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Apparecchi a pressione tubazioni, istruzioni per la prima verifica periodica

Apparecchi a pressione tubazioni, istruzioni per la prima verifica periodica

L’articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 

Inail è l’ente preposto alla effettuazione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale. In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica. Nello specifico il presente elaborato descrive le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni.

Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all’utenza.

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Verifiche periodiche attrezzature, nuovo elenco soggetti abilitati

Verifiche periodiche attrezzature, nuovo elenco soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51, che sostituisce integralmente quello del decreto direttoriale 14 febbraio 20 diciottesimo 18, n. 12, è stato adottato il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto consta in sei articoli:

  • art. 1 – rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al Decreto interministeriale dell’11 aprile 2011 ha concluso la propria istruttoria;
  • art. 2 – apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso in termine di estensione ovvero di riduzione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • art. 3 – decretato l’inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
  • art. 4 – decretato la cancellazione della società indicata dall’elenco dei soggetti abilitati con un altro nome;
  • art. 5 – specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 14 febbraio 2018;
  • art. 6 – riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

Nello specifico, i soggetti abilitati siano tenuti:

  • a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati:
    • regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione)
    • data del rilascio
    • data della successiva verifica periodica
    • datore di lavoro
    • tipo di attrezzatura con riferimento all’allegato VII del D.lgs. 81/08
    • costruttore
    • modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione
  • a conservare per un periodo non inferiore a 10 anni, tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica.
  • a trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione
  • a conservare tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a 10 anni

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Scarica il Decreto direttoriale del 22 maggio 2018 n. 51

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Attrezzature a pressione: UNI 11325-12 su verifiche periodiche

Attrezzature a pressione: UNI 11325-12 su verifiche periodiche

Qualsiasi attrezzatura a pressione ha bisogno di essere verificata periodicamente onde evitare il rischio di esplosione.
Il CTI – Comitato Termotecnico Italiano, Ente Federato UNI ha elaborato la UNI 11325-12:2018Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 12: Verifiche periodiche delle attrezzature e degli insiemi a pressione”.
Al suo interno la norma identifica le verifiche periodiche alle quali le attrezzature devono essere sottoposte e le suddivide come segue:

  • verifica di funzionamento;
  • verifica di integrità;
  • verifica interna (limitatamente ai generatori di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata).

Inoltre, cita nel testo i seguenti riferimenti normativi:

  • UNl/TS 11325 Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione:
  • Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle tubazioni in esercizio ai fini della riqualificazione periodica d'integrità.
  • Parte 2: Procedura di valutazione dell'idoneità all'ulteriore esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a scorrimento viscoso.
  • Parte 4: Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili nell'ambito della procedura di valutazione di cui alla UNI/TS 11325-2.
  • Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione.
  • Parte 11: Procedura di valutazione dell'idoneità al servizio di attrezzature a pressione soggette a fatica.
  • UNl/TR 11667 Verifiche d'integrità di attrezzature /insiemi a pressione - Prove a pressione.
  • UNI EN 764-1 Attrezzature a pressione - Parte 1: Vocabolario.
  • UNI EN ISO 9712 Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive.
  • UNI EN ISO 11623 Bombole per gas - Bombole di materiale composito - Ispezione e prove periodiche.

mb

Fonte UNI

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Verifiche periodiche: pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti abilitati

Verifiche periodiche: pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018, è stato adottato il sedicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale del 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto decreto consta in sei articoli:

  • all'articolo 1, viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al d.i. 11 aprile 2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • agli articoli 2 e 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso, di estensione, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti,  ovvero di riduzione delle abilitazioni, già concesse, di alcuni soggetti;
  • all'articolo 4, viene decretato l'inserimento ex novo, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
  • all'articolo 5, viene specificato che, con il presente decreto, si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 1 dicembre 2017;
  • all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco, adottato in allegato al decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 1 dicembre 2017.

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Scarica il Decreto direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2018

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Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: nuovo elenco di soggetti abilitati

Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: nuovo elenco di soggetti abilitati

Con il Decreto direttoriale n. 101 del 1° dicembre 2017 - emanato di concerto tra le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico - è stato adottato il quindicesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto direttoriale si compone di sei articoli:

  • all'articolo 1, è rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
  • all'articolo 2, è rinnovata l'iscrizione con sospensione parziale dell'abilitazione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11/04/2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria con esito parzialmente favorevole;
  • all'articolo 3, sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
  • all'articolo 4, è decretato l'inserimento ex novo, della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
  • all'articolo 5, è specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017;
  • all'articolo 6, sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L' elenco adottato sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017.

