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Montaggio dei palchi: pubblicato il decreto che tutela la sicurezza degli operatori In evidenza

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palchi spettacoliCon Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute del 22 luglio 2014, pubblicato lo scorso 8 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 183, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività".

Nel documento le corrette modalità operative per operare in sicurezza. Il gruppo di lavoro voluto dal ministero ha provveduto, così, a redigere un documento tecnico utile a indicare delle corrette modalità operative per il montaggio e smontaggio dei grandi palchi e i cui contenuti sono adesso confluiti nel dm 22 luglio 2014 di recente pubblicazione. Il provvedimento – come sancito dal “decreto del fare” – indica le modalità con cui le disposizioni del titolo IV del “Testo Unico” che regolamenta la sicurezza nel cantieri temporanei e mobili si applicano anche agli specifici settori degli spettacoli cinematografici, teatrali e di intrattenimento e alle manifestazioni fieristiche: una scelta, questa del legislatore, che comporta l'assegnazione della responsabilità dell'opera e della sicurezza degli operatori che la devono realizzare in capo alla figura del committente, riconducendo tale comparto a quella struttura gestionale e organizzativa ben definita proprio dal Titolo IV (e dalla normativa comunitaria che questo, a sua volta, recepisce).

Il decreto è caratterizzato da diversi punti essenziali. Tra questi: la necessità di considerare i rischi per addetti che, pur con mansioni non specifiche, possono essere coinvolti in attività pericolose svolte dai professionisti del montaggio e dell'allestimento dei palchi; l’attenzione agli aspetti progettuali connessi con la stabilità dei punti di fondazione o sostegno delle strutture e delle opere a esse correlate (fattori all’origine dei crolli fatali di Trieste e Reggio Calabria); la necessità di raccogliere informazioni e di conoscere le possibili situazioni relative a ogni sito specifico (sia in termini geo-topografici che climatico-meteorologici, oppure connessi con le vie di fuga e, in generale, con la gestione delle possibili emergenze).

Ancora, il provvedimento pone l’accento sul ruolo del coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione – che dovrà definire le fasi di montaggio e smontaggio e assicurarne il rispetto (così come individuare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso) – e sull’obbligo da parte delle imprese di rendere coerente il proprio piano di sicurezza con quanto da egli disposto. Infine, assume importanza dirimente la formazione del personale delle imprese, intesa quale elemento in grado di generare conoscenza e competenza sulla legislazione e sulle corrette modalità operative, ma utile anche a generare consapevolezza sull'importanza di rispettare le disposizioni e sulle conseguenzeche la loro disapplicazione possono generare.

AdA

Scarica il decreto

Fonte: Inail