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Sistema globale armonizzato, arrivano le modifiche al Regolamento CLP

Sistema globale armonizzato, arrivano le modifiche al Regolamento CLP

Con Regolamento 2019/521 del 27 marzo 2019 (in GUUE L 86 del 28 marzo 2019) la Commissione apporta modifica al regolamento CLP (Reg. n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.

In particolare, si tiene conto delle modifiche intervenute a seguito dell'attuazione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) delle Nazioni Unite la cui sesta e settima edizione tiene conto delle modifiche adottate dai tecnici ONU anche in materia di trasporto di merci pericolose.

L'adeguamento ha riguardato alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tenere conto della sesta e settima edizione riveduta del GHS. Con la revisione del GHS sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, «gas piroforici», all'interno della classe di pericolo «gas infiammabili». Tra le modifiche rientra anche l'adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le sostanze e le miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare le miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione, secondo il caso, per le classi di pericolo esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione. Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e alcuni consigli di prudenza.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (avvenuta il 28 marzo 2019) e si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020, ma le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del regolamento 2019/521.
I fornitori potranno applicare le nuove disposizioni su base volontaria prima della data di applicazione del regolamento 2019/521.

Scarica il Regolamento (UE) 2019/521 del 27 marzo 2019

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Reach: nanoforme delle sostanze chimiche

Reach: nanoforme delle sostanze chimiche

La Commissione europea, con il regolamento (UE) 2018/1881 della commissione del 3 dicembre 2018 (in G.U.C.E. L del 4 dicembre 2018, n. 308), ha modificato gli Allegati VII, VIII, IX, X, XI e XII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Poiché il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) non dice nulla sui cosiddetti nanomateriali, la Commissione europea è in intervenuta modificando i citati allegati per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze.

L'Allegato XVII era già stato recentemente modificato ad opera del regolamento n. 2018/1513 per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B.

AdA

Scarica il Regolamento (UE) 2018/1881

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Agenti chimici pericolosi, nuovo documento informativo INAIL

Agenti chimici pericolosi, nuovo documento informativo INAIL

L’INAIL ha realizzato un nuovo opuscolo informativo a carattere generale per lavoratori e rappresentanti dei lavoratori (RLS) che illustra i pericoli e i rischi derivanti dall'utilizzo di agenti chimici alla luce delle normative europee e nazionali (Regolamento 1907/2006 - Reach) anche in tema di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele chimiche (Regolamento 1272/2008 - CLP).

Realizzato dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp), l'opuscolo contiene una semplice sintesi dei regolamenti REACH, CLP e fa riferimento al Titolo IX, Capo I del d.lgs. 81/08.

Il documento si prefigge di costituire materiale informativo da utilizzare per l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei RLS sul tema del rischio chimico, delle schede dati di sicurezza e della classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in base al regolamento CLP.

Nella pubblicazione si dedicano approfondimenti specifici ai possibili danni per i lavoratori, valutazione del rischio da agenti chimici e misure di prevenzione e protezione oltre che segnaletica e sorveglianza sanitaria. Inoltre, una sezione riguarda la corretta lettura di una Etichetta, la Scheda di sicurezza e l'elenco delle indicazioni di pericolo oltre a specifici consigli di prudenza.

AdA

Scarica il documento e le schede

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Sostanze chimiche: disponibile il Bollettino d'informazione di maggio 2018 del Ministero dell’Ambiente

Sostanze chimiche: disponibile il Bollettino d'informazione di maggio 2018 del Ministero dell’Ambiente

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso disponibile il "Bollettino d'informazione Sostanze Chimiche - Ambiente e Salute (maggio 2018 n. 2)" dedicato a "I cittadini europei e la sicurezza delle sostanze chimiche".

Il bollettino di informazione, curato dalla Divisione V – Certificazione ambientale, prodotti chimici e acquisti verdi della Direzione per le Valutazioni Ambientali, fornisce con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) N.1907/2006, "Regolamento REACH".

Lo scopo è quello di svolgere, attraverso un linguaggio semplice ed efficace, un’adeguata informazione al pubblico sui rischi e sull’uso sicuro delle sostanze chimiche.

