L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 81/2018 ad un interpello, chiarisce che l’Art Bonus (introdotto dalla legge n. 106/2014) prevede un credito d’imposta del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da soggetti titolari di reddito d’impresa, persone fisiche ed enti non commerciali e anche per interventi su beni culturali pubblici.
Le Entrate chiariscono che l’art. 1 del dl n. 83/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014 e s.m.i., al comma 1, prevede un credito d’imposta (chiamato art-bonus) per:
- gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
- il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione
- la realizzazione di nuove strutture ed il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo
Il secondo periodo del comma 2 del medesimo art.1 stabilisce che il credito d’imposta è altresì riconosciuto “…qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.”
In base al successivo comma 5, inoltre, i soggetti beneficiari comunicano mensilmente al Ministero l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.
AdA