fbpx

itenfrdees

Promos Ricerche è un Consorzio senza fini di lucro. SCOPO: La promozione e l’introduzione dell’innovazione in qualsiasi forma e settore. Scopri di più.

News

Formazione per la sicurezza, chi non partecipa è licenziabile

Formazione per la sicurezza, chi non partecipa è licenziabile

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 gennaio 2019, n. 138, ha stabilito che chi non partecipa alla formazione per la sicurezza è licenziabile.

Il ricorso di un lavoratore, messo alla porta per non aver partecipato a un corso aziendale (obbligatorio) in materia di prevenzione, è stato respinto. Per questo motivo, la lettera di licenziamento è stata ritenuta legittima. Si tratta di una sentenza che sottolinea due concetti chiave.

Il primo: la tutela della propria incolumità è un dovere, così come è stato sancito dal testo unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Il secondo: non aderire alla formazione in materia sicurezza fa venir meno il rapporto di fiducia fra datore di lavoro e lavoratore. Se vengono meno questi due presupposti può scattare il licenziamento per giusta causa. Cosa che è puntualmente avvenuta. E la suprema Corte ha messo il timbro dopo tutti i gradi di giudizio.

L’orientamento seguito dai giudici di legittimità si pone in sintonia con il D.Lgs. n. 81/2008, con il quale, per altro, è stato definitivamente consacrato l’abbandono del cosiddetto modello “iperprotettivo” del lavoratore.

L’art. 20, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce l’obbligo da parte del lavoratore di «osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale»; queste disposizioni sono espressione tipica del potere direttivo-organizzativo del datore di lavoro, funzionali all’assolvimento dell’obbligazione di sicurezza (art. 2087 del codice civile).

L’inosservanza, quindi, della disposizione aziendale di partecipare a un corso di formazione in materia di sicurezza costituisce, secondo l’art. 2119 del codice civile, una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

AdA

Scarica la sentenza

Leggi tutto...

Sicurezza in edilizia. La Cassazione conferma la condanna per omicidio colposo per la caduta di un operaio

edilizia ponteggiNei lavori edili concessi in appalto il committente costituisce la figura espressamente contemplata dalla normativa di settore come fonte di obblighi di controllo e di intervento, seppure diversamente articolati in base alle dimensioni e alla tipologia del cantiere.

Poiché il committente è un soggetto che normalmente concepisce, programma , progetta e finanzia l’opera, egli è quindi titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra quella di altre figure di garanti legali (ex articolo 299 del Dlgs 81/2008: datore di lavoro, dirigente, preposto), tanto da poter anche designare formalmente un responsabile dei lavori con compiti di tipo decisionale e gestionale, e il conseguente esonero, nei limiti dell’incarico conferito, dalle responsabilità.

A tale principio si è ispirata la Corte di cassazione (Sezione IV, sentenza 23171 depositata il 1° giugno) confermando la sentenza di condanna per omicidio colposo di un committente a seguito della costruzione di un fabbricato durante la quale era morto un operaio per caduta dall’alto, complice, l’omessa predisposizione delle opere provvisionali nel cantiere. La decisione della Cassazione è conforme alle novità introdotte nel nostro ordinamento con il recepimento della direttiva comunitaria sui cantieri ad opera del Dlgs 494/1996, trasfuso poi nel Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), che nei cantieri edili anticipa gli obblighi della sicurezza sin dalla fase della progettazione, coinvolgendo così anche il committente mediante l’attribuzione di una sfera di responsabilità che si sostanzia nella previsione di alcuni specifici obblighi destinati a interagire e a integrarsi, come accennato, con quelli di altre figure di garanti.

Si tratta di obblighi di controllo che non sono certamente di natura formale, ma implicano un’effettiva e ragionata verifica circa le soluzioni adottate, come è dimostrato dal fatto che, nel caso in cui non sia in condizione o non voglia o possa assumere direttamente tale ruolo, il committente può nominare un responsabile dei lavori. Tuttavia, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, la sentenza in esame entra più nello specifico, precisando che occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della condotta di questi ai fini della determinazione dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta esecutrice scelta, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, quali siano stati i criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore e, non ultimo, la possibile, agevole e immediata percezione da parte dello stesso committente di situazioni di pericolo.

Lo stesso Dlgs n 494/1996 prima, e il Testo Unico poi, richiamano il committente ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela, ad adempiere all’obbligo di verifica riguardante la documentazione tra cui il documento di valutazione dei rischi, la conformità alla legge di macchine, attrezzature e opere provvisionali, dispositivi di protezione individuali eccetera. La verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore avrebbe consentito al committente di accertare anche l’inadeguatezza dimensionale dell’impresa la quale, assieme alle macroscopiche irregolarità del cantiere, palesemente ed immediatamente evidenti, occupava lavoratori “in nero” ai quali certamente non venivano garantite le misure minime di sicurezza, come del resto è accaduto al lavoratore infortunato, il quale era pensionato e occasionalmente prestava attività lavorativa per la ditta appaltatrice.

