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Sistemi di controllo fumo/calore: aggiornate le parti 1 e 2 della UNI 9494

impianto-evacuazione-fumo-e-caloreIn vigore dal 16 marzo la nuova parte 1 e 2 della UNI 9494 "Sistemi per il controllo di fumo e calore"; la Parte 1 riguarda Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC); la Parte 2 la Progettazione e installazione Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore.

La UNI 9494-1:2017 stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC) in caso d'incendio. Si applica ad ambienti da proteggere con una superficie minima di 600 m2 e un'altezza minima di 3 m nel caso di edifici monopiano, ultimo piano di edifici multipiani, piano intermedio di edifici multipiani collegabile alla copertura.

La norma è relativa a SENFC realizzati con Evacuatori Naturali di Fumo e Calore (ENFC) installati su tetto; inoltre fornisce indicazioni e concetti per SENFC realizzati con ENFC installati su parete.

La UNI 9494-2:2017 stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in caso d'incendio. Si riferisce ai Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in ambienti di altezza h pari ad almeno 3 m, aventi superficie minima di 600 m2. La norma contiene prospetti e procedure per il calcolo delle altezze libere da fumo al fine di rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione. Il dimensionamento dell'impianto secondo la presente norma non si applica negli ambienti a rischio di esplosione, nei corridoi e nei corridoi con scale.

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Novità normative dall'UNI

logo uniApparecchi per uso medico

Pubblicata la  UNI EN ISO 10079-1:2016 “Apparecchiature di aspirazione per uso medico - Parte 1: Apparecchiature di aspirazione azionate elettricamente” che  specifica i requisiti di sicurezza e di prestazione per apparecchiature di aspirazione azionate elettricamente per uso medico e chirurgico. Si applica ad apparecchiature utilizzate nelle strutture di assistenza sanitaria quali gli ospedali, nella terapia domiciliare dei pazienti, nonché nelle strutture da campo e sui mezzi di trasporto.
La norma è di competenza della Commissione Tecnica Tecnologie biomediche e diagnostiche.

Sistemi di rivelazione antincendio

La norma europea UNI EN 54-31, recentemente pubblicata, si inserisce nel quadro dei sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio e si occupa di rivelatori combinati.
La norma specifica i requisiti, metodi di prova e criteri di prestazione per rivelatori puntiformi combinati di incendio a supporto di un sistema di rivelazione e di segnalazione di incendio installato all’interno o all’esterno degli edifici, includendo in un unico contenitore meccanico almeno un sensore ottico o un sensore per il fumo ionizzato e almeno un sensore per monossido di carbonio ed opzionalmente uno o più sensori di calore, al fine di utilizzare la combinazione dei fenomeni rivelati.

Professioni non regolamentate. Pubblicata una norma sul Project manager

Le Commissioni Tecniche "Servizi" e "Gestione per la qualità e tecniche di supporto", hanno pubblicato la norma nazionale UNI 11648 in relazione all’attività professionale non regolamentata del Project manager.
La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Project manager, di equivalenti figure che gestiscono progetti o di altri ruoli organizzativi che svolgono equivalenti funzioni in conformità con la UNI ISO 21500.


mb

Fonte UNI

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Antincendio. Sistemi per il controllo di fumo e calore

EvacuazioneSono  nella fase di inchiesta pubblica finale i progetti di norma U70001871 e U70001872, di competenza della Commissione Protezione attiva contro gli incendi, che vanno a sostituire le norme UNI 9494-1 e UNI 9494-2 del 2012.

U70001871 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)” si applica ad ambienti da proteggere con una superficie minima di 600 m2 e un’altezza minima di 3 m (nel caso di edifici monopiano, ultimo piano di edifici multipiani, piano intermedio di edifici multipiani collegabile alla copertura). Il documento è relativo a SENFC realizzati con Evacuatori Naturali di Fumo e Calore (ENFC) installati su tetto; inoltre fornisce indicazioni e concetti per SENFC realizzati con ENFC installati su parete.

