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Primo soccorso nei luoghi di lavoro, nuovo manuale per addetti e formatori

Primo soccorso nei luoghi di lavoro, nuovo manuale per addetti e formatori

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale.

A dieci anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 81/08 la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sempre più integrata nel sistema organizzativo aziendale. Tale evoluzione ha permesso di introdurre molti aspetti innovativi nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In tal senso anche il primo soccorso aziendale deve essere visto non più solo come un intervento di riparazione, ma come un processo integrato nel sistema di prevenzione e riduzione degli infortuni. 

Creare un sistema efficace di primo soccorso in azienda significa non solo influire in maniera determinante sull’esito degli infortuni, ma anche contribuire positivamente a costruire ambienti sani e sicuri, aumentando l’assunzione di comportamenti responsabili e migliorando la percezione del rischio da parte dei lavoratori. Prendendo spunto dall’attività formativa e di ricerca svolta dagli autori, questo manuale, aggiornato alle più recenti linee guida internazionali ed alla normativa italiana, è stato pensato come strumento didattico a supporto sia dei lavoratori addetti al primo soccorso per una immediata consultazione, sia per i formatori. 

Pur avendo il manuale una configurazione pratica, esso non si può ritenere sostitutivo di un corso di formazione che preveda delle esercitazioni pratiche, così come definito dall’art. 45 del d.lgs. 81/2008 e dal d.m. salute 388/2003 ed è, quindi, utilizzabile come supporto didattico. La prima parte, che contiene informazioni per l’organizzazione di un efficace sistema di primo soccorso aziendale, è rivolta anche ai datori di lavoro ed ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Segue una seconda parte, più specifica ed operativa, nella quale sono descritte le manovre di primo soccorso, orientate a mantenere in vita l’infortunato ed a limitare i danni dovuti ad eventi avversi. Nel manuale sono state introdotte anche nozioni utili per poter utilizzare il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

Predisporre delle misure di emergenza nei luoghi di lavoro che prevedano l’utilizzo del DAE in caso di necessità, conferisce un valore aggiunto per il sistema dell’emergenza aziendale, soprattutto in quegli ambienti di lavoro in cui lo sforzo fisico e lo stress psico-fisico sono particolarmente importanti o dove sono presenti fattori di rischio per arresto cardio-circolatorio (elettricità, presenza di gas, contatto con determinate sostanze come il monossido di carbonio), oppure nei luoghi isolati, dove è più difficile che il soccorso avanzato arrivi in tempo, come impianti di perforazione, cantieri di costruzione, piattaforme marine ecc. Sensibilizzare le imprese ad incrementare la presenza di DAE nei luoghi di lavoro potrebbe rivelarsi uno strumento importante per ottenere una copertura efficace del territorio ed incrementare la rete di accesso pubblico alla defibrillazione precoce, soprattutto nel caso di luoghi di transito e di permanenza di molte persone come centri commerciali, grandi supermercati, aeroporti, stazioni, impianti sportivi, uffici aperti al pubblico, scuole.

AdA

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Primo soccorso e prevenzione incendi: Circolare dell’INL per i datori di lavoro

Primo soccorso e prevenzione incendi: Circolare dell’INL per i datori di lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare n° 1 dell'11 gennaio 2018, fornisce le indicazioni ai datori di lavoro riguardo l’adempimento dei compiti loro assegnati in materia di primo soccorso e prevenzione incendi.

In particolare, in merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, l’Ispettorato precisa che tale facoltà, con l’esclusione delle realtà aziendali considerate comunque a rischio, non significa che lo stesso svolga tali compiti da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” e ha l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato.

Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti (articolo 18, c 1, lettera t). È stato inoltre rilevato che come previsto dall’art. 43 comma 2 “ai fini delle designazioni di cui all’art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva…”.

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti, lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso decreto legislativo.

AdA

Scarica la Circolare INL n° 1 dell'11 gennaio 2018

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Semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dal registro infortuni ai compiti di primo soccorso del datore di lavoro.

Primo SoccorsoPubblicato il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53) contenente “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Le principali modifiche introdotte in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Capo III, art. 20 e 21) riguardano diverse tematiche. Nello specifico, le principali novità sono:

  • la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell'Inail di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio e l’individuazione di strumenti di supporto per la valutazione dei  rischi  di  cui  agli articoli 17 e 28, tra i  quali  gli  strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online  Interactive Risk Assessment);
  • lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
  • il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell'INAIL;
  • la trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • la trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro;
  • l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell'obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

AdA

Vai al decreto 14 settembre 2015, n. 151 (permalink)

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