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News - Responsabilità Sociale

News - Responsabilità Sociale (235)

Codice Appalti: in Gazzetta europea i regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie per appalti pubblici

Codice Appalti: in Gazzetta europea i regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie per appalti pubblici

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (19 dicembre 2017) i Regolamenti 2364, 2365, 2366 e 2367 recanti le nuove soglie europee per gli appalti, in vigore dal 1° gennaio 2018.

In base a quanto previsto dal Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) si ha che al di sotto delle soglie comunitarie si possono utilizzare procedure più snelle, come l’affidamento diretto e la procedura negoziata, mentre, per importi più elevati, bisogna invece ricorrere alle procedure ordinarie.

Con le modifiche introdotte dai Regolamenti europei le nuove soglie, superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici, saranno le seguenti.

Per i settori ordinari:

  • 135.000 euro per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da Amministrazioni che sono Autorità governative centrali
  • 209.000 euro per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da Amministrazioni che non sono Autorità governative centrali
  • 5.225.000 euro per gli appalti di lavori pubblici

Per i settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali)

  • 414.000 euro per gli appalti di servizi e forniture
  • 418.000 euro per gli appalti di lavori

Per le concessioni, invece, viene stabilito un’unica soglia di 5.225.000 euro.

AdA

Scarica il Regolamento delegato (UE) 2017/2364

Scarica il Regolamento delegato (UE) 2017/2365

Scarica il Regolamento delegato (UE) 2017/2366

Scarica il Regolamento delegato (UE) 2017/2367

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Terzo settore. Subito il social bonus per le Onlus

Terzo settore. Subito il social bonus per le Onlus

Già dal 2018 gli enti no profit potranno sfruttare alcuni benefici fiscali. Con l’entrata in vigore del Codice del terzo settore (Dlgs 117/17, cosiddetto Cts) e del decreto sull’impresa sociale (Dlgs 112/17) è stata avviata la prima fase di attuazione della riforma, che interesserà circa 300mila enti no profit ora iscritti nei vari registri, i quali dovranno adeguarsi alle nuove regole in vista della istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore. Fino all’operatività di quest'ultimo continueranno ad applicarsi le norme previste per organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri.

Le disposizioni attualmente vigenti ai fini delle imposte sui redditi resteranno efficaci, in via transitoria, finché la Commissione europea non autorizzerà le nuove misure introdotte dal Cts e dal decreto 112/17 sull’impresa sociale. Si tratta, con riferimento a quest’ultima, degli incentivi alla capitalizzazione e delle misure di defiscalizzazione degli utili reinvestiti che riprendono in parte quanto già efficacemente previsto per le start-up. Per gli altri Ets l’autorizzazione riguarda, invece, i regimi per la tassazione forfetaria dei redditi d’impresa (articolo 80 del Cts), nonché dei redditi prodotti da Odv e Aps nel limite di 130mila euro annui (articolo 86 del Cts). Le nuove disposizioni si applicheranno dal periodo di imposta successivo a quello in cui interverrà la citata autorizzazione e, comunque, non prima dell’effettiva attivazione del Registro unico nazionale. Pertanto le Onlus, ad esempio, continueranno ad applicare il Dlgs 460/97 ai fini della determinazione del reddito fino a che non interverrà il responso positivo della Commissione europea.

Nel periodo transitorio gli enti no profit potranno tuttavia accedere a una serie di benefici (ad esempio la possibilità di percepire fondi pubblici), compresi i vantaggi fiscali che il Codice assegna dal 1° gennaio 2018. Si tratta del cosiddetto “social bonus” (articolo 81), delle agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali (articolo 82), delle maggiori deduzioni e detrazioni connesse alle erogazioni liberali (articolo 83) nonché dell’esenzione dall’Ires per gli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento dell’attività commerciale di Odv e Aps (articoli 84, comma 2, e 85, comma 7). A queste si aggiungono le misure destinate al sostegno finanziario degli Ets, come i titoli di solidarietà e il social lending. Terminato il periodo transitorio, le disposizioni indicate si renderanno applicabili ad una vasta platea di enti iscritti nel Registro unico, includendo tutti gli Ets, le cooperative sociali e le imprese sociali, escluse quelle costituite in forma societaria.