AdA

fonte Sole24Ore 151/16 LC

Leggi tutto...

Deposito di rifiuti: la Cassazione chiarisce le differenze fra le ipotesi di reato

stoccaggio rifiutiCon la sentenza n° 15659/2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che, secondo l'attuale giurisprudenza, c'è una chiara differenza fra le varie ipotesi di reato in materia di deposito dei rifiuti, (art. 1, D.Lgs. n. 152/06); pertanto, si chiariscono le fattispecie di deposito temporaneo, di deposito preliminare o stoccaggio e di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti.

Deposito temporaneo
Per quanto riguarda la configurabilità del deposito temporaneo ci deve essere la presenza di un raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima della raccolta, intendendo per essa le operazioni di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; tale deposito è considerato lecito se vengono rispettate le condizioni, anche di durata temporanea e di altro genere connesse alla natura dei rifiuti, previste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m).

La Cassazione, con la sentenza 28 febbraio 2012, n. 13361, relativamente alla nozione di deposito temporaneo, ricorda che la norma (art. 183, comma 1, D.Lgs 152/06), prevede requisiti specifici: il produttore infatti può scegliere alternativamente tra il limite quantitativo e quello temporale ma in ogni caso il deposito temporaneo non può essere protratto oltre l'anno.
Se si prescinde anche da uno solo dei requisiti richiesti dalla norma, il deposito temporaneo non è ravvisabile, e il deposito (o meglio: l'ammasso) dei rifiuti si delinea come gestione illecita dei rifiuti medesimi.

Deposito preliminare
Nel caso tali condizioni non vengano rispettate, il deposito temporaneo va qualificato come "deposito preliminare", o stoccaggio, attività per la quale sono necessarie l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, previste dal citato D.lgs., in difetto delle quali il deposito integra un reato.

Deposito incontrollato
Infine, ricorre il reato di deposito incontrollato di rifiuti nel caso di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato (Sentenza n. 15593/2011). Data tale distinzione, emerge che lo stoccaggio provvisorio, inteso come accantonamento di rifiuti in attesa del loro riutilizzo o smaltimento, è stato equiparato, sul piano sanzionatorio, alla fattispecie criminosa del deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva, costituendo anche lo stoccaggio un reato ove esso venga effettuato senza le prescritte autorizzazione di legge.

AdA

Leggi tutto...

Cassazione. Decreto 231: Confisca annullabile anche nelle Pmi

Cassazione 231Un giudice non può disporre in modo automatico la confisca di un bene di proprietà di una società senza prima valutare l’incolpevole estraneità della società al reato commesso dal suo legale rappresentante. Questa, la decisione della Corte di cassazione n. 16665 depositata il 16 aprile 2014 dalla terza sezione penale che ha predisposto l’annullamento della sentenza impugnata al tribunale di Milano. La portata innovativa della sentenza consiste nell’applicazione anche alle società di piccole dimensioni (articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 231/2001).

La vicenda tra origine dalla condanna di due persone rispettivamente a 6.600 e 6 mila euro di ammenda per avere scaricato in un impianto di smaltimento sito a Castano Primo (Milano) 2,5 tonnellate di rifiuti edili senza la prevista iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali (articolo 212 testo unico ambientale). La sentenza del tribunale del maggio 2013 include la confisca dell’autocarro. Il ricorso in Cassazione è incentrato sull’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena del legale rappresentante della società – uno dei due condannati – e l’erronea confisca dell’autocarro. Il ricorso è stato ritenuto fondato per gli ultimi due motivi: la confisca e la sospensione della pena.

In merito alla confisca del mezzo, il ricorrente contestava la confusione tra «l’obbligatorietà della stessa, ai sensi dell’articolo 259 del Tu ambientale, e quella di cui all’articolo 240 comma 2 del codice penale. La confisca, inoltre, colpisce la società per non aver predisposto un adeguato modello organizzativo idoneo a prevenire reati ambientali, come previsto dell’articolo 25 undicies del Dlgs 231/01, senza esser mai stata chiamata a rispondere di una sua eventuale responsabilità». La Cassazione dà ragione al ricorrente facendo propri i principi della Corte europea dei diritti dell’uomo che all’articolo 7 esige, per punire (confisca compresa), la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale. Da ciò, può evitare la confisca chi prova la propria buona fede.

In merito al beneficio della sospensione condizionale della pena, il ricorrente faceva invece presente il fatto che ne avesse già fruito una sola volta, nel 1998. Inoltre faceva presente che le precedenti condanne del 1996 e 1998 fossero troppo indietro nel tempo e una delle quali riguardasse un delitto non colposo.

La Cassazione ha dato anche in questo caso ragione al ricorrente considerando di natura riparatoria l’iscrizione all’Albo dopo l’accertamento del reato e rinviando la sentenza anche su questa parte al tribunale di Milano.

AdA

Fonte: Sole 24 Ore EB

Leggi tutto...

