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Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: adottato il ventunesimo elenco

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: adottato il ventunesimo elenco

Con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 è stato adottato il ventunesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto è composto da sei articoli:

  • all'articolo 1 si rinnova per cinque anni l'iscrizione per i soggetti che hanno trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto concludere la propria istruttoria;
  • all'articolo 2sono apportate le variazioni alle abilitazioni dei soggetti già iscritti, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • all'articolo 3 è prorogata l'iscrizione al 30 aprile 2019 per il soggetto indicato, per il quale la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • all'articolo 4 è disposta la cancellazione dei soggetti indicati;
  • all'articolo 5 è specificato che il Decreto adotta l'elenco aggiornato in sostituzione di quello adottato con il precedente del 23 novembre 2018;
  • all'articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.


L'elenco adottato in allegato al Decreto Direttoriale del 25 febbraio 2019 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto del 23 novembre 2018.

AdA

Scarica il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019

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Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esposizioni all’amianto

Interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esposizioni all’amianto

La Regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”.

In particolare l'istante chiede se il punto d), dell'allegato 1 alla Circolare Esedi, trova applicazione per gli Enti ispettivi. Nello specifico il richiedente rappresenta che al punto d), dell'allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la "Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati".

In merito, la Commissione ritiene che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni - del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

AdA

Scarica l'Interpello 2/2019

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Segnaletica Stradale: criteri di sicurezza per attività in presenza di traffico veicolare

Segnaletica Stradale: criteri di sicurezza per attività in presenza di traffico veicolare

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019, il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, con l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Ciò non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità, conferma il Ministero. Resta salvo anche il disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 sul segnalamento temporaneo delle attività lavorative sopra citate.
Il DIM 22/01/2019 abroga il precedente decreto in materia (DIM del 4 marzo 2013) ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 13/2/2019).

In base alle previsioni dell'art. 2 i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, dovranno applicare almeno i criteri di sicurezza di cui all'allegato I al DIM 22/1/2019, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nell'allegato. L'adozione di questi criteri va poi documentata nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. 81/2008.

L'art. 3 del DIM 22/1/2019 richiede ai datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, di apprestare adeguata informazione, formazione e addestramento specifici agli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, relativamente alle nuove procedure. Gli stessi datori devono mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n.81/2008.

AdA

Scarica il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019

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Agenti cancerogeni e mutageni: novità sulla protezione dei lavoratori

Agenti cancerogeni e mutageni: novità sulla protezione dei lavoratori

Con Direttiva (UE) 2019/130, del 16 gennaio 2019 (in G.U.C.E. L 30 del 31/1/2019) viene apportata modifica alla direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. In particolare, le modifiche più rilevanti riguardano l'Allegato I "Elenco di sostanze, preparati e procedimenti" e l'Allegato III "Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse".

All'allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” sono stati aggiunti i lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore e i lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel;

L'allegato III (Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse) viene invece sostituito integralmente.

AdA

Scarica la Direttiva (UE) 2019/130

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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato a gennaio 2019

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08): aggiornato a gennaio 2019

Pubblicato sul sito dell'INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’aggiornamento a gennaio 2019 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81.

Questa nuova versione, che va ad aggiornare quella già pubblicata a luglio del 2018, contiene in particolare:

  • Modifica introdotta all’art. 99 (notifica preliminare) dalla Legge 1 dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (GU n. 281 del 3/12/2018 in vigore dal 04/12/2018);
  • Inseriti gli interpelli n. 6 del 18/07/2018 e n. 7 del 21/09/2018;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 - Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
  • Inserita l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatari con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio);
  • Corretto il refuso relativo all’Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 - Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”.

AdA

Scarica il D.Lgs. 81/08 aggiornato a gennaio 2019

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Apparecchi a pressione tubazioni, istruzioni per la prima verifica periodica

Apparecchi a pressione tubazioni, istruzioni per la prima verifica periodica

L’articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 

Inail è l’ente preposto alla effettuazione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale. In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica. Nello specifico il presente elaborato descrive le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni.

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all’utenza.

AdA

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Sicurezza degli impianti elettrici, dal Cnpi la Linea guida su verifiche e controlli

Sicurezza degli impianti elettrici, dal Cnpi la Linea guida su verifiche e controlli

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (Cnpi) ha reso disponibile la linea guida “Verifica e controllo impianti elettrici. Dlgs 81/08” elaborata dal gruppo di lavoro Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e dal gruppo Impianti elettrici ed elettronici del consiglio nazionale in carica dal 2013 al 2018.

L’obiettivo della linea guida è duplice: da un lato si rivolge al datore di lavoro indicandogli le misure indispensabili da mettere in campo per mantenere efficiente il proprio impianto elettrico, assicurando un adeguato livello di sicurezza. Tali misure hanno lo scopo di mantenere o riportare l’impianto elettrico nelle condizioni di conservazione e di efficienza necessaria ai fini della sicurezza. Secondo quanto indica il dm 37/08 la manutenzione degli impianti elettrico è un obbligo di legge stabilito per tutti i proprietari, i responsabili e gli amministratori di impianti elettrici.

Dall’altro lato, invece, si rivolge al professionista offrendo uno strumento concreto per effettuare l’analisi dei rischi e redigere il documento di valutazione del rischio elettrico, così come prevede il testo unico per la sicurezza (d.lgs. 81/08), in particolare fornendogli la documentazione di supporto per i propri clienti.

La linea guida si prefigge anche l’obiettivo di diventare uno strumento che racchiude in sé la normativa fondamentale sui principi di manutenzione.

AdA

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Bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice friabile

Bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice friabile

L’INAIL ha reso disponibile un factsheet contenente indicazioni operative su come intervenire in caso di presenza di Materiali Contenenti Amianto (MCA) friabili.