Il ministero del Lavoro avrà a disposizione un anno (fino ad agosto 2018) per emanare un decreto con l’obiettivo di individuare i documenti per l’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la gestione del Registro unico, in modo da assicurare omogeneità nella conoscenza degli elementi informativi in questo contenuti. Entro 180 giorni dalla emanazione del decreto di cui sopra le Regioni e le Provincie autonome saranno tenute a disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione dal registro. L’operatività vera e propria di quest’ultimo sarà legata alla predisposizione della struttura informatica attualmente in fase di elaborazione.

AdA

fonte Sole24Ore 345/17 GS

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Legge 231. Sanzioni «leggere» per la vigilanza composta da esterni

Legge 231. Sanzioni «leggere» per la vigilanza composta da esterni

Tra le principali novità introdotte dal Dlgs 231/2001 ci sono quelle relative all'organismo di vigilanza (Odv). Come chiarisce la relazione illustrativa al decreto, l’Odv è una struttura interna all'ente fornito di responsabilità giuridica (il che giustifica l'imputazione della sanzione in capo a quest'ultimo), dotata di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità tali da garantire la effettiva applicazione del modello organizzativo.

Si tratta dunque di un organismo per certi versi assimilabile al collegio sindacale (come dimostra il fatto che nelle società di capitali le relative funzioni possono essere demandate a tale organo), al quale sono attribuiti compiti specifici, che può essere composto sia da personale interno sia da soggetti esterni. In assenza di prescrizioni legislative, la nomina dei componenti non spetta all'assemblea dei soci ma all'organo amministrativo della società, in quanto deputato all'adozione del modello organizzativo su cui l'Odv è chiamato a vigilare.

Ciò nonostante i componenti dell'Odv devono essere indipendenti dall'organo amministrativo della società, come ha rimarcato la Corte di cassazione, che ha giudicato non idoneo a esimere dalla responsabilità da reato il modello organizzativo di una holding il cui Odv era presieduto da un componente del cda di una società partecipata e da soggetti legati da rapporti fiduciari con gli amministratori della stessa controllante (sentenza 52316/2016).

La disciplina dell'Odv è meno compiuta di quella del collegio sindacale e presenta varie lacune, nel senso che non sono ancora espressamente regolamentate:

  • le situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;
  • la composizione (monocratica o collegiale) dell'Odv;
  • la determinazione dei compensi spettanti a coloro che ne fanno parte, alla scadenza e alla rinuncia dell'incarico;
  • l'eventuale revoca dei componenti. Come ha evidenziato l'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nelle «Linee Guida» diffuse nel 2013, secondo un'autorevole corrente di pensiero l'organo amministrativo dispone di tale potere di revoca, ma ciò finisce per ridurre l'autonomia dell'organismo di vigilanza e per limitarne l'efficacia;
    la formulazione di istanze da parte dei soci per acquisire informazioni o la presentazione di denunce direttamente ai componenti dell'Odv;
  • la redazione di relazioni annuali da comunicare ai terzi;
  • le sanzioni per l'omessa o insufficiente osservanza dei compiti affidati all'Odv.

Una delle questioni più dibattute concerne proprio quest'ultimo aspetto e, precisamente, la possibilità di esercitare, nei confronti dei componenti dell'Odv, l'azione di responsabilità secondo le medesime modalità che sorreggono tale azione quando è promossa nei confronti degli amministratori, dei sindaci, della società di revisione o del revisore legale.

A tale interrogativo si dovrebbe rispondere in termini positivi se l'Odv fosse qualificabile come organo sociale, al pari di quelli testé menzionati. La risposta dovrebbe essere invece negativa qualora si ritenessero i componenti dell'Odv legati all'ente da un rapporto di natura squisitamente contrattuale, per effetto di un contratto d'opera intellettuale o di un appalto di servizi, in ragione delle differenze prima evidenziate e dall'assenza, nello statuto sociale, di norme riferite a tale organismo. In questa seconda ipotesi, nei confronti di questi ultimi sarebbe promuovibile un’ordinaria azione di risarcimento del danno discendente dalle inadempienze dell’Odv.

