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Sistemi temporanei di protezione dei bordi durante la costruzione

Sistemi temporanei di protezione dei bordi durante la costruzione

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per sistemi temporanei di protezione dei bordi destinati all'uso durante la costruzione o la manutenzione di edifici e di altre strutture.

Essa si applica ai sistemi di protezione dei bordi per superfici piane e inclinate e specifica i requisiti per tre classi di sistemi temporanei di protezione dei bordi. Per sistemi di protezione dei bordi con funzione di arresto (per esempio dalla caduta o dallo scivolamento da un tetto inclinato), la norma specifica i requisiti per l'assorbimento di energia.

La norma, che non si applica ai sistemi di protezione laterale su ponteggi, comprende sistemi di protezione dei bordi, che sono collegati alla struttura, e quelli che agiscono per gravità e attrito su superfici piane.

La norma non fornisce requisiti per i sistemi di protezione dei bordi realizzati per la protezione contro l'impatto da veicoli o altre attrezzature mobili, dallo scivolamento di materiali sciolti, neve, ecc. e di aree accessibili al pubblico.

AdA

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Vetro per edilizia. Pubblicate due norme UNI

Vetro per edilizia. Pubblicate due norme UNI

Pubblicate in lingua italiana a cura dalla Commissione “Vetro” la  norma UNI EN 1279-1:2018Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 1: Generalità, descrizione del sistema, regole per la sostituzione, tolleranze e qualità visiva” e la norma UNI EN 1279-5:2018Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 5: Norma di prodotto

In particolare:

La UNI EN 1279-1 copre i requisiti per le vetrate isolanti. Gli utilizzi principali previsti delle vetrate isolanti sono le installazioni in finestre, porte, facciate continue, vetrate incollate per porte, finestre e facciate continue tetti e partizioni. Il rispetto dei requisiti della norma indica che le vetrate isolanti soddisfano le esigenze per l'uso previsto e garantisce attraverso la valutazione della conformità alla presente norma che i parametri di sicurezza visivi, energetici, acustici e di sicurezza non cambiano significativamente nel tempo.
Nei casi in cui non vi è protezione dalle radiazioni ultraviolette dirette o carico di taglio permanente sulla sigillatura del bordo, come nel caso delle vetrate vincolate per porte, finestre e sistemi di facciata continua, è essenziale seguire le ulteriori specifiche tecniche europee (vedere EN 15434, EN 13022-1 e prEN 16759).
Le vetrate isolanti che sono destinate a scopi artistici (per esempio vetro al piombo o vetro fuso) sono escluse dallo scopo e campo di applicazione della norma. Inoltre, non tratta le vetrate isolanti sotto vuoto, il rimando va alla ISO DIS 19916-1.
I materiali compositi di vetro/plastica rientrano nello scopo e campo di applicazione fintanto che la superficie di contatto con i sigillanti è un componente di vetro.
Per i prodotti di vetro con cablaggi o collegamenti elettrici, per esempio per allarmi o per il riscaldamento, si possono applicare altre direttive, per esempio la Direttiva sulla Bassa Tensione.
Infine la norma fornisce le definizioni per le vetrate isolanti e tratta le regole per la descrizione del sistema, la qualità ottica e visiva e le relative tolleranze dimensionali e descrive le regole di sostituzione basate su una descrizione del sistema esistente

La UNI EN 1279-5  specifica i requisiti, la valutazione della conformità, il controllo di produzione in fabbrica delle vetrate isolanti (IGU) per impiego negli edifici. Anche nel caso della UNI EN 1279-5 le vetrate il cui uso previsto è unicamente "artistico" e che pertanto non richiedono alcuna caratteristica essenziale, non sono soggette alla marcatura CE e non fanno parte della norma.

mb

Fonte UNI

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Edilizia pubblica: 48 milioni per l'efficientamento energetico in Campania

Edilizia pubblica: 48 milioni per l'efficientamento energetico in Campania

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio Bruno Discepolo, ha approvato lo stanziamento di € 48 milioni di fondi Fesr 2014-2020 per la selezione delle operazioni di efficientamento energetico "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili".