U70001872 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)” si applica ad ambienti da proteggere con una superficie minima di 600 m2 e un’altezza minima di 3 m. Il progetto contiene prospetti e procedure per il calcolo delle altezze libere da fumo al fine di rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione.

In caso di incendio, i sistemi per il controllo di fumo e calore contribuiscono, in funzione delle loro caratteristiche, al raggiungimento di uno o più obiettivi primari che la prevenzione incendi si prefigge: limitare gli effetti e la propagazione dell’incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo, limitare gli effetti di un’esplosione, garantire la possibilità di evacuazione e di soccorso delle persone, garantire alle squadre di soccorso di operare in sicurezza, tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia, garantire la continuità di esercizio per le opere strategiche, mitigare il danno ambientale e limitare la compromissione dell’ambiente.
Il controllo di fumo e calore può essere ottenuto con sistemi sia di tipo naturale (sfruttando le differenze di temperatura e, quindi, di densità dei fumi che si creano nell’ambiente) che di tipo forzato (utilizzando l’energia prodotta da ventilatori).
I Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore (SEFC) aiutano a:

  • mantenere le vie di esodo e gli accessi liberi da fumo
  • agevolare le operazioni di lotta contro l’incendio creando uno strato libero da fumo
  • ritardare e/o prevenire il “flash over” e quindi lo sviluppo generalizzato dell’incendio
  • limitare i danni agli impianti e alle merci
  • ridurre gli effetti termici sulle strutture
  • ridurre i danni provocati dai gas di combustione e dalle sostanze tossiche e/o corrosive originate dalla combustione.

L'inchiesta pubblica finale terminerà il 24 settembre 2016.

mb

Fonte UNI

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Prevenzione incendi negli uffici, pubblicate le norme tecniche

ufficiPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2016 il decreto del Ministero dell’Interno 8 giugno 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Le norme, il cui decreto entrerà in vigore il 23 luglio 2016 potranno essere applicate alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, indicate dal numero 71 all’allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ovvero: aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (Categoria A fino a 500 persone; B oltre 500 e fino a 800 persone; C oltre 800 persone). Potranno essere applicate in alternativa a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 febbraio 2006.

Per effetto della pubblicazione del decreto vengono contestualmente modificati l‘allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V Regole tecniche verticali al quale viene aggiunto il capitolo «V.4 – Uffici», ancora l’art. 1, comma 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 nel quale dopo la lettera h) è aggiunta la lettera “i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”. Il comma 1 dell’articolo 2 ancora del decreto 3 agosto 2015 con l’aggiunta del numero 71 al passaggio seguente: “Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76”.

Entrando nel dettaglio della regola tecnica verticale e dell’integrazione con l’allegato I Norme tecniche di prevenzione incendi del decreto del 3 agosto 2015, il documento riporta indicazioni sulla classificazione degli uffici (in relazione al numero massimo di presenti: OA, OB, OC; massima quota di piani HA, HB, HC, HD, HE), aree di attività – uffici, archivi, affollamento, carico di incendio specifico, apparecchi elettrici elettronici, locali rilevanti per la sicurezza antincendio, altre aree (TA, TM, TO, TK, TT, TZ).

Quindi profili di rischio (metodologia, capitolo G.3), strategia antincendio (misure regola tecnica orizzontale, capitoli V.1 o V.3), reazione al fuoco (GM2, GM3), resistenza al fuoco (capitolo S.2 e Tabella V,4-1), compartimentazione (S.3 e S.6 e tabella V.4-2), gestione sicurezza antincendio, controllo dell’incendio (S.6 e tabella V.4-3, UNI 10799 e V.4-4, UNI EN 12845 e V.4-5), vani degli ascensori (tabella S.9-3, capitolo V.3, tipo SB).