AdA

Scarica il Bollettino d'informazione Sostanze n. 2/2018

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Regolamento CLP: modifiche e adeguamenti in allegato VI

Regolamento CLP: modifiche e adeguamenti in allegato VI

Con Regolamento n. 2018/669 del 16 aprile (GUUE 4 maggio 2018 n. L 115), la Commissione europea modifica il Regolamento CLP n.1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare è oggetto di modifica la Tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate.

Al fine di consentire a fornitori di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e per poter vendere le scorte esistenti, il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2019 anche se, in via derogatoria, le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al CLP così modificato anche prima di tale data.

La tabella 3.1 (rinominata tabella 3) è stata modificata per rispecchiare il livello del progresso tecnico e scientifico mediante l’aggiunta, la soppressione o la modifica delle sostanze o della loro classificazione. La tabella 3.2, invece, elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE, abrogata con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015.

Scarica il Regolamento (UE) 2018/669 del 16 aprile 2018

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Le sostanze chimiche nella nostra vita, nuovo sito web ECHA

Le sostanze chimiche nella nostra vita, nuovo sito web ECHA

L'ECHA, in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, ha lanciato un nuovo sito web dedicato ai consumatori per aumentare la consapevolezza sui benefici e i rischi delle sostanze chimiche nella loro vita quotidiana.

Molti consumatori in Europa sono preoccupati per i possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche nella loro vita.

Il sito web, disponibile in 23 lingue dell'UE, fornisce informazioni utili sui benefici e sui rischi legati all'uso di delle sostanze chimiche e spiega come la legislazione dell'UE in materia di prodotti chimici ci protegge.

AdA

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Scadenze REACH al 31 maggio 2018: la registrazione delle sostanze

Scadenze REACH al 31 maggio 2018: la registrazione delle sostanze

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ricorda che il 31 maggio 2018 scadranno i termini per la registrazione delle sostanze da parte di tutte le imprese che producono o importano sostanze chimiche nei paesi dell'Unione Europea.

La registrazione delle sostanze permetterà di utilizzare le informazioni sulle sostanze chimiche per assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana. Sulle pagine REACH 2018 del Ministero dell'Ambiente è possibile approfondire sul Regolamento e sulle sostanze coinvolte e sulla procedura di registrazione.

A tal proposito, la registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di un dossier contenente le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali e sugli usi della sostanza.

I soggetti interessati hanno la responsabilità di valutare i pericoli e i potenziali rischi delle sostanze che producono o importano. Queste informazioni vanno comunicate all'ECHA - l'Agenzia europea per le sostanze chimiche - tramite il fascicolo di registrazione.

L'impresa che non registra la sostanza entro il 31 maggio 2018 non potrà più fabbricarla, importarla o immetterla sul mercato. Quest'ultima scadenza interessa soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) che caratterizzano il sistema industriale italiano.

AdA

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Commissione UE, Direttiva Cancerogeni: 5 nuove sostanze da introdurre

Commissione UE, Direttiva Cancerogeni: 5 nuove sostanze da introdurre

La Commissione europea compie oggi un altro importante passo avanti per proteggere i lavoratori nell'Unione europea dalle malattie oncologiche e da altre patologie di origine professionale.

In aggiunta alle 21 sostanze di cui è già stata decisa o proposta la limitazione, la Commissione europea propone di limitare l'esposizione dei lavoratori ad altre cinque sostanze cancerogene. Secondo stime, la proposta odierna migliorerebbe le condizioni di lavoro di più di 1 milione di lavoratori nell'UE e preverrebbe più di 22 000 casi di malattie professionali.

Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Oggi la Commissione ha compiuto un altro importante passo avanti nella lotta alle malattie oncologiche e alle altre patologie di origine professionale sul luogo di lavoro. Proponiamo di istituire limiti all'esposizione dei lavoratori ad altre cinque sostanze chimiche cancerogene. In tal modo miglioreremo la protezione di oltre 1 milione di lavoratori in Europa e contribuiremo a rendere i luoghi di lavoro più sani e più sicuri, nel rispetto di uno dei principi fondamentali del pilastro europeo dei diritti sociali."

