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“Un passo avanti”, bando da 70 milioni di euro per il terzo settore

“Un passo avanti”, bando da 70 milioni di euro per il terzo settore

Idee innovative per il contrasto alla povertà educativa minorile: si chiama “Un passo avanti” il quarto bando promosso dall’impresa sociale “Con i Bambini”, soggetto attuatore del "Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile" interamente partecipata dalla Fondazione con il sud.

Si tratta di una nuova linea di intervento pensata per il sostegno di progetti, dal contenuto particolarmente innovativo che, coerentemente con l’obiettivo del Fondo, siano rivolti al contrasto della povertà educativa minorile. Esistono certamente esperienze, ipotesi progettuali, programmi di intervento potenzialmente innovativi, in linea con la missione di contrasto alla povertà educativa minorile, ma non inquadrabili nei tre bandi già pubblicati. Al fine di promuovere tali opportunità, l’Impresa sociale ha destinato specifiche risorse da poter impiegare nella sperimentazione di interventi innovativi, che possano anche favorire una collaborazione tra Enti del Terzo Settore, altri enti erogatori, soggetti pubblici e privati, e i territori destinatari delle iniziative.

Per poter accedere ai contributi, occorre presentare all’Impresa sociale (attraverso il modello predisposto on line) una sintetica idea del progetto che si intende realizzare, in una o più regioni italiane. Con i bambini ha destinato al Bando fino a un massimo di 70 milioni di euro: le proposte dovranno arrivare entro, e non oltre, le ore 13:00 del 14 dicembre 2018.

AdA

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Terzo settore, in Gazzetta i correttivi al Codice

Terzo settore, in Gazzetta i correttivi al Codice

Il correttivo del Codice del Terzo settore (Dlgs 105/2018) è approdato ieri in «Gazzetta Ufficiale». Alcune modifiche sono operative già da oggi. Ecco cosa cambia in concreto per gli enti che vorranno iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e per i professionisti che dovranno occuparsi dei relativi adempimenti.

Confermata l’attesa proroga dei termini per adeguare gli statuti: Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale avranno a disposizione fino al 3 agosto 2019 (e non più fino a febbraio) per strutturare le modifiche necessarie ad allinearsi alla riforma. Resta ferma la possibilità di deliberare gli adeguamenti in maniera semplificata (i.e. con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria) limitatamente alle modifiche volte ad uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili.

Attenzione anche agli adempimenti a carico degli enti non profit. Per consentire una maggiore fruibilità da parte degli operatori del settore, viene data più uniformità alle nome in materia contabile, inserendo anche ai fini fiscali lo stesso limite civilistico di proventi (220 mila euro) entro cui è possibile redigere il rendiconto per cassa. Analogamente, l’ «apposito documento» in cui gli enti del Terzo settore non commerciali dovranno indicare le attività di interesse generale e quelle secondarie viene sostituito dal bilancio dell’articolo 13, evitando così aggravi documentali.

Correzioni anche sulle modalità di rendicontazione delle attività diverse e sulle competenze dell’organo di controllo. Sul primo fronte, è previsto che il carattere strumentale e secondario di queste attività potrà essere documentato alternativamente nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, a seconda del sistema di rendicontazione in concreto adottato. Con riguardo all’organo di controllo interno, invece, al superamento dei limiti dell’articolo 31 del Codice del Terzo settore (Cts) lo stesso potrà svolgere anche la revisione legale dei conti, purché i suoi componenti siano tutti revisori iscritti nell’apposito registro. In caso contrario sarà necessaria la nomina di un revisore esterno.

