L’ANAC, con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016, da applicare a tutte le procedure aperte bandite dalle amministrazioni che operano nei settori ordinari per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, pari a 209.000 Euro, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
È il primo bando-tipo pubblicato dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti. Il disciplinare-tipo offre una pratica guida alle stazioni appaltanti per l’affidamento di servizi e forniture sopra soglia. A differenza del passato non si tratta di linee guida di indirizzo, ma di un vero e proprio modello, tanto di indicazione delle parti opzionali e di quelle personalizzabili dalle singole stazioni appaltanti.
Grazie ai bandi tipo, in pratica, diventa di fatto impossibile commettere errori da parte delle stazioni appaltanti. Il disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2. Nel caso in cui la stazione appaltante voglia prevedere un bando che prevede l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il disciplinare può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura di quanto compatibile. Il disciplinare in parola non è vincolante per gli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali. Tuttavia, si invitano gli stessi ad utilizzare le parti dello schema proposto, in quanto compatibili con la disciplina dei suddetti settori, al fine di ottenere una maggiore standardizzazione dei bandi di gara.
AdA