AdA

fonte Sole24Ore 344/17 GA e AT

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Il «whistleblowing» è legge: tutelato il dipendente che segnala illeciti

Il «whistleblowing» è legge: tutelato il dipendente che segnala illeciti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017, n. 179 che reca disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Il provvedimento entrerà in vigore dal 29 dicembre 2017. La Legge n.179/2017 apporta modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e al D.Lgs. n. 231/2001 (per il settore privato).

Per la Pubblica amministrazione
L'articolo 1 modifica l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs n. 165/01), introdotto dalla legge Severino che aveva già accordato un prima forma di tutela per il segnalante, prevedendo un vero e proprio sistema di garanzie per il dipendente. La nuova disciplina stabilisce, anzitutto, che colui il quale - nell'interesse dell'integrità della Pa - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente (di norma un dirigente amministrativo; negli enti locali il segretario) o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

L'eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati all'Anac che a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia. In questi casi l’Anac può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non svolga le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. La misura della sanzione tiene conto delle dimensioni dell'amministrazione.

Spetta poi all'amministrazione l’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente comunque sono nulli. Il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Le tutele invece non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Per il settore privato
L'articolo 2 estende al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio. La disposizione dunque modifica l'articolo 6 del Dlgs 231/01 sulla “Responsabilità amministrativa degli enti”, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati. In particolare, sono aggiunti all'articolo 6 tre nuovi commi. Il comma 2-bis, relativo ai requisiti dei modelli di organizzazione e gestione dell'ente prevede uno o più canali che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, e la modalità informatica è uno strumento necessario, e non eventuale, del canale a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.
Inoltre si chiarisce che le segnalazioni devono fondarsi su elementi di fatto che siano “precisi e concordanti”.

I modelli di organizzazione devono prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante. Mentre si è previsto l'obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. Il comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all'ispettorato Nazionale del Lavoro. Il comma 2-quater sancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Come nel settore pubblico è onere del datore di lavoro dimostrare che l'adozione di tali misure siano estranee alla segnalazione mossa dal dipendente.

La rivelazione del segreto
L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, professionale (art. 622 c.p.), scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni. La giusta causa opera dunque come scriminante, nel presupposto che vi sia un interesse preminente (in tal caso l'interesse all'integrità delle amministrazioni) che impone o consente tale rivelazione.
Costituisce invece violazione dell'obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito. In questi casi non trova dunque più applicazione la giusta causa e sussiste la fattispecie di reato a tutela del segreto.

AdA

Scarica la Legge 30 novembre 2017, n. 179

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Pubblicato da Anac il primo bando-tipo per l’appalto di servizi e forniture sopra soglia

Pubblicato da Anac il primo bando-tipo per l’appalto di servizi e forniture sopra soglia

L’ANAC, con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016, da applicare a tutte le procedure aperte bandite dalle amministrazioni che operano nei settori ordinari per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, pari a 209.000 Euro, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

È il primo bando-tipo pubblicato dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti. Il disciplinare-tipo offre una pratica guida alle stazioni appaltanti per l’affidamento di servizi e forniture sopra soglia. A differenza del passato non si tratta di linee guida di indirizzo, ma di un vero e proprio modello, tanto di indicazione delle parti opzionali e di quelle personalizzabili dalle singole stazioni appaltanti.

Grazie ai bandi tipo, in pratica, diventa di fatto impossibile commettere errori da parte delle stazioni appaltanti. Il disciplinare prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2. Nel caso in cui la stazione appaltante voglia prevedere un bando che prevede l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il disciplinare può essere opportunamente adattato e utilizzato nella misura di quanto compatibile. Il disciplinare in parola non è vincolante per gli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali. Tuttavia, si invitano gli stessi ad utilizzare le parti dello schema proposto, in quanto compatibili con la disciplina dei suddetti settori, al fine di ottenere una maggiore standardizzazione dei bandi di gara.

AdA

Scarica il Bando Tipo ANAC

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Convegno "Le nuove politiche culturali e lo sviluppo economico"

Convegno "Le nuove politiche culturali e lo sviluppo economico"

Si terrà il prossimo 19 dicembre alle ore 16:00, presso la Sala degli Angeli dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, il convegno “Le nuove Politiche Culturali e lo Sviluppo Economico".