Formazione e informazione sul lavoro con tempi adeguati

formazione-sicurezza-sul-lavoroInsufficienti due incontri da 15 minuti e la consegna di una procedura scritta. Viola gli obblighi sulla formazione e informazione dei propri dipendenti il datore di lavoro che svolge, a fini di formazione, solo due brevi incontri e che consegna, per dare informazione, due procedure scritte di movimentazione, senza, però, verificarne la comprensione da parte dei lavoratori, in particolare quelli stranieri. Lo ha chiarito la Cassazione che, con la sentenza 40605 del 1° ottobre scorso, ha confermato il ragionamento dei giudici di merito.
La vicenda riguarda un dipendente straniero che, nell'attività lavorativa, si infortuna in conseguenza del lancio di materiale da parte di un altro lavoratore. Dalle indagini emerge che, per la formazione, l'azienda ha organizzato due incontri di 15 minuti ciascuno e che, per l'informazione sulla sicurezza, sono state consegnate alcune procedure scritte sulla movimentazione, senza che, però, sia stato fatto alcun controllo sulla loro comprensione da parte dei lavoratori, compresi quelli stranieri. Alla luce di questi elementi, il tribunale condanna il legale rappresentante della società per violazione della norma che impone al datore di assicurare una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro ricorre per Cassazione. In primo luogo contesta al giudice di merito di non aver considerato l'esistenza di una delega relativa all'informazione e alla formazione dei lavoratori. A questo proposito, i giudici di legittimità affermano che nel ricorso non ci sono né una sintesi del contenuto della delega né gli estremi della delega e confermano, quindi, l'accertamento di responsabilità del tribunale.
Il ricorrente, inoltre, denuncia vizi di motivazione, sostenendo che gli incontri formativi svolti siano stati sufficienti e che, peraltro, non sia stato dimostrato che la formazione insufficiente abbia riguardato anche il lavoratore responsabile dell'infortunio. La Cassazione ricorda che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione può riguardare solo la coerenza strutturale della decisione, ma non può condurre a rileggere gli elementi di fatto che sono a fondamento di essa. Inoltre, la Cassazione afferma che il giudice di merito ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali relativi agli obblighi datoriali sulla sicurezza, chiarendo che due soli incontri di 15 minuti ciascuno, tenuto conto degli argomenti trattati, siano insufficienti, mentre è mancata una verifica da parte del datore della comprensione da parte dei lavoratori e, in particolare, del lavoratore straniero infortunato, delle «procedure scritte» di movimentazione.
I giudici di legittimità confermano così la condanna già decisa dai giudici di merito del datore di lavoro e legale rappresentante, per violazione dei doveri relativi alla formazione sulla sicurezza dei propri dipendenti.

AdA

Fonte: Il Sole 24 Ore - A.M.

Leggi tutto...

Il datore di lavoro risponde per rischi specifici

infortunio lavoroIl pericolo occulto non rientra nell'attività di controllo quotidiano. La responsabilità del datore per l'infortunio del lavoratore scatta solo se il rischio è specifico. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 39491 depositata il 24 settembre scorso.
La vicenda riguarda una ditta, aggiudicataria dell'appalto della nettezza urbana dell'area mercatale comunale, che aveva consentito a un proprio dipendente di lavorare vicino a un cancello in ferro, senza il perno di fermo di fine corsa. Così, il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, ha fatto fuoriuscire l'anta dal binario, che lo ha travolto e gli ha provocato gravi lesioni, con compromissione della colonna vertebrale.
Sia in primo grado sia in appello, l'imprenditore è stato condannato per il delitto di lesioni colpose, poiché non ha garantito la piena sicurezza del luogo dove l'operaio svolgeva le sue mansioni, informandolo dei rischi specifici della sua attività. Infatti, precisa il giudice del merito, gli obblighi di sicurezza gravano non solo sul committente, titolare dell'area dove si svolgono i lavori, ma anche sul l'appaltatore.
La vicenda arriva in Cassazione. La Corte, ribaltando la decisione, afferma che il datore di lavoro non è responsabile per l'infortunio del dipendente, se il rischio non è specifico e proprio dell'attività imprenditoriale svolta. In sostanza, sono rischi specifici soltanto quelli rispetto ai quali sono richieste precauzioni e regole che comportano una determinata competenza tecnica, mentre il pericolo occulto non rientra nel quotidiano controllo di cui deve farsi carico il datore.
Inoltre la Cassazione, con la sentenza 14468 del 7 giugno, ha affermato che l'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore imposto dall'articolo 2087 del Codice civile è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge per il tipo specifico di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi legati all'impiego di attrezzi e macchinari e anche al l'ambiente di lavoro.
Con la sentenza 23670 del 31 maggio, la Corte di legittimità ha sostenuto che, in caso di affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, tra gli altri obblighi che gravano sul datore, c'è quello di fornire a questi soggetti informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate per la propria attività.

AdA

Fonte: Sole 24 Ore - S.R.

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS