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Immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico

mulettoIl Ministero dei Trasporti ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni previste dal codice della strada, riguardante la circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. I chiarimenti forniscono indicazioni utili per l’immissione in circolazione dei carrelli e, con la loro pubblicazione, vengono abrogate le disposizioni impartite con la Circolare prot. n. 14906 del 10.06.2013 e con la Circolare 26363/DIV3/ C del 25.10.2013 che imponevano apposita immatricolazione del carrello alla stregua di “macchina operatrice” ai sensi del codice della strada.

Con le nuove disposizioni i carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare nuovamente su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico nel rispetto di specifiche condizioni (disponibilità di scheda tecnica del macchinario, dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, pannelli retroriflettenti, dispositivo retrovisore, oltre ad altri accessori e certificazioni).

In ultimo il Mistero dispone che venga nuovamente richiesta all’Ufficio motorizzazione civile l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello. Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 1989, ed è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007.

AdA

Scarica la circolare

 

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Certificazione di crediti e rilascio del DURC. Chiarimenti - Circolare n. 40/2013

DURC.jpgMEDIALa Direzione generale per l’Attività Ispettiva, con circ. n. 40/2013, d’intesa con gli Istituti previdenziali, fornisce prime importanti indicazioni per la corretta applicazione dell’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 e del D.M. 13 marzo 2013, che prevedono il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”. Il meccanismo chiarito dalla circolare vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Scarica la Circolare n. 40 del 21 ottobre 2013

AdA

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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