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Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. Non è necessario il vincolo di dipendenza.

13 Novembre 2014 |

RSPPPer la valida istituzione, quando prevista, del Servizio di Prevenzione e Protezione prioritariamente all'interno dell'azienda non si richiede necessariamente che il soggetto responsabile (RSPP) abbia un rapporto di dipendenza con l'impresa stessa.

È quanto chiarito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso il Ministero del lavoro, con il documento n. 24/14 del 4 novembre scorso.

Il parere ministeriale è stato fornito in seguito ad un quesito posto per conoscere se nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 6, del D.Lgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), recentemente modificato dall'articolo 32 del Dl 69/13, il responsabile del servizio, di cui al successivo comma 7, debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro.

Occorre a questo proposito precisare che la modifica di cui al Decreto legge 69 ha reso più incisivo l'obbligo in capo al datore di lavoro di organizzare il servizio in questione, prevedendo che esso debba essere istituito, appunto, prioritariamente, all'interno dell'azienda.

Si tratta di un obbligo che ricorre quando l'attività svolta si riferisca: a quella di cui al Dlgs 334/99, comportante rischi rilevanti; a centrali termoelettriche; ad impianti e installazioni di cui al Dlgs 230/95 con esposizione a radiazioni ionizzanti; alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi polveri e munizioni; alle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; alle aziende estrattive con oltre 50 lavoratori; alle strutture di ricovero pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Tale previsione è motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio all'interno dell'azienda.

Ciò posto, a prescindere dalla tipologia del rapporto, il RSPP dovrà essere conoscitore delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, per cui sarà necessariamente incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale provvedendo a coordinare il servizio interno. Si deve tenere presente, però, secondo l'interpello in esame, che il termine «interno» non equivarrà alla definizione di «dipendente», per cui l'incarico potrà ben essere affidato a un professionista che assicuri, tuttavia, una presenza adeguata allo svolgimento della propria attività.

AdA

Fonte Il Sole 24 Ore L.C.