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Sistemi temporanei di protezione dei bordi durante la costruzione

Sistemi temporanei di protezione dei bordi durante la costruzione

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per sistemi temporanei di protezione dei bordi destinati all'uso durante la costruzione o la manutenzione di edifici e di altre strutture.

Essa si applica ai sistemi di protezione dei bordi per superfici piane e inclinate e specifica i requisiti per tre classi di sistemi temporanei di protezione dei bordi. Per sistemi di protezione dei bordi con funzione di arresto (per esempio dalla caduta o dallo scivolamento da un tetto inclinato), la norma specifica i requisiti per l'assorbimento di energia.

La norma, che non si applica ai sistemi di protezione laterale su ponteggi, comprende sistemi di protezione dei bordi, che sono collegati alla struttura, e quelli che agiscono per gravità e attrito su superfici piane.

La norma non fornisce requisiti per i sistemi di protezione dei bordi realizzati per la protezione contro l'impatto da veicoli o altre attrezzature mobili, dallo scivolamento di materiali sciolti, neve, ecc. e di aree accessibili al pubblico.

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DPI: pubblicato il Decreto di adeguamento

DPI: pubblicato il Decreto di adeguamento

In Gazzetta il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sui DPI (regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016), in vigore dal 12 marzo 2019.

Il D.Lgs. 17/2019 apporta modifiche sostanziali al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 che attuava la direttiva europea sui DPI, ora abrogata dal Regolamento europeo sui DPI n. 2016/425, abroga il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 (Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale) e apporta modifiche al D.Lgs. 81/2008 (art.74 e 76).

Il nuovo comma 2 dell'art.74 specifica che, ai fini del testo unico di Sicurezza non costituiscono DPI i dispositivi ivi citati. Anche in art. 76 (Requisiti dei DPI) si sostituisce da un lato il riferimento al D.Lgs. 475/1992 con il richiamo al Regolamento (UE) n. 2016/425, e si contestualizzano i requisiti dei DPI previsti al comma 2 alle finalità del solo D.Lgs. 81/2008.

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Scarica il Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17

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Segnaletica Stradale: criteri di sicurezza per attività in presenza di traffico veicolare

Segnaletica Stradale: criteri di sicurezza per attività in presenza di traffico veicolare

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019, il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, con l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Ciò non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità, conferma il Ministero. Resta salvo anche il disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 sul segnalamento temporaneo delle attività lavorative sopra citate.
Il DIM 22/01/2019 abroga il precedente decreto in materia (DIM del 4 marzo 2013) ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 13/2/2019).

In base alle previsioni dell'art. 2 i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, dovranno applicare almeno i criteri di sicurezza di cui all'allegato I al DIM 22/1/2019, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nell'allegato. L'adozione di questi criteri va poi documentata nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. 81/2008.

L'art. 3 del DIM 22/1/2019 richiede ai datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, di apprestare adeguata informazione, formazione e addestramento specifici agli addetti all'attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, relativamente alle nuove procedure. Gli stessi datori devono mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n.81/2008.

AdA

Scarica il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019

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Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Appena pubblicata in italiano, a cura della Commissione Sicurezza la UNI EN 14593-1:2018Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea con erogatore a domanda - Parte 1: Apparecchi con maschera intera - Requisiti, prove e marcatura
La UNI EN 14593-1 specifica i requisiti minimi per respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea con erogatore a domanda per l'utilizzo con maschera intera come apparecchi di protezione delle vie respiratorie (RPD). Comprende prove di laboratorio e prove pratiche di impiego per la valutazione della conformità ai requisiti.
Non sono trattati dalla norma gli RPD destinati all'uso subacqueo, quelli utilizzati in operazioni di sabbiatura senza ulteriori funzioni protettive e quelli destinati alla fuga, sebbene siano forniti determinati requisiti relativi all'uso congiunto con dispositivi destinati alla fuga e alle condizioni di fuga.
Trattando i requisiti necessari agli RPD, la norma ricorda ad esempio che tutti i componenti degli apparecchi di protezione si devono facilmente separare per eseguire pulizia, esami e prove. Inoltre, tutti i collegamenti smontabili devono essere prontamente collegati e fissati, laddove possibile manualmente e tutti i dispositivi di tenuta utilizzati devono essere mantenuti in posizione quando i giunti e gli accoppiamenti sono scollegati durante il normale utilizzo e manutenzione.
Infine, l'RPD completo deve essere sottoposto a prove pratiche di impiego in condizioni realistiche.
Queste prove generali hanno lo scopo di controllare che l'RPD non abbia imperfezioni che non possono essere determinate tramite altre prove specifiche.

mb

Fonte UNI

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Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: UNI EN 14594:2018

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie: UNI EN 14594:2018

In ambito lavorativo la sicurezza è un interesse primario di aziende e lavoratori. Gli aspetti da tutelare sono i più disparati ed è per questo che anche la normazione fa la sua parte.

È il caso del recente recepimento anche in lingua italiana della norma EN 14594 da parte della commissione Sicurezza. In particolare questo documento specifica i requisiti minimi per i respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, alimentati dalla linea per l'utilizzo con maschera intera, semimaschera o con cappuccio incorporato, elmetto o tuta e con apparecchi utilizzati in operazioni di sabbiatura come apparecchi di protezione delle vie respiratorie. La norma comprende prove di laboratorio e prove pratiche di impiego per la valutazione della conformità ai requisiti. La UNI EN 14594 non tratta gli APVR (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) destinati alla fuga e le apparecchiature da immersione.

Particolare attenzione è rivolta ai materiali con cui vengono progettati gli APVR. Infatti gli elementi utilizzati devono essere resistenti al deterioramento da calore e con un’adeguata resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Inoltre, tutto ciò che viene a contatto con l’utilizzatore non deve dare origine ad allergie, reazioni cutanee o altri effetti nocivi per la salute. Infine, nella realizzazione devono essere evitati i bordi e le sporgenze acuminate possibili fonti di lesioni.

