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Carrelli elevatori fuoristrada, nuova UNI EN 1459-3:2015

carrello personePubblicata la UNI EN 1459-3:2015 sui requisiti di sicurezza e verifica dei carrelli elevatori fuoristrada ed in particolare, l’interfaccia tra il carrello elevatore telescopico e la piattaforma di lavoro.

La norma, entrata in vigore l'8 ottobre 2015, specifica i requisiti di sicurezza per l'interfaccia tra la piattaforma di lavoro e il carrello elevatore quando è progettato per il sollevamento di persone (coperto da prEN 1459-1:2014, FprEN 1459-2:2015 o EN 1459:1998+A3:2012).

Tratta i pericoli significativi, gli eventi e le situazioni di pericolo pertinenti all'interfaccia quando viene utilizzata come previsto e in condizioni di uso improprio che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante del carrello. I pericoli significativi coperti dalla presente norma sono elencati nell'appendice A ad eccezione dei pericoli che possono accadere:
a) quando si utilizzano piattaforme di lavoro sospese che possono oscillare liberamente;
b) quando si utilizzano piattaforme di lavoro non integrate, o altre attrezzature non destinate al sollevamento di persone;
c) quando si opera in ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive;

La norma non fornisce requisiti per il carrello completo attrezzato con una piattaforma di lavoro e non tratta rischi di parti del carrello al di fuori dell'interfaccia con la piattaforma di lavoro.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

AdA

fonte UNI

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Verifiche periodiche delle attrezzature: circolare ministeriale sui criteri di abilitazione del personale

attrezzature macchineLa Direzione Generale tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali ha reso disponibile la Circolare n. 22 del 29 luglio 2015 relativa alla disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.Lgs.  81/08, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Si ricorda che, nell’allegato VII del D.Lgs.  81/08 e s.m.i.  vengono riportate le periodicità delle verifiche sulle attrezzature, mentre nell’Allegato II del Decreto 11 Aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo) vengono definite le modalità di effettuazione delle verifiche per le attrezzature di cui all’Allegato VII divise in tre gruppi:
Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga;
Gruppo SP: Sollevamento persone;
Gruppo GVR: Gas, vapore, riscaldamento.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti concernenti l’applicazione del D.I. 11 aprile 2011, su conforme parere della Commissione di cui all’Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni concernenti i criteri di idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati per poter effettuare le verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare si fa riferimento al personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica e ai titoli di studio ed esperienze professionali dei quali deve essere in possesso.

Tale personale, secondo quanto previsto al punto l, lettera d), dell’Allegato I del D.I. 11 aprile 2011, deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.

La suddetta esperienza può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR), seguendo un’attività di addestramento come verificatore – adeguatamente riportata nel proprio curriculum vitae – che si articola nel modo seguente:

  1. affiancamento con verificatori abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di un “soggetto abilitato”, che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai fini dell’evidenza di tale affiancamento, alla firma del” Verificatore” sul verbale di verifica di cui all’Allegato IV del D.I. 11 aprile 2011, deve essere apposta la seguente dicitura: “Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto);
  2. effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nell’ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
  3. copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.

AdA

Scarica la Circolare n. 22 del 29 luglio 2015

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Verifiche attrezzature di lavoro. Nuovo elenco dei verificatori

ATTREZZATURESi amplia la platea degli operatori abilitati alle verifiche delle attrezzature di lavoro soggette ai controlli preventivi e periodici di sicurezza sul lavoro.

Con il decreto direttoriale (Lavoro, Salute e Sviluppo) del 29 settembre scorso annunciato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 3 ottobre, è stato completato il quadro normativo previsto dall'articolo 71, comma 11, del DLgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) che prevede l'obbligo da parte del datore di lavoro di sottoporre le attrezzature, riportate nell'allegato VII al TU, a verifiche periodiche per valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

In base a quanto stabilito dall'articolo 32, comma 5, del decreto legge del "Fare" (69/2013), come corretto dall'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto legge 101/2013, per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail nel termine di 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale scadenza il datore può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche periodiche sono effettuate su libera scelta dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa o dai soggetti pubblici o privati abilitati.

Sempre l'articolo 71 ha previsto che lo stesso Inail possa avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati e che, in ogni caso, le spese per le verifiche sono a carico del datore di lavoro. Da qui i decreti attuativi per determinare le modalità per l'inserimento dei professionisti nel relativo albo e la pubblicizzazione dello stesso.

Con il decreto del 29 settembre, che riporta l'elenco nazionale completo dei soggetti abilitati, viene stabilito che l'iscrizione ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. Questi hanno l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché il regime (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del Tu, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e, per le attrezzature certificate Ce da parte di organismi notificati, il relativo numero di identificazione.

Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica dovranno essere conservati per almeno dieci anni, mentre i verbali di ciascuna verifica devono essere tenuti sul posto di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza.

Il registro informatizzato deve essere trasmesso ogni tre mesi per via telematica al soggetto titolare della funzione di verifica: Inail, per la prima; Asl o Arpa per quelle successive.

Poiché il legislatore non dà alcuna indicazione circa il termine entro cui il datore di lavoro deve effettuare la richiesta all'Inail, si ritiene che tale termine possa identificarsi con quello indicato, per ciascuna attrezzatura, nell'allegato VII del Testo unico.

AdA

Scarica il Decreto 29 settembre 2014

Fonte Il Sole 24 Ore 275/14

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Pubblicato l’elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

verifiche periodicheCon il Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014, l'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014.

Scarica il Decreto Dirigenziale 27 maggio 2014 (elenco soggetti abilitati)

AdA

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