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Metropolitane: nuova regola tecnica prevenzione incendi In evidenza

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metropolitana-napoli1Con decreto del Ministero dell’Interno 21 ottobre 2015 è stata pubblicata (GU Serie Generale n.253 del 30-10-2015) la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane. Il provvedimento entra in vigore dal 29/11/2015.

La regola tecnica riguarda sia le metropolitane di nuova costruzione sia quelle esistenti, prevedendo per queste ultime degli specifici termini temporali di adeguamento delle strutture ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al capo VIII della nuova regola e alla regola tecnica contenuta nell'allegato al D.M. 11/01/1988.

Il decreto contiene disposizioni che si applicano “alle metropolitane nuove e nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento”.

Le regole non si applicano alle metropolitane nuove che già dispongano di un progetto approvato dall’autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei Trasporti dell’11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie.

Per quanto riguarda le metropolitane in esercizio, l’articolo 5 prevede che: (“1. Le metropolitane, o parti di esse, in esercizio non già conformi alle disposizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988, sono adeguate a tali disposizioni e al capo VIII della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato I del presente decreto, secondo quanto previsto all’art. 7.
L’articolo 7, riporta in dettaglio scadenze riguardanti l’adeguamento di impianti, gestione, segnalazioni e parti tecniche.

La regola tecnica è basata su indicazioni tecniche che rappresentano la sintesi di studi ed orientamenti progettuali condivisi a livello internazionale. Il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, in particolare quelli correlati al controllo e gestione dei fumi ed alla progettazione dei percorsi di sfollamento, deve essere conseguito mediante una progettazione di tipo prestazionale basata sui criteri indicati nel DM 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», a partire da alcuni valori prescritti nella presente regola tecnica che, qualora rispettati, non richiedono ulteriori valutazioni del rischio. In caso di scostamento dai valori prescritti è necessario analizzare gli scenari significativi in accordo all'approccio ingegneristico ai sensi del citato decreto; in entrambi i casi dovrà essere attuato un sistema di gestione della sicurezza antincendio, così come previsto dallo stesso decreto.

AdA

Scarica il decreto 21 ottobre 2015 (permalink)