Sotto il profilo tributario, immediatamente operativa è l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato (Odv). Fatte salve le modifiche statutarie per adeguarsi a variazioni normative (esenti per tutti gli enti del Terzo settore), fino a ieri questi atti scontavano imposta di registro proporzionale o fissa, a seconda del loro contenuto (patrimoniale o meno). Da oggi, invece, viene reintrodotta all’articolo 82 del Cts questa particolare esenzione, ripristinando così il regime originario della legge 266/1991, che era in vigore fino al 31 dicembre 2017. Efficacia immediata anche per le correzioni alla legge sul «Dopo di noi» (112/2016): i privati che effettuano erogazioni liberali a favore di trust o fondi speciali beneficeranno della detrazione al 35% prevista per le Odv, ma potranno continuare ad optare per la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10% delle organizzazioni di volontariato).

Tempistiche diverse invece per le modifiche che interessano la finanza sociale. Da un lato, infatti, il correttivo elimina il richiamo al decreto attuativo inizialmente previsto per l’operatività delle piattaforme di social lending, che potranno dunque funzionare sin da subito. Dall’altro, per i titoli si solidarietà bisognerà ancora attendere: il via libera di questi strumenti rimane ancorato all’autorizzazione della Commissione europea e all’emanazione di uno specifico decreto attuativo.

AdA

fonte Sole24Ore 250/18 GS

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Terzo settore. Subito il social bonus per le Onlus

Terzo settore. Subito il social bonus per le Onlus

Già dal 2018 gli enti no profit potranno sfruttare alcuni benefici fiscali. Con l’entrata in vigore del Codice del terzo settore (Dlgs 117/17, cosiddetto Cts) e del decreto sull’impresa sociale (Dlgs 112/17) è stata avviata la prima fase di attuazione della riforma, che interesserà circa 300mila enti no profit ora iscritti nei vari registri, i quali dovranno adeguarsi alle nuove regole in vista della istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore. Fino all’operatività di quest'ultimo continueranno ad applicarsi le norme previste per organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri.

Le disposizioni attualmente vigenti ai fini delle imposte sui redditi resteranno efficaci, in via transitoria, finché la Commissione europea non autorizzerà le nuove misure introdotte dal Cts e dal decreto 112/17 sull’impresa sociale. Si tratta, con riferimento a quest’ultima, degli incentivi alla capitalizzazione e delle misure di defiscalizzazione degli utili reinvestiti che riprendono in parte quanto già efficacemente previsto per le start-up. Per gli altri Ets l’autorizzazione riguarda, invece, i regimi per la tassazione forfetaria dei redditi d’impresa (articolo 80 del Cts), nonché dei redditi prodotti da Odv e Aps nel limite di 130mila euro annui (articolo 86 del Cts). Le nuove disposizioni si applicheranno dal periodo di imposta successivo a quello in cui interverrà la citata autorizzazione e, comunque, non prima dell’effettiva attivazione del Registro unico nazionale. Pertanto le Onlus, ad esempio, continueranno ad applicare il Dlgs 460/97 ai fini della determinazione del reddito fino a che non interverrà il responso positivo della Commissione europea.

Nel periodo transitorio gli enti no profit potranno tuttavia accedere a una serie di benefici (ad esempio la possibilità di percepire fondi pubblici), compresi i vantaggi fiscali che il Codice assegna dal 1° gennaio 2018. Si tratta del cosiddetto “social bonus” (articolo 81), delle agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali (articolo 82), delle maggiori deduzioni e detrazioni connesse alle erogazioni liberali (articolo 83) nonché dell’esenzione dall’Ires per gli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento dell’attività commerciale di Odv e Aps (articoli 84, comma 2, e 85, comma 7). A queste si aggiungono le misure destinate al sostegno finanziario degli Ets, come i titoli di solidarietà e il social lending. Terminato il periodo transitorio, le disposizioni indicate si renderanno applicabili ad una vasta platea di enti iscritti nel Registro unico, includendo tutti gli Ets, le cooperative sociali e le imprese sociali, escluse quelle costituite in forma societaria.