AdA

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Prevenzione incendi: le Linee Guida CNI per gli impianti di protezione attiva

protezione-incendiSono state pubblicate le Linee Guida del CNI relative all’applicazione del decreto ministeriale 20 dicembre 2012 (“Decreto Impianti”): ad elaborarle la Commissione Sicurezza Antincendio della CROIL Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia.

Le Linee Guida si configurano come un utile supporto per i professionisti della progettazione antincendio nella formulazione delle specifiche tecniche degli impianti di protezione attiva contro l’incendio e della relativa documentazione progettuale richieste dal Decreto Impianti nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.

Gli esempi delle “Specifiche tecniche” e della “Documentazione” degli impianti di protezione attiva esaminati nella guida sono stati contestualizzati in una attività commerciale di generi alimentari ricadente tra le attività elencate nell’allegati I al D.P.R. 151/2011 allegando quindi anche gli elaborati grafici ai quali le “Specifiche tecniche” fanno esplicito riferimento. È utile evidenziare che le “Specifiche Tecniche” costituiscono l’insieme delle caratteristiche fondamentali che l’impianto dovrà possedere e di cui si dovrà quindi tener conto nelle successive diverse fasi progettuali. Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in fase di progettazione esecutiva e quindi realizzativa di un impianto di protezione attiva, che rispettino le “Specifiche tecniche” cioè le prestazioni indicate nella stessa, non comporteranno una nuova valutazione del ProgettoVVF da parte del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco poiché ricadenti tra “le modifiche non sostanziali” di cui all’allegato IV lettera D) punto v del D.M. 7/08/2012; in tal caso sarà comunque necessario produrre in fase di SCIAVVF la “dichiarazione di non aggravio di rischio” secondo quanto richiesto dall’art. 4 comma 7 dello stesso decreto.

Si è ritenuto infine opportuno riportare per ciascuna tipologia di impianto trattato nella presente guida anche la documentazione progettuale afferente alle diverse fasi progettuali (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) richiamate dalle specifiche norme UNI o CEI di riferimento.

La guida si completa includendo, tra gli allegati, sia il Decreto 20.12.2012 sia un esempio di “Dichiarazione di Conformità” ed un esempio di “Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto” (per un impianto non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) relativi a due impianti di protezione attiva tra quelli trattati nelle specifiche tecniche riportate nella presente guida.

La linea guida non è vincolante e non vuole forzare o sostituirsi alle libere scelte del professionista. Rappresenta meramente un ausilio per i professionisti in merito alla modalità di formulazione e di compilazione delle “Specifiche tecniche” e della relativa “Documentazione” progettuale. La guida è da intendersi utile supporto di lavoro ed il professionista potrà autonomamente decidere se, ed in quale misura, applicarne e adottarne i contenuti.

AdA

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Antincendio, impianti sprinkler. In italiano la norma UNI EN 12845

sprinklerLa commissione tecnica Protezione attiva contro gli incendi ha pubblicato in lingua italiana la norma UNI EN 12845 che si occupa di installazioni fisse antincendio e, in particolare, di progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi automatici a sprinkler.
La norma specifica i requisiti e fornisce le raccomandazioni per la progettazione, l’installazione e la manutenzione di impianti fissi antincendio sprinkler in edifici e in insediamenti industriali, ed i requisiti particolari per i sistemi sprinkler. Essa tratta la classificazione dei pericoli, le alimentazioni idriche, i componenti da utilizzare, l’installazione, le prove ed il collaudo del sistema, la manutenzione e l’ampliamento dei sistemi esistenti, ed individua, per gli edifici, le indicazioni costruttive necessarie per garantire una prestazione soddisfacente dei sistemi sprinkler.
La norma, di competenza della Commissione Tecnica Protezione attiva contro gli incendi, è disponibile sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.
La norma UNI EN 12845:2015 è contenuta negli abbonamenti all’UNI/CT 034 (ex OT U70) e all’UNI/CT 034/GL 07 (ex GL U700007).

 Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

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Antincendio: nuova regola tecnica per i depositi di gas naturale e di biogas

gas naturale depPubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n. 35 del 12-2-2016) il Decreto 3 febbraio 2016 concernente la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale e biogas.

La norma entrerà in vigore il 12 Aprile 2016 e, a decorrere da tale data, viene abrogata la parte seconda dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984 (recante "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8"), su "Depositi per l'accumulo di gas naturale". "

La Regola tecnica si applica ai depositi di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento. Si specifica altresì che gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, non possono, in ogni caso, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

La regola non si applica ai depositi per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 151/2011.

AdA

Scarica il decreto 3 febbraio 2016

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Antincendio scuole: il DL Milleproroghe dispone una proroga di un anno

scuolaNel Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015) entrato in vigore il 30 dicembre, si dispone una proroga in materia di prevenzione incendi.

All'articolo 4, comma 2, si indica che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del Decreto Istruzione (DL n. 104/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128) va completato entro sei mesi dalla data di adozione del "decreto ministeriale ivi previsto" e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

L'articolo 10 bis del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, disponeva il termine ultimo per l'adeguamento al 31 dicembre 2015 (ora spostato al 31 dicembre 2016 come termine massimo) e prevedeva l'emanazione di un decreto ministeriale (entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Legge 128/2013 - entrata in vigore il 12/09/2013) con cui fossero definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

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Scarica il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (permalink)

Scarica il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (permalink)

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Serrande tagliafuoco: pubblicata la nuova edizione della UNI EN 1366-2

serrandeLa norma europea UNI EN 1366-2:2015Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco”, pubblicata dalla Commissione Tecnica Comportamento all’incendio, si inserisce nella serie UNI EN 1366 che tratta di prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi e ritira e sostituisce la norma edizione 2001.
Essa specifica un metodo per determinare la resistenza al fuoco delle serrande installate in elementi compartimentanti, secondo quanto indicato nella UNI EN 1363-1.
Lo scopo della prova è la valutazione della capacità di una serranda tagliafuoco di impedire il propagarsi di fuoco e fumo da un compartimento antincendio a un altro attraverso il sistema di condotte d’aria che può attraversare pareti e pavimenti tagliafuoco.
La serranda tagliafuoco è fissata all’elemento di compartimentazione in modo rappresentativo dell’utilizzo pratico. Le prove sono realizzate partendo con la serranda tagliafuoco in posizione aperta in modo di esporre il sensore di temperatura della serranda direttamente alle condizioni del forno. Durante la prova, le misurazioni di temperatura e di tenuta sono eseguite in diverse parti della costruzione di prova.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

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Antincendio: pubblicata in italiano la UNI EN 54-29

rilev antincÈ ora disponibile anche in italiano  la UNI EN 54-29:2015 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 29: Rivelatori combinati - Rivelatori puntiformi utilizzanti la combinazione di sensori per fumo e calore”
La norma  specifica i requisiti, i metodi di prova e criteri di prestazione per i rivelatori puntiformi antincendio da utilizzare in sistemi di rivelazione di incendio negli edifici, che incorporano in un unico involucro almeno un sensore ottico o per fumo ionizzato e almeno un sensore di calore. Le prestazioni complessive della rivelazione di incendio sono determinate dalla combinazione dei fenomeni rivelati.
La norma fornisce, inoltre, la valutazione e la verifica della prestazione del rivelatore puntiforme utilizzante la combinazione di sensori per fumo e calore.
La  UNI EN 54-29, disponibile sia in formato elettronico sia in formato cartaceo è contenuta negli abbonamenti all’UNI/CT 034 (ex OT U70) e all’UNI/CT 034/GL 04 (ex GL U700004), relativi alla commissione tecnica Protezione attiva contro gli incendi.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).
mb
Fonte UNI

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