La Commissione propone di inserire nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni nuovi valori limite di esposizione per cinque sostanze chimiche. Detti valori limite fissano la concentrazione massima nell'aria di una sostanza chimica cancerogena sul luogo di lavoro. Sono state selezionate le seguenti cinque sostanze cancerogene di grande rilevanza per la protezione dei lavoratori:

  • il cadmio e i suoi composti inorganici;
  • il berillio e i suoi composti inorganici;
  • l'acido arsenico e i suoi sali come pure i composti inorganici di arsenico;
  • la formaldeide;
  • il 4,4'-metilene-bis(2-cloroanilina) (MOCA).

Le prime tre sostanze sono frequentemente utilizzate in settori quali la produzione e la raffinazione del cadmio, la produzione di batterie al nichel-cadmio, la galvanoplastica meccanica, la fusione dello zinco e del rame, le fonderie, la produzione del vetro, le attività di laboratorio, l'elettronica, la chimica, le costruzioni, la sanità, l'industria della plastica e il riciclaggio.

L'imposizione di misure efficaci per impedire l'esposizione elevata alle cinque sostanze e ai gruppi di sostanze indicati avrà ripercussioni positive molto più significative della sola prevenzione oncologica: l'introduzione di tali valori limite ridurrà non solo i tumori di origine professionale, ma anche l'incidenza di altre importanti patologie dovute a sostanze cancerogene e mutagene. Per esempio, oltre al tumore polmonare l'esposizione al berillio causa anche la berilliosi, una malattia cronica incurabile.

I valori limite a livello europeo promuovono inoltre la coerenza, in quanto contribuiscono a creare pari condizioni di concorrenza per tutte le imprese e un obiettivo chiaro e comune per datori di lavoro, lavoratori e autorità preposte ai controlli. La proposta va quindi nella direzione di un sistema più efficiente di protezione della salute dei lavoratori e di un mercato unico più equo.

La proposta si basa su dati scientifici e fa seguito ad ampie discussioni con i portatori di interessi, in particolare rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli Stati membri.

AdA

fonte Commissione europea

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CLP: gli adeguamenti per i generatori di aerosol

CLP: gli adeguamenti per i generatori di aerosol

Novità per l'applicazione del CLP (Regolamento CE n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, comprese quelle pericolose) ai generatori di aerosol.

È l'effetto delle modifiche al D.P.R. n. 741/1982, introdotte dal D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2018, n. 29), in recepimento della direttiva 2016/2037/UE del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento CLP.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008, su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

  • quando l'aerosol è classificato come “non infiammabile”, l'avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 3 (tabella 2.3.1 CLP)
  • quando l'aerosol è classificato come «infiammabile» l'avvertenza “Attenzione” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 2 (tabella 2.3.1 CLP)
  • quando l'aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» l'avvertenza “Pericolo” e gli altri elementi dell'etichetta per aerosol di categoria 1 (tabella 2.3.1 CLP)
  • se l'aerosol è un prodotto di consumo il consiglio di prudenza P102 (tabella 6.1 CLP)
  • ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto

AdA

Scarica il D.M. Sviluppo economico 18 dicembre 2017

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Sostanze chimiche: verso Reach 2018, i video informativi di ECHA

Sostanze chimiche: verso Reach 2018, i video informativi di ECHA

ECHA ha diffuso sul proprio canale Youtube dei utili video informativi sugli obblighi previsti dal regolamento REACH per l'immissione sul mercato di sostanze che sono soggette a registrazione entro il 31 maggio 2018. Attraverso il personaggio di John, un piccolo imprenditore produttore e importatore di sostanze chimiche in Europa protagonista dei video, è possibile rinfrescare le proprie conoscenze su questi obblighi.

In ogni video, si seguiranno i vari step di registrazione. Il primo raccomanda di “conoscere il proprio portafoglio” attraverso la identificazione delle sostanze, fondamentale per poter effettuare la registrazione in modo corretto e conforme. ECHA consiglia di assicurarsi di avere informazioni corrette e ancora valide, relative all’identificazione della sostanza fornita in fase di preregistrazione.

Occorre poi seguire le prescrizioni REACH in materia di informazione in funzione del tonnellaggio e degli usi delle sostanze in questione.
Tutte le informazioni richieste vanno poi inserite in un fascicolo di registrazione utilizzando l’applicazione software IUCLID (si veda la fase 5 relativa alla preparazione di un fascicolo di registrazione in IUCLID).

AdA

Vai al canale Youtube ECHA

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