Il ministero del Lavoro avrà a disposizione un anno (fino ad agosto 2018) per emanare un decreto con l’obiettivo di individuare i documenti per l’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la gestione del Registro unico, in modo da assicurare omogeneità nella conoscenza degli elementi informativi in questo contenuti. Entro 180 giorni dalla emanazione del decreto di cui sopra le Regioni e le Provincie autonome saranno tenute a disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione dal registro. L’operatività vera e propria di quest’ultimo sarà legata alla predisposizione della struttura informatica attualmente in fase di elaborazione.

AdA

fonte Sole24Ore 345/17 GS

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Bando Terre Colte, 3 milioni per il Sud

Bando Terre Colte, 3 milioni per il Sud

Un bando da 3 mln di euro, promosso da Fondazione CON IL SUD in collaborazione con Enel Cuore Onlus, rivolto alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare i terreni agricoli incolti, abbandonati o non adeguatamente utilizzati in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, rivitalizzando la tradizione legata all’agricoltura e all’allevamento in queste regioni, anche attraverso l’inclusione sociale e lavorativa di persone in condizione di disagio, offrendo nuove opportunità per i giovani e favorendo l’introduzione di innovazioni tecnologiche e colturali.

A disposizione 3 milioni di euro, di cui 2 milioni messi a disposizione della Fondazione CON IL SUD e 1 milione da Enel Cuore. Le proposte potranno essere presentate esclusivamente online tramite il sito della Fondazione entro il 23 febbraio 2018 da organizzazioni del Terzo settore, in partnership con altre realtà non profit, ma anche con istituzioni, università, enti di ricerca e imprese profit.

L’iniziativa prevede la concessione, da parte dei proprietari, di uno o più terreni a uno o più soggetti del partenariato che propone il progetto, per una durata minima di 10 anni di cui i primi 5 a titolo gratuito o simbolicamente oneroso. Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno tre soggetti, di cui almeno due di Terzo settore. Potranno inoltre essere coinvolti il mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca.

Le proposte potranno prevedere, oltre alle attività di coltivazione e di allevamento, iniziative di tipo artigianale, commerciale, sociale, turistico-ricettivo, etc., purché strettamente connesse e accessorie a quelle di carattere agricolo. Il contributo per singola proposta è di massimo 500.000 euro.

AdA

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Al terzo settore edifici pubblici inutilizzati o confiscati. Il Fisco premia le donazioni

Al terzo settore edifici pubblici inutilizzati o confiscati. Il Fisco premia le donazioni

Un robusto sconto fiscale per cittadini e imprese che sostengono gli enti non profit intenzionati a recuperare immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata. È il “social bonus” che debutta a gennaio, introdotto dal Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017, articolo 81), in attuazione della riforma avviata nel 2016, che, oltre ad aver previsto una serie di nuovi strumenti di finanziamento degli enti non profit, aveva tra i suoi obiettivi quello di incentivare il trasferimento di beni patrimoniali verso questi soggetti. Lo schema è quello dell’art-bonus, l’agevolazione fiscale esistente dal 2014 per favorire le donazioni al patrimonio culturale.

I privati che faranno donazioni a enti non profit finalizzate al recupero di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità avranno diritto a un credito d’imposta del 65% dell’importo donato, fino al 15% del reddito imponibile, da usare in compensazione in tre quote annuali. Se il donatore è una società o un ente, il credito d’imposta è del 50% dell’importo erogato (e per i titolari di reddito d’impresa, il tetto è fissato al cinque per mille dei ricavi annui). La relazione tecnica al Dlgs 117/2017 stima che il credito d’imposta valga 3,9 milioni di euro all’anno per le persone fisiche e 29,9 milioni per le altre tipologie di contribuenti: il costo per lo Stato sarebbe dunque di 33,8 milioni di euro all’anno.

Gli enti del terzo settore dovranno presentare un progetto di recupero dell’immobile al ministero del Lavoro: un decreto dello stesso Ministero deve stabilire le procedure per approvare i progetti.
La raccolta fondi dovrà essere programmata in maniera selettiva, tenendo presente che la fruizione del social bonus escluderà i donatori, per gli stessi importi, dall’uso delle altre agevolazioni fiscali, come le detrazioni e le deduzioni previste dall’articolo 83 del Codice del terzo settore o da altre disposizioni.

