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Nuove norme per l’etichettatura dei prodotti alimentari

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Sulla G.U.U.E. del 22/11/2011 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1169 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2011 che stabilisce le nove regole sull’etichettatura degli alimenti.

Il  regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, i nuovi requisiti dell’etichettatura degli alimenti.

Le novità introdotte dall’entrata in vigore di questo regolamento, rispetto a  quanto già stabilito dal D. Lgs. 109/1992 prevedono l’obbligo di indicare l’”elenco di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”; una dichiarazione nutrizionale da apporre in etichetta in cui siano indicati il valore energetico, la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. (art. 9 – Elenco delle informazioni obbligatorie)-

Invece gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, devono obbligatoriamente contenere solo informazioni sugli allergeni mentre non sono obbligatorie, le altre informazioni (art. 44 – Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati).

Il Regolamento UE n. 1169 entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre, anche se si applicherà a decorrere dal 13 dicembre 2014, mentre per le dichiarazioni nutrizionali l’obbligo scatterà soltanto il 13 dicembre 2016.

Risultano, pertanto, agevolate le industrie alimentari, che potranno commercializzare fino all’esaurimento delle scorte, gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014, anche se non soddisfano i requisiti del presente regolamento.

Qui il regolamento: Reg_UE_1169