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Affidamento diretto dei lavori: dal 2019 si innalza la soglia a 150.000 euro

Affidamento diretto dei lavori: dal 2019 si innalza la soglia a 150.000 euro

Dal 2019 si innalza da 40.000 a 150.000 euro la soglia entro cui si possono affidare direttamente lavori senza una gara formale; l’unico vincolo è consultare almeno tre operatori economici.

Con la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) viene modificato il Codice degli appalti. Viene previsto che le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, possano procedere all’affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro.

L’unico vincolo a tutela della trasparenza e della corretta competitività delle imprese è la previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici. La nuova norma è già operativa a partire dal 1° gennaio 2019 ed eleva la soglia dell’affidamento diretto senza vincoli di pubblicità.

In precedenza, per importi tra i 40.000 e fino a 150.000 euro era necessario bandire la gara d’appalto con invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di rotazione e obbligo di pubblicità finale sull’affidamento.

Per i lavori fino ad un importo di 40.000 euro resta confermata la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto; la legge di Bilancio 2019 infatti non modifica il comma 2, lettera a) dell’art. 36 del Codice Appalti.

AdA

Scarica la legge 30 dicembre 2018, n. 145

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Nuovo Codice Appalti. Affidamenti sotto soglia - Pubblicate le Linee Guida ANAC

ANAC 1Sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC le Linee guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici".
Le Linee guida composte da 13 pagine sono state redatte ai sensi dell'art. 36, comma 7, del Codice, che affida all'ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Considerato l'alto numero di affidamenti sotto soglia, le Linee guida si prefiggono lo scopo di fornire al mercato indicazioni operative circa le modalità di svolgimento delle procedure indicate dal citato art. 36 e ciò al duplice fine di incrementare l'efficienza delle stazioni appaltanti nel rispetto della normativa vigente e di prevenire fenomeni corruttivi, standardizzando, ove possibile, le azioni che queste ultime debbono compiere. L'intervento dell'Autorità, inoltre, persegue lo scopo di ridurre il contenzioso.

L'art. 36 del Codice dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. La norma riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie per gli affidamenti in esame ovvero di procedere secondo le seguenti modalità:

  1. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
  2. per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
  3. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.;
  4. per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Nelle linee guida vengono, quindi esaminati, i seguenti profili:

  • Oggetto e ambito di applicazione;
  • Principi comuni;
  • L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro;
  • L'avvio della procedura;
  • I requisiti generali e speciali;
  • I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione;
  • La stipula del contratto;
  • La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 ;
  • L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori;
  • Il confronto competitivo;
  • La stipula del contratto;
  • La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro.

Linee Guida n. 4 ANAC

 mb

Fonte ANAC

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