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Scarica il Decreto direttoriale n. 101 del 1° dicembre 2017

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Verifiche periodiche: pubblicata la circolare per la presentazione dell'istanza di rinnovo

verifiche periodicheIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è stata pubblicata la circolare n. 11 del 17 maggio 2017, a cura della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, nella quale sono riportate le indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008.

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Scarica la circolare n. 11 del 17 maggio 2017

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Verifiche periodiche delle attrezzature: circolare ministeriale sui criteri di abilitazione del personale

attrezzature macchineLa Direzione Generale tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali ha reso disponibile la Circolare n. 22 del 29 luglio 2015 relativa alla disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.Lgs.  81/08, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Si ricorda che, nell’allegato VII del D.Lgs.  81/08 e s.m.i.  vengono riportate le periodicità delle verifiche sulle attrezzature, mentre nell’Allegato II del Decreto 11 Aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo) vengono definite le modalità di effettuazione delle verifiche per le attrezzature di cui all’Allegato VII divise in tre gruppi:
Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga;
Gruppo SP: Sollevamento persone;
Gruppo GVR: Gas, vapore, riscaldamento.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti concernenti l’applicazione del D.I. 11 aprile 2011, su conforme parere della Commissione di cui all’Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni concernenti i criteri di idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati per poter effettuare le verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare si fa riferimento al personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica e ai titoli di studio ed esperienze professionali dei quali deve essere in possesso.

Tale personale, secondo quanto previsto al punto l, lettera d), dell’Allegato I del D.I. 11 aprile 2011, deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.

La suddetta esperienza può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR), seguendo un’attività di addestramento come verificatore – adeguatamente riportata nel proprio curriculum vitae – che si articola nel modo seguente:

  1. affiancamento con verificatori abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche di un “soggetto abilitato”, che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai fini dell’evidenza di tale affiancamento, alla firma del” Verificatore” sul verbale di verifica di cui all’Allegato IV del D.I. 11 aprile 2011, deve essere apposta la seguente dicitura: “Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto);
  2. effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nell’ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
  3. copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.

AdA

Scarica la Circolare n. 22 del 29 luglio 2015

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Verifiche periodiche. Circolare Ministeriale sulle modalità di effettuazione

circolare ministerialeIl Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare del 3/3/2015 in materia di verifiche periodiche sulle attrezzature. Si tratta di chiarimenti sulle modalità di effettuazione delle verifiche di cui all'All. VII del D.lgs 81/08, nonché sui criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13 del medesimo decreto legislativo.

La Circolare riguarda in particolare le seguenti attrezzature:

  • Attrezzature di lavoro costituite da più bombole;
  • Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW e serbatoi di GPL;
  • Decreto dirigenziale del 23.11.2012 "Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.", adeguamento all'indice ISTAT delle tariffe;
  • Segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro costituite da più bombole, la circolare ricorda che si fa riferimento “alle attrezzature rientranti nell’Allegato VII del Dlgs 81/08, collegate in parallelo a un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto e che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo”. Per la determinazione della tariffa per le verifiche di tali attrezzature, si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rispondono alle attrezzature di lavoro di cui sopra le installazioni fisse costituite da complessi di bombole per lo stoccaggio di metano utilizzate nelle stazioni di rifornimento per autotrazione e per l’alimentazione di impianti di processo

Per tali attrezzature, gli obblighi di verifica periodica si riferiscono a quelle “necessarie all’attuazione di un processo produttivo destinate a essere usate durante il lavoro. Fermo restando quanto previsto dalla circolare 23/2012 del Ministero del Lavoro, punto 4.

AdA

Scarica la Circolare n° 5 del 3 marzo 2015

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Nuovo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

impiantiCon il Decreto Dirigenziale del 20 gennaio 2015 è stato pubblicato (G.U. n° 19 del 24 gennaio 2015), il decimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014.

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Scarica il Decreto Dirigenziale del 20 gennaio 2015

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Pubblicato l’elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

verifiche periodicheCon il Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014, l'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014.

Scarica il Decreto Dirigenziale 27 maggio 2014 (elenco soggetti abilitati)

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