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News - Responsabilità Sociale

News - Responsabilità Sociale (235)

Gare di progettazione (Ingegneria e Architettura): l’ANAC modifica le linee guida

Gare di progettazione (Ingegneria e Architettura): l’ANAC modifica le linee guida

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018, ha pubblicato le linee guida n.1 sui servizi di ingegneria e architettura. Le linee guida, attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), recepiscono le modifiche introdotte col correttivo (d.lgs. 56/2017) e i suggerimenti avanzati dagli operatori del settore durante la consultazione pubblica.

È stato innanzitutto ampliato l’ambito oggettivo dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, che ricomprende anche l’attività del direttore dell’esecuzione.

Le linee guida fanno una premessa: il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici.

Tuttavia dalle disposizioni in vigore si ricava che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono: il fatturato globale; l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati.

Il Codice prevede il divieto di subappalto della relazione geologica. Le linee guida spiegano che il geologo può essere anche un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e con partiva Iva, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo.

Nella versione precedente delle linee guida, invece, il geologo poteva essere solo membro di una società tra professionisti o componente di una associazione temporanea.

In linea generale, il Codice Appalti prevede il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, salvo che in alcuni casi eccezionali. Le modifiche normative del Codice hanno ampliato la portata di queste eccezioni.

Le linee guida spiegano quindi che l’affidamento congiunto è quindi consentito nei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, opere di urbanizzazione a scomputo, ma anche quando l’elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove l’importo economico della componente tecnologica o innovativa sia preminente rispetto all’importo complessivo dei lavori.

AdA

Scarica le Linee Guida ANAC 1/2018

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Il 10 Marzo 2018 a Napoli una giornata economica algero-italiana

Il 10 Marzo 2018 a Napoli una giornata economica algero-italiana

Il 10 Marzo 2018 alle ore 9:00 presso la Camera di Commercio di Napoli in P.zza Bovio 32, si terrà un business summit “Algeria Mediterraneo Italia – un ponte di AMIcizia a Napoli” che avrà come obiettivo quello di favorire il potenziamento della cooperazione tra i paesi della sponda sud del Mediterraneo, con particolare riferimento alle collaborazioni tra gli operatori economici algerini ed italiani.

In allegato il programma completo della sessione plenaria: seguiranno gli incontri B2B con una delegazione di imprenditori algerini dei settori agroalimentare/conserviero, agricoltura, edile, conservazione e ristrutturazione edifici, chimico/farmaceutico, grande distribuzione, energie rinnovabili, subfornitura industria automobilistica, ICT.

Le imprese interessate a partecipare al business focus ed agli incontri b2b sono invitate quanto prima ad inviare all’Azienda Speciale S.I. Impresa la scheda di adesione e l’elenco delle aziende algerine che intendono incontrare utilizzando la seguente casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Invito
Lista aziende algerine
Programma draft
Scheda di adesione

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Appalti irregolari di lavoro: controlli sugli utilizzatori

Appalti irregolari di lavoro: controlli sugli utilizzatori

Contrastare l’intermediazione illecita di manodopera, soprattutto nei settori della logistica e delle false cooperative. È uno degli obiettivi prioritari della programmazione della vigilanza per il 2018 messa in campo dall’Ispettorato nazionale del Lavoro. Le esternalizzazioni fittizie con riferimento alle false cooperative determinano rilevanti conseguenze anche nei confronti degli utilizzatori, che dovranno rispondere solidalmente dei debiti su retribuzioni e contributi. Situazione, tra l’altro, resa più pericolosa dalla sentenza della Corte costituzionale 254/2017, che ha esteso la responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti anche del subfornitore.

Da qui la raccomandazione alle aziende di diffidare di realtà pseudo-imprenditoriali che propongono costi del lavoro così bassi da risultare evidentemente contrari alla legge. Occorre quindi rispettare gli indici di genuinità dell’appalto spiegati dal ministero nella circolare 5/2011 per non incorrere in pesanti sanzioni.

Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte dello stesso appaltatore, del rischio d’impresa (articolo 29, comma 1, Dlgs 276/2003). Il ministero del Lavoro ha individuato diversi indici di non genuinità dell’appalto.

