La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, nella nota del 15 marzo 2016 n. 5081, indirizzata alle Direzioni territoriali ed interregionali del lavoro, ha comunicato l’adozione di una nuova versione del modello attraverso il quale i datori di lavoro sono chiamati a dichiarare la non commissione di illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Le modifiche apportate derivano dal decreto interministeriale in materia di DURC del 30 gennaio 2015, istitutivo del cosiddetto DURC on line, che ha sostanzialmente dematerializzato il Documento di regolarità e reso strutturale l’estensione del periodo di validità a 120 giorni.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, ai fini della regolarità contributiva l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A al medesimo Decreto, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
Il nuovo modello va utilizzato anche dai datori di lavoro che dopo l’1 luglio 2015 abbiano già rilasciato per la prima volta la dichiarazione in questione, anche se restano valide sia le indicazioni in precedenza fornite dallo stesso Ministero che le dichiarazioni già rilasciate. Nei suddetti casi, chiarisce la nota n. 5081/2016, la trasmissione del nuovo modello sostituisce il precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio.
AdA