Lo stanziamento è così suddiviso:

  • 8 milioni per finanziare il completamento dell’intervento finalizzato al conseguimento di una efficace funzionalità ed efficientamento energetico della sede della Giunta Regionale della Campania di Via Santa Lucia 81 a Napoli;
  • 40 milioni per la selezione tramite procedura ad evidenza pubblica, ai fini dell’ammissione al finanziamento, di progetti esecutivi cantierabili, in armonia con la normativa vigente in materia di procedure d'appalto, predisposti per la riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici, nelle strutture pubbliche, nell’edilizia abitativa pubblica, per l’installazione dei sistemi di produzione di energia di fonte rinnovabile e l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica presenti in Regione Campania, individuando i relativi criteri di ammissione, valutazione e priorità.

"Il provvedimento varato dalla Giunta Regionale è un importante contributo alla promozione di politiche volte alla valorizzazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e alla razionalizzazione e modernizzazione delle reti, con l'integrazione di fonti rinnovabili" ha dichiarato l'assessore all'urbanistica Bruno discepolo.

AdA

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Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per il 2017

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per il 2017

L'INPS comunica che il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 5 luglio 2017 ha confermato per l'anno 2017 la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile.

La circolare INPS 1° settembre 2017, n. 129 comunica che il beneficio consiste in una riduzione, nella misura del 11,5%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana in aziende classificate nel settore industria, con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, e nel settore dell’artigianato, con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Per poter fruire delle riduzioni contributive i datori devono inviare le domande tramite servizio online entro il 15 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UNIEMENS con competenza fino al mese di dicembre 2017.

AdA

Scarica la circolare INPS 1 settembre 2017, n. 129

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Prodotti da costruzione: la marcatura CE, passo a passo

marcatura ceLa marcatura CE è obbligatoria per la maggior parte dei prodotti da costruzione. Essa rappresenta un duplice vantaggio perché da un lato garantisce la più facile e immediata commercializzazione di tali prodotti all’interno del Mercato Unico europeo, dall’altro offre ai fabbricanti e ai distributori una notevole semplificazione.

Questo perché la marcatura CE attesta che la prestazione del prodotto che viene commercializzato è identica a quella dichiarata e che è stata ottenuta applicando appropriata specifica tecnica europea.

La marcatura CE è dunque un elemento fondamentale per chiunque operi nel settore delle costruzioni. Ma quali sono le regole che la governano? Quali sono gli adempimenti necessari? Quando è obbligatoria? E ancora: che cos’è il sistema AVCP (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, nella brochure italianizzato in VVCP)? E quali sono le procedure semplificate?

Considerato che le regole in materia di marcatura CE sono cambiate a partire dal 1° luglio 2013, e che quindi molti produttori o distributori potrebbero trovarsi ora a dover aggiornare la marcatura CE dei propri prodotti, la Commissione europea ha pubblicato un interessante opuscolo. Si intitola “La marcatura CE dei prodotti da costruzione. Passo a passo” ed è un vademecum molto utile, che illustra la materia in modo semplice e con un approccio pratico ed esaustivo.

AdA

Scarica il vademecum "La marcatura CE dei prodotti da costruzione. Passo a passo"

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Sconti per edilizia e imprese artigiane senza infortuni

ot24In sede di autoliquidazione del premio Inail è bene che l’azienda presti attenzione ad applicare le riduzioni di cui può usufruire. In primo luogo, lo sconto introdotto dalla legge di Stabilità 2014, che si applica – sussistendone gli specifici requisiti (sui quali è intervenuta la circolare Inail 6/2017) – ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazione marittima e ai premi speciali unitari delle polizze artigiani: la misura della riduzione sulla regolazione 2016 è pari al 16,61%, mentre la misura dello sconto da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48 per cento.

