuovo codice, potrebbero essere impugnate, in qualsiasi momento, innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

Per quanto concerne la determinazione del corrispettivo da porre a base d’asta nelle gare di progettazione, nel paragrafo III.2 continua ad essere precisato che i corrispettivi determinati con il decreto ministeriale 17/6/2016 continuano ad essere un riferimento e non un obbligo così come, per altro stabilito dall’articolo 24, comma 8 del nuovo Codice dei contratti anche se, in verità, nelle stesse linee guida si fa riferimento, all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1/2012 convertito dalla legge n, 27/2012 modificato, successivamente dall’articolo 5 della legge n. 134/2012 in cui è precisato che “Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto”.

La realtà è che la norma di legge (art. 24, comma 8) è assolutamente chiara e, per altro, successiva al decreto-legge n. 1/2012 e non lascia alcuno spazio ad interpretazioni di sorta che possano essere inserite in linee guida non vincolanti e le amministrazioni potranno, ove lo riterranno opportuno, utilizzare il citato dm 17 giugno 2016 soltanto come riferimento con l’aggravante che, tale situazione aleatoria della determinazione dei corrispettivi non è, assolutamente, idonea al rispetto della trasparenza e della concorrenza perché, sarà semplice pilotare la determinazione del corrispettivo affinché l’importo possa essere sotto la soglia dei 40.000 Euro, compreso tra 40.000 e 100.000 Euro, tra 100.000 Euro e la soglia comunitaria o al di sopra ella soglia comunitaria, alterando, di fatto, il sistema di affidamento.

Linee Guida

Relazione AIR

mb

Fonte ANAC

Leggi tutto...

Codice Appalti, pronte le linee guida sui contratti sottosoglia

linee guida anacPronte le linee guida dell’Anac sui contratti sottosoglia. Le istruzioni sulla gestione degli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni) attuative del nuovo Codice Appalti si aggiungono agli altri decreti che manderanno definitivamente in pensione il vecchio Regolamento del 2010.

Le linee guida sui contratti sottosoglia regolano nel dettaglio le procedure da seguire a seconda delle fasce di importo dei contratti, come previsto dall'articolo 36, comma 7 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Nei contratti di importo inferiore a 40mila euro, sarà possibile optare per l’affidamento diretto. Bisognerà però garantire la concorrenza confrontando almeno due preventivi e motivando adeguatamente la scelta.

Negli appalti di importo compreso tra 40mila e 150mila euro, si potrà usare la procedura negoziata invitando un numero minimo di cinque operatori. Tra i 150mila euro e un milione bisognerà consultarne almeno dieci. In entrambi i casi, l’appalto si articolerà in tre fasi:
- indagine di mercato affinchè le Amministrazioni si dotino di elenchi di fornitori, che andranno costituiti tramite avviso pubblico;
- confronto competitivo in cui sarà necessario effettuare la rotazione degli inviti;
- stipula del contratto.

L’Anac precisa che la procedura negoziata o l’affidamento diretto non sono la regola. Anche per gli appalti di importo ridotto si possono infatti scegliere le procedure ordinarie. Nei contratti di importo pari o superiore a 500 mila euro, poi, la scelta di avvalersi delle procedure semplificate va sempre motivata.

Il testo sarà ora inviato al Parlamento per il parere finale.

AdA

Vai alle Linee Guida

Leggi tutto...

Con il modello 231 ridotto il costo della garanzia nelle gare pubbliche

agcm rating legalitàIl modello 231/01 e il rating di legalità sono sempre più centrali nell’attività di business delle società. Infatti, l’articolo 93 del nuovo Codice degli appalti, in tema di garanzie per la partecipazione alla procedura di gara pubblica, stabilisce che nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

Tale intervento si pone in una continuità di visione che il legislatore ha intrapreso ormai da alcuni anni nel voler creare una corsia preferenziata per quelle imprese che dimostrano di aver scelto una strada di trasparenza, ottimizzazione dei sistemi interni di controllo e di compliance.

Per quanto attiene allo strumento del rating di legalità delle imprese (articolo 5-ter del decreto-legge n. 1/2012), i vantaggi già previsti erano di particolare rilevanza attenendo all’accesso preferenziale ai finanziamenti pubblici e al credito bancario. Ad essi si va aggiungere, adesso, anche una diminuzione del 30% della garanzia per la partecipazione alla procedura di gara pubblica. Ovviamente l’ottenimento e il mantenimento della quotazione, che è effettuata dall’Antitrust (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Agcm), implica una effettiva e reale scelta dell’impresa ciò al fine di evitare un downgrade o una revoca del rating ottenuto.

Per quel che attiene il modello 231/01 – strumento di prevenzione delle fattispecie penalmente rilevanti verificabili a vantaggio o nell’interesse dell’impresa – la sua individuazione in un contesto quale quello degli appalti pubblici rappresenta un segnale rilevante. A maggior ragione se si tiene conto del fatto che ad esso viene attribuita una valenza premiale per l’impresa che lo avesse adottato; anche qui si è in presenza di un ulteriore impulso del legislatore ai fini di una sua adozione da parte dei soggetti collettivi.

Le imprese sono chiamate ad una attenta valutazione degli strumenti premiali o che comportano altri significativi vantaggi per il proprio business (per esempio, in termini di riduzione di tempi e di costi della produzione e commercializzazione dei prodotti). Il legislatore nazionale e comunitario ha elaborato tali strumenti. Spetta adesso ai soggetti collettivi individuarli e farli propri, sfruttandoli al meglio.

Le sfide che possono comportare per una impresa – sia essa piccola media o grande - la preminenza sul mercato di riferimento rispetto ai concorrenti sono rappresentate dell’individuazione dei migliori strumenti gestionali ed operativi che le normative offrono e saper collocare tali strumenti all’interno dell’operatività aziendale creando altresì una rete di collegamento informativo tra management, marketing e funzione commerciale.

AdA

fonte Sole24Ore 163/16 LF e BS

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS