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Segnaletica Stradale: criteri di sicurezza per attività in presenza di traffico veicolare

Segnaletica Stradale: criteri di sicurezza per attività in presenza di traffico veicolare

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019, il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, con l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Ciò non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità, conferma il Ministero. Resta salvo anche il disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 sul segnalamento temporaneo delle attività lavorative sopra citate.
Il DIM 22/01/2019 abroga il precedente decreto in materia (DIM del 4 marzo 2013) ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 13/2/2019).

In base alle previsioni dell'art. 2 i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, dovranno applicare almeno i criteri di sicurezza di cui all'allegato I al DIM 22/1/2019, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nell'allegato. L'adozione di questi criteri va poi documentata nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. 81/2008.

L'art. 3 del DIM 22/1/2019 richiede ai datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, di apprestare adeguata informazione, formazione e addestramento specifici agli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, relativamente alle nuove procedure. Gli stessi datori devono mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n.81/2008.

AdA

Scarica il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019

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La sicurezza nei cantieri mobili. Si alla presenza di più imprese e verifiche differenziate sull’idoneità tecnico professionale

cantieri temporaneiIl Ministero del Lavoro, con l’interpello 13/2014, ha risposto ai dubbi sollevati dall’associazione nazionale delle imprese edili manifatturiere su come tutelare la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Il Ministero ha chiarito che in un cantiere temporaneo o mobile possono essere presenti più imprese affidatarie perché il committente può stipulare diversi contratti nello stesso tempo.

L’impresa affidataria, cioè la titolare dell’appalto, può eseguire l’opera direttamente ed essere quindi anche esecutrice, ma può anche avvalersi di imprese subappaltatrici, verificando prima le condizioni di sicurezza in cui vengono svolti i lavori affidati.

Per quanto riguarda le modalità di valutazione dell’idoneità tecnico professionale, il Ministero del Lavoro ha spiegato che l’impresa affidataria deve comunicare al committente o al responsabile dei lavori il nominativo dei soggetti incaricati di verificare le condizioni di sicurezza e la congruenza dei piani di sicurezza alle attività realizzate.

Le valutazioni del committente sull’idoneità cambiano se l’impresa è affidataria o anche esecutrice. Nel primo caso per essere considerata idonea è sufficiente che abbia le dovute capacità organizzative. Nel secondo deve avere anche le risorse materiali e umane idonee all’opera da realizzare.

Il Ministero ha infine chiarito che non esistono modalità o tempistiche fisse per verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. In genere bisogna basarsi sulla complessità dell’opera, le fasi del lavoro e le caratteristiche delle lavorazioni.

AdA

Scarica l’interpello 13/2014

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