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Sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro

Sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro

La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, approvata con Regolamento del Ministro dell'Istruzione (DM 3 novembre 2017, n. 195), regola le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

Il decreto è vigente dal 5 gennaio e si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi. Si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato.

L'alternanza scuola-lavoro è diventata un elemento strutturale dell'offerta formativa, è inserita dentro il percorso educativo stabilito per raggiungere gli obiettivi e le competenze. Con almeno 400 ore da effettuare negli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei è stato introdotto il sistema duale nelle scuole.

La realizzazione delle attività previste comporta non pochi problemi per le scuole. Molti dirigenti scolastici sottovalutano la problematica relativa alla sicurezza sul lavoro, pensando che l'alternanza si configuri come una semplice attività didattica. La circolare Inail 44 del 21 novembre 2016 prevede l'assimilazione dello studente a lavoratore in quanto esposto ai medesimi rischi pur non svolgendo attività lavorativa. Da questo consegue l'obbligatorietà della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 in quanto, in questo caso, gli studenti sono equiparati a lavoratori.

Il datore di lavoro, che nel caso specifico è il dirigente scolastico, deve assicurare che ciascun lavoratore (e dunque ciascun alunno in alternanza) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.

La formazione generale compete dunque all'istituzione scolastica che deve provvedere a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08, articolo 37, comma 14-bis). In questi casi la durata delle attività è pari a 4 ore. L'alternanza scuola-lavoro prevede, infatti, la realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa.

Tutto questo ha anche implicazioni per quanto riguarda la valutazione dei rischi. Nel documento di valutazione dei rischi del soggetto ospitante dovrà essere, in qualche modo, prevista la presenza di soggetti in formazione (non in apprendistato): tirocinanti, stagisti.

AdA

Scarica il Decreto 3 novembre 2017 n. 195

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Rischio rumore: calcolatore per la stima del tempo di riverbero in ambienti scolastici e comunitari

riverberoÈ disponibile on line sul Portale Agenti Fisici (PAF) un calcolatore per la stima del tempo di riverbero in ambienti scolastici e comunitari. Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

Il calcolatore è rivolto a tutti gli operatori della prevenzione, anche che non siano possesso di specifiche conoscenze di acustica, per poter valutare in maniera agevole la conformità ai requisiti acustici prescritti dalla normativa, utilizzando unicamente i dati di progetto, senza ricorrere a misure complesse e costose, sia in fase di verifica di progetto sia in fase di vigilanza e controllo.

Lo sviluppo di tale strumento è pienamente in linea con le recenti modifiche apportate dal D.Lgs. 14/07/2015 nel capo III art.20 all’art.28 D.Lgs. 81/08: all'articolo 28, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: “3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'INAIL, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'INAIL e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla legislazione vigente”.

Tale modifica rende molto importanti sia lo sviluppo di banche dati di esposizione ad hoc, che l’elaborazione di procedure semplificate di valutazione, come quella sviluppata nell’ambito del calcolatore per la stima del tempo di riverbero e per altre procedure guidate presenti nel PAF. Tali procedure hanno lo scopo di semplificare le fasi di valutazione dei parametri espositivi promuovendo nel contempo l’attuazione immediata di efficaci azioni di tutela.

È auspicabile che la disponibilità di questo strumento possa promuovere il miglioramento dell’acustica degli edifici scolastici e degli ambienti comunitari in generale ed il rispetto dei requisiti minimi del riverbero prescritti dalla vigente normativa, purtroppo molto spesso disattesa nel nostro paese.

AdA

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Scuole, nuovi finanziamenti per l'efficientamento energetico

efficienzaenergeticaÈ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n° 59 dell'11 marzo 2016, il decreto 22 febbraio 2016 di "Riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolasticiche" che riapre lo sportello per l’accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo “Kyoto”.

Circa 250 milioni di euro (247.093.955,15) sono nuovamente a disposizione per interventi di efficientamento energetico nelle scuole. Le domande di ammissione ai finanziamenti agevolati possono essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione - da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare -  di un apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale e fino alle ore 17 del 180esimo giorno successivo. La pubblicazione del comunicato è prevista nei primi giorni aprile 2016.

A breve si riapriranno, quindi, i termini per presentare le domande di accesso ai finanziamenti a tasso agevolato dello 0,25%, come previsto dal decreto dello scorso aprile, per gli interventi che consentano un miglioramento di due classi del parametro di efficienza energetica dell’edificio scolastico in un arco temporale di massimo 3 anni.

Saranno ammessi interventi che riguardino immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e universitaria e ad asili nido. Per quanto riguarda la valutazione dello stato degli edifici e la indicazione degli interventi necessari all’efficientamento energetico il Ministero dell’Ambiente ha avviato una interlocuzione con l’ENEA, per assicurare uniformità e qualità scientifica delle stime e una programmazione coerente degli interventi.

AdA

Scarica il Decreto 22 febbraio 2016 "Riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici"

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Antincendio scuole: il DL Milleproroghe dispone una proroga di un anno

scuolaNel Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015) entrato in vigore il 30 dicembre, si dispone una proroga in materia di prevenzione incendi.

All'articolo 4, comma 2, si indica che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del Decreto Istruzione (DL n. 104/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) va completato entro sei mesi dalla data di adozione del "decreto ministeriale ivi previsto" e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

L'articolo 10 bis del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, disponeva il termine ultimo per l'adeguamento al 31 dicembre 2015 (ora spostato al 31 dicembre 2016 come termine massimo) e prevedeva l'emanazione di un decreto ministeriale (entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Legge 128/2013 - entrata in vigore il 12/09/2013) con cui fossero definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

AdA

Scarica il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (permalink)

Scarica il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (permalink)

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Norme UNI per la sicurezza delle aule scolastiche

arredi scolasticiMentre in questi giorni le ipotesi di riforma della scuola tengono banco e si parla finalmente di fondi per la ristrutturazione di molti edifici a rischio, è utile riportare alla memoria il corpus delle norme tecniche UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - sui requisiti che gli arredi scolastici (lavagne, banchi, sedie, cattedre), e gli strumenti di illuminazione artificiale devono possedere per garantire la sicurezza, sia all’interno che all’esterno delle aule:

  • Cattedre - UNI 4856
  • Lavagne - UNI EN 14434
  • Banchi e sedie - UNI EN 1729
  • Illuminazione - UNI 10840

Per riconoscere se sono a norma, le sedie e i banchi scolastici dovranno recare ben visibili la "taglia" o il codice colore (ad ogni codice colore corrisponde una “taglia diversa”), il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell'importatore o del venditore e la data di fabbricazione che specifichi almeno l'anno e il mese di produzione.

AdA

Fonte: UNI

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