C’è un altro vincolo: gli immobili soggetti al social bonus dovranno essere impiegati dall’ente non profit esclusivamente per le proprie attività “istituzionali”, svolte con modalità non commerciali: sarà esclusa, ad esempio, la vendita di prodotti. Per il direttore del Forum del terzo settore Maurizio Mumolo, nell’attuazione del social bonus bisognerà tenere conto del rischio di una sperequazione nelle donazioni e quindi nei progetti finanziabili: «L’esperienza dell’art bonus - spiega- mette in evidenza che oltre il 90% dei donatori e quindi dei beneficiari delle agevolazioni fiscali si trova al Nord, e solo una minima percentuale al Sud. Stimolare i finanziamenti privati è utile - conclude - ma bisogna prestare attenzione al rischio di un forte divario territoriale».

Gli enti del terzo settore possono già ora cominciare a guardare alla platea disponibile di immobili inutilizzati. L’agenzia del Demanio stima un bacino potenziale di circa 950 immobili effettivamente utilizzabili per finalità sociali (su una platea di oltre 15mila cespiti gestiti). In tutto valgono 296 milioni di euro e occupano una superficie di 606mila metri quadrati. In base ai dati dell’art-bonus, il Governo stima che non più del 3% di questo patrimonio possa essere richiesto ogni anno, ma se si allarga lo sguardo a tutti i beni, compresi quelli già in mano a enti locali e Regioni, si ipotizza un pacchetto di richieste di circa 112 immobili all’anno. Sono tutti da assegnare con gara a eccezione della concessione agevolata prevista dal Dpr 296/2005 che consente di presentare la domanda direttamente al Demanio.

Il Codice del terzo settore ha ampliato il ventaglio degli strumenti di affidamento, prevedendo la concessione agevolata di immobili culturali (da restaurare) e il comodato gratuito, sempre ottenibile partecipando a una gara indetta dall’ente proprietario del bene (articolo 71). Ma il terzo settore può pescare anche nel più ampio bacino degli immobili sequestrati in via definitiva alla criminalità organizzata: un pacchetto di oltre 7mila immobili, cifra in continua evoluzione (con le nuove confische).

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice antimafia (19 novembre scorso), il dialogo tra Agenzia ed enti del terzo settore per chiedere la concessione di un immobile è diventato diretto. Ma questo varrà solo per i beni ricevuti dall’Agenzia in confisca definitiva dal 19 novembre in poi. Per quelli già in gestione restano le vecchie procedure: l’Agenzia può assegnare l’immobile solo a un ente pubblico (ad esempio il Comune, e sarà quest’ultimo, eventualmente, a concederlo al terzo settore). A decidere sarà l’Agenzia, ma sulla scorta di nuovi criteri. E se è vero che nelle priorità indicate dalla legge il terzo settore viene solo dopo le esigenze statali per finalità varie, tra cui giustizia, ordine pubblico e università, l’eventuale utilizzo economico da parte dello Stato e le richieste degli enti locali, è anche vero che nel 2016 ben il 64% degli immobili assegnati all’Agenzia è andato agli enti locali per finalità sociali.

AdA

fonte Sole24Ore 321/17 VM e VU

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Terzo settore, finanziamenti agevolati: domande dal 7 novembre