L’evento sarà l’occasione per presentare il Master interuniversitario “Politiche Culturali e Sviluppo Economico” promosso congiuntamente dalla Scuola di Governo del Territorio del Consorzio Promos Ricerche, dall’Università Suor Orsola Benincasa, dall’Università Federico II di Napoli, dall’Università di Napoli L’Orientale, dall’Università Parthenope di Napoli, dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli, dall'Università del Sannio e dall’Università di Salerno.

Il master  colma un vuoto dell’offerta formativa nazionale in un settore rilevantissimo per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno e del Paese. Il master forma esperti nell’analisi, elaborazione, progettazione, attuazione di politiche culturali, capaci di contribuire alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ma anche in grado di fornire strumenti utili per garantire un tasso sociale elevato di creatività culturale, per migliorare la coesione e la coestensione sociale, per trattare l’aumento della componente intellettuale e intangibile dei beni e dei servizi prodotti, per concorrere a sostenere l'impresa ad input culturale.

Il master, patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Campania e da Federculture, avrà sede presso l’Università Suor Orsola Benincasa.

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Garante privacy, Linee guida per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

Garante privacy, Linee guida per la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Dpia, Data Protection Impact Assessment) e i criteri per stabilire se un trattamento «possa presentare un rischio elevato» ai sensi del regolamento 2016/679.

Quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il regolamento obbliga i titolari a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando anche l’Autorità.

Si tratta di uno degli elementi di maggiore rilevanza nel nuovo quadro normativo, perché esprime chiaramente la responsabilizzazione (accountability) dei titolari nei confronti dei trattamenti da questi effettuati. Le linee guida precisano quando una valutazione di impatto è obbligatoria, chi debba condurla (il titolare, coadiuvato dal responsabile della protezione dei dati, se designato), in cosa essa consista, e la necessità di interpretarla come un processo soggetto a revisione continua piuttosto che come un adempimento una tantum.

Viene chiarito anche quando una valutazione di impatto non sia richiesta: ciò vale, in particolare, per i trattamenti in corso che siano già stati autorizzati dalle autorità competenti e non presentino modifiche significative prima del 25 maggio 2018, data di piena applicazione del regolamento.

AdA

fonte Sole24Ore 335/17

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Al terzo settore edifici pubblici inutilizzati o confiscati. Il Fisco premia le donazioni

Al terzo settore edifici pubblici inutilizzati o confiscati. Il Fisco premia le donazioni

Un robusto sconto fiscale per cittadini e imprese che sostengono gli enti non profit intenzionati a recuperare immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata. È il “social bonus” che debutta a gennaio, introdotto dal Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017, articolo 81), in attuazione della riforma avviata nel 2016, che, oltre ad aver previsto una serie di nuovi strumenti di finanziamento degli enti non profit, aveva tra i suoi obiettivi quello di incentivare il trasferimento di beni patrimoniali verso questi soggetti. Lo schema è quello dell’art-bonus, l’agevolazione fiscale esistente dal 2014 per favorire le donazioni al patrimonio culturale.

I privati che faranno donazioni a enti non profit finalizzate al recupero di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità avranno diritto a un credito d’imposta del 65% dell’importo donato, fino al 15% del reddito imponibile, da usare in compensazione in tre quote annuali. Se il donatore è una società o un ente, il credito d’imposta è del 50% dell’importo erogato (e per i titolari di reddito d’impresa, il tetto è fissato al cinque per mille dei ricavi annui). La relazione tecnica al Dlgs 117/2017 stima che il credito d’imposta valga 3,9 milioni di euro all’anno per le persone fisiche e 29,9 milioni per le altre tipologie di contribuenti: il costo per lo Stato sarebbe dunque di 33,8 milioni di euro all’anno.

Gli enti del terzo settore dovranno presentare un progetto di recupero dell’immobile al ministero del Lavoro: un decreto dello stesso Ministero deve stabilire le procedure per approvare i progetti.
La raccolta fondi dovrà essere programmata in maniera selettiva, tenendo presente che la fruizione del social bonus escluderà i donatori, per gli stessi importi, dall’uso delle altre agevolazioni fiscali, come le detrazioni e le deduzioni previste dall’articolo 83 del Codice del terzo settore o da altre disposizioni.