Ci sono, poi, altre riduzioni del premio legate al settore di appartenenza, come, per esempio, lo sconto pari al 7,61% rivolto alle imprese artigiane (legge 296/2006 e Dm del 30 settembre 2016), che si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. Per il saldo 2016 sono ammesse allo sconto le imprese in regola con gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2014-2015 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando, nella dichiarazione salari del 2015, la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art.1, commi 780 e 781”. L’applicazione di questa riduzione anche alla regolazione del 2017 (quindi in sede di autoliquidazione del prossimo anno) è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione allo sconto, che si effettua barrando la casella indicata, nella prossima dichiarazione salari 2016 da presentare entro il 28 febbraio 2017.

Per il settore edile, anche quest’anno il decreto Lavoro-Economia del 10 novembre 2016 ha confermato la riduzione dell’11,50% del premio applicabile alla regolazione 2016. L’agevolazione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali e alle cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili; condizione necessaria è la regolarità contributiva. Inoltre, lo sconto non si applica ai datori di lavoro con condanne, passate in giudicato, per violazione della normativa sulla sicurezza, per il periodo di cinque anni dalla sentenza.

Per la riduzione occorre presentare entro il 28 febbraio 2017 l’autocertificazione circa il rispetto delle condizioni descritte, inviare il “Durc interno” (per prima richiesta o modifiche) e indicare nella dichiarazione salari, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “1” con l’importo delle retribuzioni alle quali si applica lo sconto stesso.

Altre agevolazioni legate ad alcuni rapporti di lavoro: quella per i dipendenti assunti in sostituzione di maternità (aziende con meno di 20 dipendenti) o quella legata alle assunzioni di lavoratori di almeno 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.

AdA

Fonte Sole24Ore 29/17

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Sicurezza in edilizia. La Cassazione conferma la condanna per omicidio colposo per la caduta di un operaio

edilizia ponteggiNei lavori edili concessi in appalto il committente costituisce la figura espressamente contemplata dalla normativa di settore come fonte di obblighi di controllo e di intervento, seppure diversamente articolati in base alle dimensioni e alla tipologia del cantiere.

Poiché il committente è un soggetto che normalmente concepisce, programma , progetta e finanzia l’opera, egli è quindi titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra quella di altre figure di garanti legali (ex articolo 299 del Dlgs 81/2008: datore di lavoro, dirigente, preposto), tanto da poter anche designare formalmente un responsabile dei lavori con compiti di tipo decisionale e gestionale, e il conseguente esonero, nei limiti dell’incarico conferito, dalle responsabilità.

A tale principio si è ispirata la Corte di cassazione (Sezione IV, sentenza 23171 depositata il 1° giugno) confermando la sentenza di condanna per omicidio colposo di un committente a seguito della costruzione di un fabbricato durante la quale era morto un operaio per caduta dall’alto, complice, l’omessa predisposizione delle opere provvisionali nel cantiere. La decisione della Cassazione è conforme alle novità introdotte nel nostro ordinamento con il recepimento della direttiva comunitaria sui cantieri ad opera del Dlgs 494/1996, trasfuso poi nel Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), che nei cantieri edili anticipa gli obblighi della sicurezza sin dalla fase della progettazione, coinvolgendo così anche il committente mediante l’attribuzione di una sfera di responsabilità che si sostanzia nella previsione di alcuni specifici obblighi destinati a interagire e a integrarsi, come accennato, con quelli di altre figure di garanti.

Si tratta di obblighi di controllo che non sono certamente di natura formale, ma implicano un’effettiva e ragionata verifica circa le soluzioni adottate, come è dimostrato dal fatto che, nel caso in cui non sia in condizione o non voglia o possa assumere direttamente tale ruolo, il committente può nominare un responsabile dei lavori. Tuttavia, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, la sentenza in esame entra più nello specifico, precisando che occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della condotta di questi ai fini della determinazione dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta esecutrice scelta, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, quali siano stati i criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore e, non ultimo, la possibile, agevole e immediata percezione da parte dello stesso committente di situazioni di pericolo.