In primo luogo, rileva la mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore desumibile dalla documentazione fiscale o di lavoro (tra gli altri i bilanci e i libri contabili, le fatture commerciali, il certificato della camera di commercio, la relazione sulla gestione o il rendiconto finanziario), ma anche dalla carenza di specializzazione o esperienza in un determinato settore produttivo.

Un altro rilevante elemento di valutazione è l’assenza dell’esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Questo potere non deve fermarsi alla sola gestione amministrativa del personale. In pratica, l’azienda deve essere in grado di organizzare e dirigere i lavoratori per realizzare quanto pattuito con il contratto di appalto.

Se l’appaltatore non fornisce i mezzi o le attrezzature per la realizzazione del risultato indicato dall’appalto, si potrebbe ipotizzare un appalto non genuino, soprattutto negli appalti denominati “leggeri” (si pensi al settore informatico), sempre se è assente un potere di organizzare le proprie maestranze. In definitiva l’appaltatore deve contribuire in maniera significativa al raggiungimento del risultato dedotto nel contratto, che il committente non potrebbe altrimenti realizzare con la propria attività.

Un altro elemento da valutare per la genuinità del contratto di appalto è l’assunzione da parte dell’appaltatore del rischio d’impresa, inteso come eventualità di non coprire tutti i costi dei materiali, delle attrezzature e della manodopera impiegati per la realizzazione dell’opera o del servizio. Il rischio deve essere esteso anche alla possibilità di non ricevere il corrispettivo pattuito per l’attività svolta e di dover comunque corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti, con il pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale.

In definitiva, si avrà un appalto illecito se l’appaltatore in accordo con il committente determinano il corrispettivo in base alla retribuzione oraria dei lavoratori e dei contributi da versare, desumibili sia dal libro unico del lavoro dell’appaltatore, sia dalle fatture commerciali.

In caso di appalto non genuino, l’utilizzatore rischia una sanzione pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di lavoro, che in ogni caso non può essere inferiore a 5mila euro né superiore a 50mila euro. La sanzione è prevista dall’articolo 18, comma 5-bis, del Dlgs 276/2003. Dal 6 febbraio 2016, con il Dlgs 8/2016, è stata predisposta la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria.

Con la circolare 6/2016 il ministero ha chiarito che nel caso in cui l’importo sia inferiore a 5mila euro, dovrà essere adeguato a questa somma, sulla quale si potrà operare la riduzione prevista dall’articolo 16 della legge 689/1981, fermi restando l’esclusione della diffida ex articolo 13 del Dlgs 124/2004 e il limite massimo previsto di 50mila euro.

fonte Sole24Ore 63/18 SR

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Cybersecurity, nuove regole per le imprese. Multe fino a 150 mila euro

Cybersecurity, nuove regole per le imprese. Multe fino a 150 mila euro

Procedure, obblighi e sanzioni: palazzo Chigi detta le regole per un «livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi». Consolida il ruolo centrale della Presidenza del Consiglio come autorità cyber con lo schema di decreto legislativo appena trasmesso alle commissioni parlamentari per il parere prescritto prima dell’ok definitivo.

Il testo definisce le regole per gli «operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali»: dovranno adeguarsi in modo uniforme per garantire prevenzione, difesa e tenuta contro gli attacchi. In ballo le grandi imprese di energia, trasporti, sanità, fornitura e distribuzione acqua potabile, il settore bancario e le infrastrutture dei mercati finanziari. E le infrastrutture digitali dove per «servizi digitali» il decreto annovera «mercato on line, motori di ricerca on line, servizi di cloud computing».

In caso di inadempienza alle nuove procedure, scattano sanzioni durissime: da un minimo di 12mila fino a 120mila euro - in otto ambiti di applicazione delle norme - ma nel caso di mancato rispetto di istruzioni vincolanti salgono fino a 150mila. Atteso da tempo, il provvedimento attua la direttiva Ue n. 1148/2016 Nis (Network and Information Security). È il seguito coerente e rispecchia in pieno il decreto del 17 febbraio 2017 del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sulla nuova architettura nazionale cyber dove al centro si pone il Dis (dipartimento informazioni sicurezza). Il nuovo decreto istituisce il Csirt (Computer Security Incident Response Team) nazionale presso la Presidenza del Consiglio: sostituirà il Cert (Computer Emergency Response Team) nazionale presso il Ministero per lo sviluppo economico e il Cert-Pa operante all’Agenzia per l’Italia digitale.

