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Deposito di rifiuti: la Cassazione chiarisce le differenze fra le ipotesi di reato In evidenza

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stoccaggio rifiutiCon la sentenza n° 15659/2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che, secondo l'attuale giurisprudenza, c'è una chiara differenza fra le varie ipotesi di reato in materia di deposito dei rifiuti, (art. 1, D.Lgs. n. 152/06); pertanto, si chiariscono le fattispecie di deposito temporaneo, di deposito preliminare o stoccaggio e di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti.

Deposito temporaneo
Per quanto riguarda la configurabilità del deposito temporaneo ci deve essere la presenza di un raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima della raccolta, intendendo per essa le operazioni di prelievo, cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; tale deposito è considerato lecito se vengono rispettate le condizioni, anche di durata temporanea e di altro genere connesse alla natura dei rifiuti, previste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, lett. m).

La Cassazione, con la sentenza 28 febbraio 2012, n. 13361, relativamente alla nozione di deposito temporaneo, ricorda che la norma (art. 183, comma 1, D.Lgs 152/06), prevede requisiti specifici: il produttore infatti può scegliere alternativamente tra il limite quantitativo e quello temporale ma in ogni caso il deposito temporaneo non può essere protratto oltre l'anno.
Se si prescinde anche da uno solo dei requisiti richiesti dalla norma, il deposito temporaneo non è ravvisabile, e il deposito (o meglio: l'ammasso) dei rifiuti si delinea come gestione illecita dei rifiuti medesimi.

Deposito preliminare
Nel caso tali condizioni non vengano rispettate, il deposito temporaneo va qualificato come "deposito preliminare", o stoccaggio, attività per la quale sono necessarie l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, previste dal citato D.lgs., in difetto delle quali il deposito integra un reato.

Deposito incontrollato
Infine, ricorre il reato di deposito incontrollato di rifiuti nel caso di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato (Sentenza n. 15593/2011). Data tale distinzione, emerge che lo stoccaggio provvisorio, inteso come accantonamento di rifiuti in attesa del loro riutilizzo o smaltimento, è stato equiparato, sul piano sanzionatorio, alla fattispecie criminosa del deposito incontrollato o abbandono di rifiuti in via definitiva, costituendo anche lo stoccaggio un reato ove esso venga effettuato senza le prescritte autorizzazione di legge.

AdA