Terzo settore, finanziamenti agevolati: domande dal 7 novembre

Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale con decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.  
Con decreto del  Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, sono state stabilite le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di finanziamento agevolato.
A luglio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione fra Ministero dello sviluppo economico, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti che, oltre a specificare aspetti puntuali della disciplina del finanziamento agevolato, detta le regole affinché le banche in possesso di specifici requisiti di esperienza nell’erogazione di finanziamenti all’economia sociale, possano aderire alla Convenzione e assumere il ruolo di “banche finanziatrici”, fra le quali le imprese sceglieranno la banca cui rivolgersi per ottenere la delibera di finanziamento, preliminare alla presentazione della domanda di agevolazione.
Possono beneficiare delle agevolazioni :
•    imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112/2017 (ex D.Lgs n. 155/2006) e ss.mm.ii. costituite in forma di società;
•    cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e ss.mm.ii. e relativi consorzi, che con D.Lgs 112/2017 hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali;
•    società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997 e ss.mm.ii.
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo di imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore e su tutto il territorio nazionale.
Le agevolazioni sono concesse a titolo di “de minimis” ai sensi dei Regolamenti (UE) n.1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014).
I programmi di investimento devono presentare spese ammissibili, al netto IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro. Il finanziamento, al tasso agevolato di 0,5%, ha una durata non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni.
Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario saranno regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80%, di cui la quota di finanziamento bancario sarà pari al 30% e la quota di finanziamento agevolato sarà pari al 70%.
La misura è dotata di 223 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati e 23 milioni di euro per la concessione dei contributi in conto capitale.
Una quota pari al 60% delle suddette risorse è riservata annualmente alle PMI, come definite dall’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014. Nell’ambito della predetta riserva, il 25% è destinato alle micro e piccole imprese.
La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, e presentata al Ministero a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2017, a mezzo PEC, all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


Modulo di domanda

mb

Fonte MISE

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Terzo settore e impresa sociale. Nuove norme

Terzo settore e impresa sociale. Nuove norme

Anche l’impresa sociale ha beneficiato della recente ventata riformatrice che ha interessato il Terzo settore: essa infatti trova finalmente, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio), una compiuta disciplina nel nostro ordinamento, la quale deve essere composta coordinando, oltre che le norme del decreto 112, quelle degli enti del Terzo settore e quelle del Codice civile.

La qualifica di “impresa sociale” (che spetta di diritto alle cooperative sociali e loro consorzi) può essere acquisita da tutti gli enti privati, non profit e profit, del nostro ordinamento (e, quindi, anche dalle società, salvo quelle unipersonali), i quali esercitino, in via stabile e principale (tale è l’attività che produce ricavi superiori al 70% del totale) un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

È invece preclusa l’assunzione della qualifica di impresa sociale agli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei loro beni e servizi in favore dei soli soci o associati.

Le norme sull’impresa sociale si applicano, se svolgono le attività sopra elencate, anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che essi adottino, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, un regolamento che recepisca quanto stabilito dal decreto 112/2017, dedichino a dette attività un patrimonio ad esse destinato e tengano per esse scritture contabili separate.

La legge stessa indica un lunghissimo elenco per definire quali siano le predette attività d’interesse generale tipiche dell’impresa sociale: tra esse, ad esempio, i servizi sociali, le prestazioni sanitarie, l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, gli interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (escludendo però l’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti), gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, la formazione universitaria e post-universitaria, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, eccetera.

Viene peraltro precisato che si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati (per non meno del 30% della forza lavoro complessiva) lavoratori “molto svantaggiati”, persone svantaggiate o con disabilità nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora che versi no in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

L’impresa sociale deve essere costituita mediante atto pubblico, nel quale va esplicitato il carattere sociale dell’oggetto dell’impresa e l’assenza di scopo di lucro: è prescritto, al riguardo, che l’impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del sui patrimonio e che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati. L’atto costitutivo e le sue successive modificazioni devono essere depositati nel registro delle imprese, il quale dedica alle imprese sociali un’apposita sezione.

AdA

fonte Sole24Ore 193/17 AB

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Terzo Settore e Impresa Sociale, la riforma

Terzo-SettoreIl Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2017 ha approvato la bozza di tre decreti, il codice del terzo settore, quello sulla impresa sociale e quello sul cinque per mille. Dopo tre anni di discussioni e confronti, la legge delega di riforma del Terzo Settore prende forma con uno stanziamento di 190 milioni di euro: 105 milioni a copertura delle misure fiscali e tributarie di maggior favore, il resto per il Fondo progetti per gli ETS, i Centri di Servizio per il Volontariato, l’istituzione e il funzionamento del Registro Unico del Terzo Settore e il Fondo per il Servizio Civile Universale.