Il senso strategico del provvedimento è fissare l’unicità del comando nella catena decisionale, soprattutto in caso di attacco. Gli operatori di servizi essenziali non sono individuati nel concreto dal testo: lo dovranno fare «entro il 9 novembre 2018» i ministeri di riferimento, definiti «autorità competenti Nis» dei rispettivi settori. Mise (energia e infrastrutture digitali), Infrastrutture (trasporti), Mef (settore bancario e infrastrutture dei mercati finanziari), Salute (assistenza sanitaria), Ambiente (fornitura e distribuzione acqua potabile). Il Dis, invece, è definito «punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi» anche per «garantire la cooperazione transfrontaliera» delle autorità Nis con quelle «degli altri Stati membri» dell’Unione europea.

Dis e ministeri interessati, inoltre, «consultano» e «collaborano» con il Garante per la protezione dati personali e con «l’autorità di contrasto» ai crimini informatici, «organo centrale» del ministero dell’Interno guidato da Marco Minniti, vale a dire la Polizia postale e delle telecomunicazioni presso il dipartimento di Pubblica sicurezza. Prevista anche una «cooperazione a livello nazionale» con Regioni e Province autonome attraverso un «comitato tecnico di raccordo» presso palazzo Chigi composto da rappresentanti delle amministrazioni statali, regionali e provinciali. Certo, la sfida contro la minaccia cyber è immane. Nel 2017 sono state colpite oltre un miliardo di persone nel mondo con danni globali per oltre 500 miliardi di dollari, secondo il Rapporto Clusit 2018 presentato ieri a Milano: la crescita è stata del 240% degli attacchi informatici rispetto al 2011. Ma l’Italia ora deve rendere organica ed efficiente anche la catena produttiva dei sistemi di difesa - e di attacco - in dotazione alle nostre imprese. È il senso di fondo della relazione di recente approvata del Copasir, presieduto da Giacomo Stucchi (Lega), sui sistemi informatici per l’intercettazione dati e comunicazioni, relatori Giuseppe Esposito (Udc) e Angelo Tofalo (M5S).

Dopo casi critici di fughe di dati sensibili per la sicurezza nazionale - il caso Hacking Team del 2015 - il Copasir sottolinea l’urgenza di «accrescere il volume degli investimenti e delle risorse personali, tecnologiche e finanziarie per tutelare il principio della sovranità nazionale nel capo della sicurezza cibernetica». In campo ci sono lo Stato, le imprese pubbliche e private, ma serve garantire una filiera nazionale della sicurezza informatica sotto controllo e priva di punti deboli. Come avvalersi di software e hardware stranieri, tuttora in uso, in grado di riportare ai rispettivi stati di origine informazioni sensibili.

AdA

fonte Sole24Ore 59/18 ML

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Installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. Dall’INL le indicazioni operative

Installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. Dall’INL le indicazioni operative

Con circolare del 19 febbraio 2018, n. 5, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuove indicazioni sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970.

Le considerazioni riguardano le istanze di installazione e le condizioni del controllo a distanza, ma anche la considerazione dell'interesse alla tutela del patrimonio aziendale, l'uso di telecamere con nuova tecnologia digitale e l'utilizzo di sistemi di trattamento e raccolta di dati biometrici.

Sulla valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori, l'Ispettorato scrive che l'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale"), di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore".

Non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere da installare ma le riprese effettuate devono necessariamente "essere coerenti e strettamente connesse" con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell'istanza, da verificare in sede di eventuale accertamento ispettivo. È invece scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie perché nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo e dei mutamenti di merci e impianti produttivi.

L'attività di controllo, ricorda l'Ispettorato al personale ispettivo, è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell'interesse dichiarato, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell'istanza di autorizzazione.

AdA

Scarica la circolare 5/2018

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Modelli organizzativi per evitare le penalità

Modelli organizzativi per evitare le penalità

Chi deve rispettare le norme antiriciclaggio - dagli intermediari finanziari ai professionisti – può evitare le sanzioni predisponendo e attuando modelli organizzativi, orientati a prevenire gli illeciti contemplati dalla disciplina antiriciclaggio.