C’è un altro vincolo: gli immobili soggetti al social bonus dovranno essere impiegati dall’ente non profit esclusivamente per le proprie attività “istituzionali”, svolte con modalità non commerciali: sarà esclusa, ad esempio, la vendita di prodotti. Per il direttore del Forum del terzo settore Maurizio Mumolo, nell’attuazione del social bonus bisognerà tenere conto del rischio di una sperequazione nelle donazioni e quindi nei progetti finanziabili: «L’esperienza dell’art bonus - spiega- mette in evidenza che oltre il 90% dei donatori e quindi dei beneficiari delle agevolazioni fiscali si trova al Nord, e solo una minima percentuale al Sud. Stimolare i finanziamenti privati è utile - conclude - ma bisogna prestare attenzione al rischio di un forte divario territoriale».

Gli enti del terzo settore possono già ora cominciare a guardare alla platea disponibile di immobili inutilizzati. L’agenzia del Demanio stima un bacino potenziale di circa 950 immobili effettivamente utilizzabili per finalità sociali (su una platea di oltre 15mila cespiti gestiti). In tutto valgono 296 milioni di euro e occupano una superficie di 606mila metri quadrati. In base ai dati dell’art-bonus, il Governo stima che non più del 3% di questo patrimonio possa essere richiesto ogni anno, ma se si allarga lo sguardo a tutti i beni, compresi quelli già in mano a enti locali e Regioni, si ipotizza un pacchetto di richieste di circa 112 immobili all’anno. Sono tutti da assegnare con gara a eccezione della concessione agevolata prevista dal Dpr 296/2005 che consente di presentare la domanda direttamente al Demanio.

Il Codice del terzo settore ha ampliato il ventaglio degli strumenti di affidamento, prevedendo la concessione agevolata di immobili culturali (da restaurare) e il comodato gratuito, sempre ottenibile partecipando a una gara indetta dall’ente proprietario del bene (articolo 71). Ma il terzo settore può pescare anche nel più ampio bacino degli immobili sequestrati in via definitiva alla criminalità organizzata: un pacchetto di oltre 7mila immobili, cifra in continua evoluzione (con le nuove confische).

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice antimafia (19 novembre scorso), il dialogo tra Agenzia ed enti del terzo settore per chiedere la concessione di un immobile è diventato diretto. Ma questo varrà solo per i beni ricevuti dall’Agenzia in confisca definitiva dal 19 novembre in poi. Per quelli già in gestione restano le vecchie procedure: l’Agenzia può assegnare l’immobile solo a un ente pubblico (ad esempio il Comune, e sarà quest’ultimo, eventualmente, a concederlo al terzo settore). A decidere sarà l’Agenzia, ma sulla scorta di nuovi criteri. E se è vero che nelle priorità indicate dalla legge il terzo settore viene solo dopo le esigenze statali per finalità varie, tra cui giustizia, ordine pubblico e università, l’eventuale utilizzo economico da parte dello Stato e le richieste degli enti locali, è anche vero che nel 2016 ben il 64% degli immobili assegnati all’Agenzia è andato agli enti locali per finalità sociali.

AdA

fonte Sole24Ore 321/17 VM e VU

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DURC, da Inail e Inps un nuovo strumento per il rilascio automatizzato

DURC, da Inail e Inps un nuovo strumento per il rilascio automatizzato

L’iniziativa promossa dai due istituti punta a rendere più agevole lo svolgimento dei rispettivi compiti e a migliorare, attraverso la stipula di un’apposita convenzione quadro, il servizio offerto ad amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti territoriali per la verifica della regolarità contributiva delle imprese. Nell’ambito delle iniziative per la semplificazione delle procedure di rilascio del Durc, il documento unico di regolarità contributiva che dal primo luglio 2015 – in attuazione del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 – può essere richiesto online, in tempo reale e con un’unica interrogazione, Inail e Inps mettono a disposizione delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti territoriali uno schema di convenzione quadro per la fornitura automatizzata dei dati.