Questi materiali possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale e causa della loro scarsa aggregazione, possono facilmente disperdere fibre nell’aria generando potenziali rischi per i lavoratori e la popolazione.

L’amianto ed i Materiali Contenenti Amianto (MCA) sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni ‘90. Infatti l’Italia, in passato, è stato tra i maggiori produttori mondiali di amianto e di MCA. Nel 1992 l’Italia ha bandito l’estrazione e l’impiego del minerale, classificato come cancerogeno nel 1973, ma tuttora permangono sul territorio nazionale numerosi siti industriali e civili con presenza di MCA, ancora da bonificare.

Il decreto ministeriale 6 settembre 1994 distingue i MCA in:

  • friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
  • compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici.

I MCA friabili sono quelli aventi poca coesione e più elevate percentuali di amianto nella matrice. Essi, a causa della loro scarsa aggregazione, possono facilmente disperdere fibre nell’aria generando potenziali rischi per i lavoratori e la popolazione.

Le principali caratteristiche tecniche per cui l’amianto è stato utilizzato nei MCA friabili sono: termoisolanza, resistenza ignifuga, anticondensa, fonoassorbenza, resistenza meccanica, resistenza all’attacco chimico, rigidità dielettrica, refrattarietà, capacità legante e sigillante.

I principali settori e attività economiche dove detti MCA  friabili risultano utilizzati in passato sono: agricoltura, allevamento e pesca, cantieri navali, commercio (ingrosso e dettaglio), difesa militare, edilizia, estrazione e raffinerie di petrolio, industrie (metalmeccaniche, metallurgiche, minerarie, alimentari, chimiche, della gomma, del legno, del tabacco, del vetro, conciaria, della carta), artigianato (carpenteria, termoidraulica), mezzi di trasporto, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas.

AdA

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Nanotecnologie: le linee guida UNI per la valutazione dell'esposizione professionale

Nanotecnologie: le linee guida UNI per la valutazione dell'esposizione professionale

In vigore dal 17 gennaio 2019 la UNI EN 17058:2019 che, in materia di Esposizione nei luoghi di lavoro, detta le linee guida per la valutazione dell'esposizione per inalazione dei nanomateriali e dei loro aggregati o agglomerati. Recepisce lo standard EN 17058:2018 "Workplace exposure - Assessment of exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates" entrato in vigore il 14 novembre scorso.

La norma fornisce le linee guida per valutare l’esposizione per inalazione dei nanomateriali e dei loro aggregati ed agglomerati nei luoghi di lavoro. Esso contiene le linee guida sul campionamento e sulle strategie di misurazione da adottare ed i metodi per la valutazione dei dati.
Sebbene l’obiettivo di questo documento sia la valutazione di rischi per i nanomateriali, l’approccio è anche applicabile ai relativi aggregati ed agglomerati, come ad esempio NOAA e particelle rilasciate da nanocompositi o da prodotti nano-assimilati.

AdA

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Bando Inail ISI: 370 milioni da investire in sicurezza sul lavoro

Bando Inail ISI: 370 milioni da investire in sicurezza sul lavoro

Crescono le risorse messe in moto dall’Inail per incentivare la sicurezza nelle imprese. Mentre infiammano le polemiche dei sindacati sui tagli che il governo potrebbe inserire nella legge Bilancio, sul capitolo delle risorse strutturali destinate all’Istituto proprio per finanziare progetti di investimento in formazione e sicurezza, quest’ultimo ha presentato il bando Isi 2018 che può contare su quasi 370 milioni a fondo perduto, già messi a bilancio preventivo, contro i 250 scarsi della precedente edizione. Il contributo sarà erogato in conto capitale e potrà coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso.

Si tratta del maggiore stanziamento effettuata nelle nove edizioni dell’iniziativa, che dal 2010 ad oggi ha messo a disposizione delle aziende oltre 2 miliardi a fondo perduto. Secondo il presidente dell’Inail, Massimo De Felice «il bando Isi è un’iniziativa ormai strutturale unica a livello nazionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale, che non ha eguali neppure in Europa». Il considerevole incremento «dei fondi messi a disposizione - ha sottolineato a sua volta il direttore generale Giuseppe Lucibello, consentirà di sostenere ancora più imprese, con ricadute positive sulla sicurezza dei lavoratori e, di conseguenza, anche sul sistema welfare e società».

Rispetto al bando precedente, Isi 2018 presenta alcune novità a livello di assi di finanziamento, caratterizzati da risorse ripartite in budget regionali.

L’Asse 1 (Isi Generalista), in particolare, oltre a portare da 100 a 182 milioni il tesoretto a disposizione delle imprese, ripartisce in maniera netta la torta fra i progetti d’investimento, a cui vanno 180 milioni, e i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, a cui vanno i restanti 2.

All’Asse 2 (Isi Tematica) vanno 45 milioni per progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (lo scorso anno erano 44,4), mentre per l’Asse 3 (Isi Amianto), destinato a progetti di bonifica, vanno 97,4 milioni contro i 60 del 2017.

Altra novità: cambiano i destinatari dell’Asse 4 (Isi Micro e piccole imprese): i 10 milioni a bilancio, in precedenza destinati a realtà dei settori legno e ceramica, stavolta andranno a progetti destinati a micro e piccole imprese operanti nei settori della pesca e del tessile, abbigliamento, pelle e calzature.

Invariati anche gli stanziamenti per l’Asse 5 (Isi Agricoltura): 35 milioni per progetti delle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, di cui 30 per la generalità delle imprese agricole e 5 riservati ai giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria.

Come per i bandi precedenti, anche stavolta le domande d’accesso agli incentivi andranno presentate in modalità telematica, con una procedura valutativa a sportello suddivisa in tre fasi con il “click day” in programma a giugno.

AdA

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