Lo stesso Dlgs n 494/1996 prima, e il Testo Unico poi, richiamano il committente ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela, ad adempiere all’obbligo di verifica riguardante la documentazione tra cui il documento di valutazione dei rischi, la conformità alla legge di macchine, attrezzature e opere provvisionali, dispositivi di protezione individuali eccetera. La verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore avrebbe consentito al committente di accertare anche l’inadeguatezza dimensionale dell’impresa la quale, assieme alle macroscopiche irregolarità del cantiere, palesemente ed immediatamente evidenti, occupava lavoratori “in nero” ai quali certamente non venivano garantite le misure minime di sicurezza, come del resto è accaduto al lavoratore infortunato, il quale era pensionato e occasionalmente prestava attività lavorativa per la ditta appaltatrice.

AdA

fonte Sole24Ore 151/16 LC

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Sospensione dell’attività imprenditoriale: riducibile in edilizia se la formazione si conclude entro 60 giorni

formazione-ediliziaPer la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività nel settore edile non è necessario che l’ispettore attenda il completamento dell’iter formativo in materia di sicurezza da parte del lavoratore in nero.

Questa precisazione viene fornita dal ministero del Lavoro con la lettera circolare 19570 del 16/11/2015 in merito alle procedure da seguire da parte delle direzioni territoriali per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Fermo restando che il provvedimento viene adottato quando viene riscontrato l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ove l’accertamento venga effettuato nel settore dell’edilizia, in relazione al quale la competenza dell’ispettore si estende anche alla sicurezza, fra i provvedimenti dell’ispettore rientra anche la prescrizione obbligatoria in materia di sorveglianza sanitaria e formazione ed informazione.

Pertanto l’impresa che chiede la revoca del provvedimento di sospensione, oltre a pagare la somma aggiuntiva prevista dallo stesso testo unico, deve provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori occupati irregolarmente nonché, ai fini della sorveglianza sanitaria, se prevista in relazione alla tipologia di rischio, far sottoporre il lavoratore alla visita medica. Per quanto riguarda invece gli obblighi di informazione e formazione, la nota ministeriale prende spunto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che l’obbligo formativo può essere assolto entro 60 giorni dall’assunzione.

In linea con quanto sopra, il ministero è del parere che il provvedimento di sospensione potrà essere revocato qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

AdA

Scarica la lettera circolare 19570 del 16/11/2015

fonte Sole24Ore 318/15 L.C e R.C.

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Settore dell’edilizia: riduzione contributiva INPS per l’anno 2015

inpsLa Direzione Centrale Entrate dell’INPS, con messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015 comunica che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le aziende del settore dell’edilizia potranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, istanza finalizzata alla riduzione contributiva applicabile sui periodi di paga da gennaio a dicembre 2015, con accesso al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%.

I destinatari dell’agevolazione contributiva sono i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno ovviamente valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Nell’ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l’anno 2015 o modificarne la misura rispetto all’anno 2014, l’Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

Per le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti aventi diritto, vai alla circolare n. 75 del 10 aprile 2015

Vai al messaggio INPS 5336 del 17/08/15

AdA

Fonte INPS

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18 giugno 2014. "L'Asseverazione in edilizia: uno strumento per la Sicurezza!" Incontro a Palazzo Partanna

ASSEVERAZSi è svolto il 18 giugno 2014, presso la Sala Giunta dell'ACEN di Napoli il seminario "L'Asseverazione in edilizia: uno strumento per la Sicurezza!".

L'INAIL Campania, l'ACEN, il Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Napoli e la FLC - in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Napoli ed il Consorzio Promos Ricerche, hanno organizzato l'incontro, rivolto a imprese e Ordini Professionali, volto ad illustrare le modalità dell'Asseverazione in edilizia, così come prevista dal "Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro" (Art. 51 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

L'asseverazione, assegna agli organismi paritetici il compito di rilasciare, su richiesta delle imprese, un attestato comprovante l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

Con l'Asseverazione, l'organismo paritetico garantisce la conformità e la corretta applicazione del modello adottato dall'impresa alle norme vigenti.

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