La legge delega, approvata dal Governo il 6 giugno 2016, dava tempo 12 mesi all’Esecutivo per adottare i decreti legislativi attuativi, ora approvati dal CdM, come annunciato anche un comunicato del Ministero del Lavoro nel quale si sottolinea come il provvedimento più importante sia quello del Codice del Terzo Settore attraverso il quale si introduce una disciplina uniforme per gli Enti di Terzo Settore (ETS), sia per la parte civilistica che per quella fiscale. Finora aveva trovato attuazione solo il decreto recante l’istituzione e la disciplina del Servizio Civile Universale.

Tra le novità di maggiore rilievo vengono citate:
•    l’acquisizione facilitata della personalità giuridica per le Associazioni;
•    l’ampliamento dei settori di attività di interesse generale in cui possono operare gli Enti Terzo Settore (ETS);
•    la nascita delle Reti associative;
•    l’istituzione e la regolamentazione del Nuovo Registro Unico del Terzo Settore;
•    la riforma dei Centri di Servizio per il Volontariato;
•    la nascita di un Fondo per sostenere i progetti e le iniziative degli ETS;
•    una riforma del regime fiscale degli Enti di Terzo Settore;
•    l’introduzione di un “social bonus” per la valorizzazione degli immobili pubblici destinati agli Enti di Terzo Settore;
•    la nascita dei “titoli di solidarietà” quali strumenti per orientare il risparmio verso le opere degli Enti di Terzo Settore;
•    un aumento delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali destinate agli ETS;
•    l’abolizione della tassa di registro per le transazioni di immobili di una parte degli Enti di Terzo Settore.

Con riferimento all’impresa sociale le novità riguardano:
•    l’ampliamento dei campi di attività;
•    l’introduzione della possibilità di ripartire, seppur in forma limitata, gli utili;
•    le misure fiscali agevolative per chi investe nel capitale sociale delle imprese sociali e defiscalizzazione degli utili reinvestiti.

Il nuovo Cinque per mille presenta invece le seguenti novità:
•    accesso al beneficio del cinque per mille attraverso l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore;
•    accelerazione delle procedure di erogazione dei contributi;
•    introduzione di una soglia minima dell’importo erogabile sulla base delle scelte del contribuente e modalità di riparto dell’inoptato;
•    trasparenza delle informazioni sull’utilizzo del contributo ricevuto, sia per i beneficiari che per l’Amministrazione erogatrice.

AdA

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Terzo settore: nasce il registro

Terzo SettoreLa legge di riforma del Terzo settore, il cui testo è stato approvato in via definitiva il 25 maggio dalla Camera, riordina gli aspetti definitori del sistema non profit in Italia. Per farlo, ricorre a questa enunciazione: «Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi».

«Con questo intervento -ha sottolineato il ministro delle Politiche sociali, Giuliano Poletti - si dà un importante sostegno a un’Italia fondato su una società inclusiva, capace di coinvolgere a pieno le energie e le potenzialità di cui dispone. Si ricollega a quel “social act”, che il governo sta promuovendo anche con il piano contro la povertà e con la legge sulla disabilità». Restano fuori dal nuovo “Terzo settore”, per espressa previsione normativa, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categoria economiche. Anche le fondazioni bancarie costituiscono sistema a parte. La definizione di Terzo settore è però in divenire: le attività di “interesse sociale” (per lo più quelle già previste per le Onlus) che caratterizzano gli enti del Terzo settore devono essere elencate nel costituendo codice di riordino della normativa ma, in seguito, potranno essere aggiornate con appositi provvedimenti. La legge dà sostanza alle diverse – e ormai annose - istanze di aggiornamento della normativa in materia. Sono infatti previsti interventi sulle disposizioni specifiche del libro primo del Codice civile (ferme al 1942) e un riordino della normativa sulle organizzazioni di volontariato (del 1991 e da anni in attesa di riforma) e dell’impresa sociale (del 2006 ma mai pienamente decollata).

