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Legge 231. Sanzioni «leggere» per la vigilanza composta da esterni

Legge 231. Sanzioni «leggere» per la vigilanza composta da esterni

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Tra le principali novità introdotte dal Dlgs 231/2001 ci sono quelle relative all'organismo di vigilanza (Odv). Come chiarisce la relazione illustrativa al decreto, l’Odv è una struttura interna all'ente fornito di responsabilità giuridica (il che giustifica l'imputazione della sanzione in capo a quest'ultimo), dotata di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità tali da garantire la effettiva applicazione del modello organizzativo.

Si tratta dunque di un organismo per certi versi assimilabile al collegio sindacale (come dimostra il fatto che nelle società di capitali le relative funzioni possono essere demandate a tale organo), al quale sono attribuiti compiti specifici, che può essere composto sia da personale interno sia da soggetti esterni. In assenza di prescrizioni legislative, la nomina dei componenti non spetta all'assemblea dei soci ma all'organo amministrativo della società, in quanto deputato all'adozione del modello organizzativo su cui l'Odv è chiamato a vigilare.

Ciò nonostante i componenti dell'Odv devono essere indipendenti dall'organo amministrativo della società, come ha rimarcato la Corte di cassazione, che ha giudicato non idoneo a esimere dalla responsabilità da reato il modello organizzativo di una holding il cui Odv era presieduto da un componente del cda di una società partecipata e da soggetti legati da rapporti fiduciari con gli amministratori della stessa controllante (sentenza 52316/2016).

La disciplina dell'Odv è meno compiuta di quella del collegio sindacale e presenta varie lacune, nel senso che non sono ancora espressamente regolamentate:

  • le situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;
  • la composizione (monocratica o collegiale) dell'Odv;
  • la determinazione dei compensi spettanti a coloro che ne fanno parte, alla scadenza e alla rinuncia dell'incarico;
  • l'eventuale revoca dei componenti. Come ha evidenziato l'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nelle «Linee Guida» diffuse nel 2013, secondo un'autorevole corrente di pensiero l'organo amministrativo dispone di tale potere di revoca, ma ciò finisce per ridurre l'autonomia dell'organismo di vigilanza e per limitarne l'efficacia;
    la formulazione di istanze da parte dei soci per acquisire informazioni o la presentazione di denunce direttamente ai componenti dell'Odv;
  • la redazione di relazioni annuali da comunicare ai terzi;
  • le sanzioni per l'omessa o insufficiente osservanza dei compiti affidati all'Odv.

Una delle questioni più dibattute concerne proprio quest'ultimo aspetto e, precisamente, la possibilità di esercitare, nei confronti dei componenti dell'Odv, l'azione di responsabilità secondo le medesime modalità che sorreggono tale azione quando è promossa nei confronti degli amministratori, dei sindaci, della società di revisione o del revisore legale.

A tale interrogativo si dovrebbe rispondere in termini positivi se l'Odv fosse qualificabile come organo sociale, al pari di quelli testé menzionati. La risposta dovrebbe essere invece negativa qualora si ritenessero i componenti dell'Odv legati all'ente da un rapporto di natura squisitamente contrattuale, per effetto di un contratto d'opera intellettuale o di un appalto di servizi, in ragione delle differenze prima evidenziate e dall'assenza, nello statuto sociale, di norme riferite a tale organismo. In questa seconda ipotesi, nei confronti di questi ultimi sarebbe promuovibile un’ordinaria azione di risarcimento del danno discendente dalle inadempienze dell’Odv.

AdA

fonte Sole24Ore 344/17 GA e AT