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CLP: gli adeguamenti per i generatori di aerosol

CLP: gli adeguamenti per i generatori di aerosol

13 Febbraio 2018 |

Novità per l'applicazione del CLP (Regolamento CE n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, comprese quelle pericolose) ai generatori di aerosol.

È l'effetto delle modifiche al D.P.R. n. 741/1982, introdotte dal D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2018, n. 29), in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento CLP.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

  • quando l'aerosol è classificato come “non infiammabile”, l'avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 3 (tabella 2.3.1 CLP)
  • quando l'aerosol è classificato come «infiammabile» l'avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 2 (tabella 2.3.1 CLP)
  • quando l'aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» l'avvertenza “Pericolo” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 1 (tabella 2.3.1 CLP)
  • se l'aerosol è un prodotto di consumo il consiglio di prudenza P102 (tabella 6.1 CLP)
  • ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto

AdA

Scarica il D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2017