È un’alternativa al servizio fornito sui portali. La collaborazione tra i due enti previdenziali punta a rendere più agevole lo svolgimento dei rispettivi compiti e a migliorare la qualità complessiva del servizio offerto, soprattutto per le amministrazioni di maggiori dimensioni. Il nuovo servizio di verifica della regolarità contributiva di un’impresa nei confronti di Inps, Inail e Casse edili rappresenta infatti un’alternativa a quello disponibile online sui portali dei due istituti e sarà fornito, in cooperazione applicativa, agli enti e alle amministrazioni che aderiranno attraverso la sottoscrizione della convenzione quadro, che avrà durata triennale rinnovabile alla scadenza.

Sviluppati due applicativi per inoltrare le richieste. A questo scopo, sono stati sviluppati due diversi applicativi che consentono di automatizzare le richieste dei Durc e la gestione degli esiti tramite Web Services. La sperimentazione del servizio – avviata sia in Inail, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia in Inps, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha dato esiti positivi.

AdA

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Modelli 231 e «Foia» obbligatori per tutte le aziende pubbliche

Modelli 231 e «Foia» obbligatori per tutte le aziende pubbliche

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) rafforza la sua vigilanza sugli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione imposti alle partecipate della Pa. Lo prevede la delibera n. 1134 del 8/11/2017: dal 31 gennaio 2018 l’Authority inizierà a esercitare i propri poteri di analisi su una lunga lista di soggetti collegati alla pubblica amministrazione. Con un’importante eccezione: le nuove regole non si applicano per adesso alle quotate, in attesa di una pronuncia del ministero dell’Economia e della Consob.

Il documento dell’Autorità serve, soprattutto, a chiarire il campo dopo gli interventi della riforma Madia che, tra le altre cose, ha introdotto nel nostro ordinamento l’accesso allargato agli atti della Pa, il Foia (Freedom of Information Act). Ma non solo: l’Authority considera strategici anche altri strumenti di prevenzione della corruzione, diversi dalla semplice trasparenza. Anche in questo caso ci sono elementi da spiegare meglio.

L’Anac distingue, allora, tre livelli di applicazione delle nuove norme: le pubbliche amministrazioni; i soggetti con un livello di connessione maggiore con la Pa, come le società controllate; gli altri soggetti, come le semplici partecipate, che svolgono attività di pubblico interesse ma non sono assimilabili alla Pa. Queste ultime applicano solo le norme in materia di trasparenza e non tutto il set di regole in tema di prevenzione della corruzione.

Facile in teoria, perché in pratica è parecchio complicato incasellare con precisione tutti i soggetti che orbitano nel variegato universo della Pa. Molte indicazioni dell’Autorità servono, allora, proprio a definire con esattezza il perimetro nel quale le nuove regole esplicano i loro effetti. Spiegando, tra le altre cose, come si definisce la nozione di controllo o quando una società può essere considerata in house, guardando anche alle norme europee.

Le fondazioni bancarie, in questo quadro, sono ad esempio fuori dalle disposizioni in materia di trasparenza, sempre che non vogliano liberamente scegliere di pubblicare «i dati più rilevanti» sulla loro attività. Mentre le Casse di previdenza private dei professionisti andranno considerate come soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. E, quindi, sottoposte agli obblighi di accesso agli atti ma non a quelli di prevenzione della corruzione.

Per tutti questi soggetti, ai diversi livelli, scatta un nuovo calendario di adempimenti. La prima data da segnare sul calendario è il 31 gennaio del 2018: da quel giorno «l’Anac eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi». Più nello specifico, andrà adottato il “modello 231” (il modello organizzativo che consente di prevenire la corruzione), bisognerà fissare le regole interne per le domande di accesso agli atti e definire quali sono le attività di pubblico interesse. In altre parole, le partecipate dovranno dire quali sono le loro funzioni che, in qualche modo, si legano a quelle della Pa, facendo scattare i controlli Anac.

A supporto degli obblighi di pubblicazione delle Pa c’è, infine, l’allegato alla delibera, che contiene una lista dettagliata delle tipologie di documenti da inserire nella sezione “Amministrazione/Società trasparente”: per ogni contenuto ci sono le rispettive categorie di obbligati. Le società controllate dalla Pa dovranno, ad esempio, pubblicare i dati sui loro beni immobili e sulla gestione del patrimonio, ma anche contributi, sussidi e altri vantaggi economici ottenuti a qualsiasi titolo dalla Pa.

AdA

fonte Sole24Ore 315/17 GL

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