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Infortuni e malattie professionali: chiarimenti dal Ministero della Salute per i certificati medici In evidenza

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sicurezza lavoroIl Ministero della Salute con Circolare n.7348 del 17/03/2016 ha fornito chiarimenti applicativi sull'art. 21 del D.Lgs. 151/2015 in materia di rilascio del certificato del medico competente ad un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.

L'Art. 21 del D.Lgs. 151/2015 impone a qualunque medico che presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, di rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

Il Ministero della Salute precisa che il generico riferimento a "qualunque medico", contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all'ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio, ma è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come "prima assistenza", intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.

Ne consegue che l'intervento di prima assistenza, realizzandosi all'interno di una cornice organizzativa strutturata, non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico. Per ottemperare all'obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica della certificazione, risulta infatti sufficiente la disponibilità di tale connettività nell'orario di prestazione dell'attività professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera), a cui può rivolgersi il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza.

Limitandosi la norma a disporre semplicemente la contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare, il Ministero ritiene che tale termine possa ragionevolmente essere individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell'art. 18 del D.l.gs 81/08, nell'arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata.

AdA

Scarica la Circolare del Ministero della Salute n. 7348 del 17 marzo 2016