Ogni dispositivo deve essere accompagnato dalle informazioni da parte del fabbricante. Tali informazioni sono necessarie perché devono consentirne l'uso al personale addestrato e qualificato. Inoltre devono comprendere la gamma di applicazione e le istruzioni necessarie per un corretto montaggio, cura, manutenzione e immagazzinaggio; devono descrivere chiaramente e senza ambiguità quali combinazioni consentite di componenti sono da utilizzarsi per una classe specifica di APVR.

Per concludere le istruzioni di manutenzione e le informazioni fornite dal fabbricante devono essere fornite separatamente.

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Ancoraggi, nuova guida per la sicurezza nei cantieri

Ancoraggi, nuova guida per la sicurezza nei cantieri

Realizzato dall’Inail un nuovo documento tecnico dedicato agli ancoraggi con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di fornire informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

Gli ancoraggi vengono utilizzati nei cantieri temporanei o mobili per poter collegare i dispositivi di protezione - sia individuale che collettiva - e le attrezzature di lavoro di cui si vuole garantire la stabilità e il vincolo alla struttura di supporto. Essi vengono impiegati anche nei sistemi di accesso alle coperture e possono essere di tipo non permanente o permanente.

La definizione di ancoraggio è fondamentale per poter effettuare una corretta valutazione dei rischi in quanto non ne esiste una condivisa sia a livello legislativo che normativo.

Obiettivo del Quaderno Tecnico è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Fornisce informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

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Reti di sicurezza, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Reti di sicurezza, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Pubblicato dall’Inail ha un nuovo documento tecnico dedicato alle reti di sicurezza con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di fornire informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

Le reti di sicurezza contribuiscono a ridurre gli effetti di una possibile caduta dall’alto e ben esprimono il concetto di protezione collettiva. Esse non vengono utilizzate frequentemente nei cantieri temporanei o mobili del nostro paese a causa di motivazioni di tipo culturale. Esistono applicazioni come la bonifica delle coperture in amianto o il rifacimento delle strutture secondarie dei tetti in legno in cui i benefici derivanti dal loro utilizzo sono evidenti.

I vantaggi di questo tipo di protezione collettiva sono legati alla facilità di posa e alle ridotte azioni sul corpo che il lavoratore subisce in caso di caduta. Le reti di sicurezza non vanno utilizzate nei casi in cui lo spazio vuoto sotto le stesse sia limitato o in quelli in cui è possibile che su di esse cada del materiale, come quello incandescente, che ne possa causare il facile danneggiamento.

Obiettivo del Quaderno Tecnico è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Fornisce informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

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Regolamento DPI, in vigore dal 21 aprile 2018

Regolamento DPI, in vigore dal 21 aprile 2018

Il 21 aprile 2018 prossimo entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale abrogando la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il regolamento disciplina i dispositivi di protezione individuale che “sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo”. E il regolamento “dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza”.

Gli operatori economici “dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione”.

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Scarica il Regolamento (UE) 2016/425

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DPI: nuova norma UNI per la protezione degli occhi

dpi occhi 1È in vigore dal 28 aprile la UNI EN 207:2017 relativa a “Equipaggiamento di protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell'occhio per laser)”, redatta dalla Commissione tecnica Sicurezza.

La norma si applica ai protettori dell'occhio utilizzati per la protezione contro l'esposizione accidentale alle radiazioni laser come definite nella CEI EN 60825-1 nel campo spettrale da 180 nm (0,18 µm) a 1 000 µm. Essa definisce i requisiti, i metodi di prova e la marcatura. Nell'appendice B è riportata una guida per la scelta e l'uso.

La norma, inoltre, non si applica ai protettori per esposizione intenzionale a radiazione laser. La UNI EN 208, invece, si applica ai protettori dell'occhio impiegati durante la regolazione laser.

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Cadute dall’alto. Da UNI nuovi progetti di norma lavori su fune

dpi cadute altoLa Commissione Sicurezza (CT 042/SC 02/GL 01 “Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto”) invia all’inchiesta preliminare due progetti che costituiscono il riferimento tecnico più aggiornato relativo ai codici di buona pratica relativi ai lavori su fune.

I progetti intendono aumentare il livello di sicurezza dei lavori su fune nei diversi settori di attività quali edifici, torri eoliche, ambienti confinati, pareti d’arrampicata artificiali e naturali, percorsi acrobatici, allestimento “vie ferrate” e strutture per concerti e spettacoli.

Il progetto UNI1602904Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso su fune - Parte 1: Principi fondamentali per il sistema di lavoro” (adozione ISO 22846-1:2003) fornisce i principi fondamentali per l'uso dei metodi di accesso e posizionamento in funi durante i lavori in quota.

Il progetto UNI1602905Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Sistemi di accesso su fune - Parte 2: Codice di buona pratica” (adozione ISO 22846-2:2012) fornisce invece le raccomandazioni e le linee guida per l'uso di metodi di accesso e posizionamento su funi durante i lavori in quota e approfondisce i principi fondamentali di cui alla parte 1, unitamente alla quale si applica.

Le due parti della norma sono applicabili ai lavori svolti con sistemi di accesso e posizionamento su funi su edifici e altre strutture (anche strutture in mare aperto) o siti naturali (come per esempio pareti rocciose), durante i quali le funi sono collegate a una struttura o elemento naturale. Sono destinate a situazioni in cui le funi sono utilizzate come mezzo principale di accesso, supporto e uscita o come mezzo primario di protezione contro la caduta.

L’inchiesta preliminare terminerà il 28 marzo prossimo.

AdA

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