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Per gli appaltatori Durc regolare a partire dall’offerta

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durcL’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze 29 febbraio 2016 n. 5 e n. 6, conferma l’irrilevanza della regolarizzazione postuma in caso di Durc negativo.

Anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 31, comma 8, del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale. L’impresa, infatti, deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.

L'istituto dell’invito alla regolarizzazione (il cosiddetto preavviso di Durc negativo), spiegano i giudici, «può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al Durc chiesto dall’impresa e non anche al Durc richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto»

L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato risponde a due ordinanze della quarta sezione del 29 settembre e scioglie un contrasto giurisprudenziale. La plenaria conferma un precedente orientamento e afferma che l’assenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale alla data di presentazione dell’offerta costituisce causa di esclusione, dovendo l’impresa essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva

La Plenaria, inoltre, ribadisce nella sentenza n. 5 del 2016, il proprio orientamento secondo cui l'incameramento della cauzione provvisoria previsto dall'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, costituisce una conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, conte tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti.

AdA

fonte Sole24Ore 61/16 R.M.A.