Il testo razionalizza e semplifica un sistema che, negli anni, si è caratterizzato sempre di più per la varietà di specie e di normative. Da qui l’esigenza di istituire un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, presso il ministero del Lavoro e consultabile anche online. In prima battuta questo registro sembra ricalcare quello da tempo già istituito dal Coni per gli enti sportivi dilettantistici. Tutto da chiarire sarà quindi il rapporto tra il Comitato Olimpico (finora unico garante della qualità dei sodalizi sportivi) e il ministero del Lavoro cui la legge attribuisce un ruolo (sembra) esclusivo di vigilanza, monitoraggio e controllo su tutti gli enti del Terzo settore. Nella strada della semplificazione si pone anche l’obiettivo di rivedere e uniformare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, la cui competenza risulta attualmente sdoppiata tra Regioni e Prefetture. La legge delega prevede poi di regolamentare la rendicontazione, la trasparenza e gli obblighi di informazione. Previsione che spinge tutti gli organismi del Terzo settore a rendere pubblici i propri bilanci, anche utilizzando il proprio sito internet.

La legge riforma la disciplina del servizio civile nazionale, attraverso la istituzione di un servizio civile universale, aperto a tutti e su base volontaria, finalizzato alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Il provvedimento conclude con l’istituzione della Fondazione Italia sociale, organismo che avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare iniziative filantropiche e strumenti innovativi di finanza sociale. La legge ha definito la cornice all’interno della quale dovranno delinearsi i decreti delegati di attuazione, da adottare da qui a un anno e grazie ai quali si potrà effettivamente percepire l’effettiva portata innovativa della riforma.

AdA

fonte Sole24Ore 144/16 MS

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Terzo Settore, approvata la Legge Delega che riordina l'ambito della solidarietà e del volontariato

terzo settoreLa riforma del Terzo Settore trova il suo compimento. Con l'approvazione in via definitiva alla Camera della legge Delega si costruisce un tassello essenziale delle nuove politiche sociali italiane. Finora quelle sul terzo settore erano leggi di derivazione fiscale che non tutelavano in modo universale quelle fasce più deboli della popolazione.

"Il social act fa un altro importante passo in avanti: con la riforma -sottolinea il Ministro Poletti- si definiscono misure per favorire la partecipazione attiva e responsabile delle persone, con importanti elementi di novità per tutto il mondo dell'associazionismo, compresa l'impresa sociale; senza dimenticare l'introduzione del Servizio civile universale, cioè aperto a tutti e su base volontaria, per offrire ai giovani tra i 18 ed i 28 anni l'opportunità di realizzare esperienze di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva il cui valore formativo possa essere riconosciuto in ambito universitario e nel lavoro".

"La riforma –sottolinea il Sottosegretario On. Luigi Bobba- è un'altra sfida vinta. Un percorso ad ostacoli durato circa due anni e fatto di dialogo, audizioni, coinvolgimento, ma che credo raccolga le istanze che le associazioni, le cooperative, le imprese sociali, gli enti e i giovani ci hanno trasmesso. Le novità sono davvero tante, penso alla riforma dei Centri di Servizio per il Volontariato, oppure all'introduzione di misure agevolative volte a favorire gli investimenti delle imprese e delle cooperative sociali, all'istituzione del Servizio Civile Universale, alla revisione dei criteri di accesso all'istituto del 5 per mille, alla nascita della Fondazione Italia Sociale".

Anche il nostro Paese predispone uno strumento universalistico capace di coinvolgere e far agire insieme istituzioni e organizzazioni sociali che guarda a tutti i cittadini per la lotta alla povertà. "Con questo intervento - aggiunge il Ministro Poletti - si dà un importante sostegno alla costruzione di un buon futuro dell'Italia fondato su una società inclusiva".

AdA

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