Non solo. I modelli organizzativi possono preservare l’ente dalle responsabilità para-penali contemplate dal decreto legislativo 231/2001 e, al contempo, dalle chiamate in “correità” – diretta o solidale – nel caso di contestazione degli illeciti previsti dagli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 231/2007.

Questi documenti devono essere predisposti (in base al decreto legislativo 90/2017) usando il modello di risk based approach, che impone un vincolo di proporzionalità tra i rischi individuati e le misure volte a prevenire o mitigare gli illeciti e che è anche alla base dei modelli organizzativi d’impresa previsti dal decreto legislativo 231/2001.

L’utilizzo di questo approccio anche nei modelli organizzativi antiriciclaggio dovrebbe orientare gli intermediari ad adottare idonei sistemi di “rating antiriciclaggio”, partendo dall’analisi della storia del cliente e della sua quotidiana operatività.

È quindi auspicabile, anche per evitare sovrapposizioni procedurali, che gli intermediari si dotino di modelli organizzativi, in base alle norme 231/2001, prevalentemente orientati al rispetto della normativa antiriciclaggio: in questo modo potrebbero tutelarsi, con un unico adempimento, da profili di responsabilità da organizzazione e solidale.

AdA

fonte Sole24Ore 42/18

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Commissari di gara, in Gazzetta le linee guida Anac sui criteri di scelta e iscrizione all’albo commissioni

Commissari di gara, in Gazzetta le linee guida Anac sui criteri di scelta e iscrizione all’albo commissioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018 è stata pubblicata la delibera ANAC 10 gennaio 2018, n. 4 recante “Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»”.

Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017, l’Anac ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle linee guida n. 5/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché di alcuni elementi necessari a permettere lo sviluppo del processo informatico di iscrizione e aggiornamento dell’albo delle commissioni giudicatrici e di alcuni suggerimenti pervenuti da diversi interlocutori. Sulle nuove linee guida si era già espresso il Consiglio di Stato che aveva sollevato alcune questioni sulla composizione dell’albo ed alle modalità di nomina dei commissari esterni ed interni.

Nonostante la pubblicazione in Gazzetta, le nuove linee guida, però, non saranno operative fino a quando l’Anac dichiarerà operativo l’Albo con ulteriori linee guida.

Le commissioni giudicatrici garantiscono l’imparzialità di valutazione delle stazioni appaltanti. I commissari sono sia interni sia esterni alla stazione Appaltante. In entrambi i casi è previsto che siano iscritti ad un albo tenuto dall’Anac.

Per importi inferiori alle soglie comunitarie e a un milione di euro per i lavori, in mancanza di particolari complessità, la stazione appaltante può nominare componenti interni nella commissione. Il presidente dovrà invece essere esterno. In caso di affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’Anac può autorizzare gli esperti della stazione appaltante come membri della commissione giudicatrice.

L’allegato alle linee guida contiene l’elenco dei professionisti, suddivisi per ambito professionale, che possono far parte delle commissioni giudicatrici.

AdA

Scarica la Delibera ANAC 10 gennaio 2018

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Codice Appalti, in Gazzetta il decreto sui fondi per i collaudi degli appalti di grandi opere

Codice Appalti, in Gazzetta il decreto sui fondi per i collaudi degli appalti di grandi opere

È stato pubblicato il decreto 7 dicembre 2017 (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (di concerto con il Mef), che stabilisce le modalità e i limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell'articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il provvedimento stabilisce all'articolo 1 che “il soggetto aggiudicatore di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, sulla base di motivata richiesta della commissione di collaudo e prima dell'emissione del certificato di collaudo, può autorizzare la stessa ad avvalersi di soggetti specializzati per lo svolgimento di servizi di supporto e di indagine finalizzati alle operazioni di collaudo di cui trattasi”.

I servizi “vengono affidati dal soggetto aggiudicatore a soggetti specializzati nel settore d'interesse mediante le procedure di gara previste dal codice”.

I costi dei suddetti servizi “sono inseriti nel quadro economico pertinente alla realizzazione delle infrastrutture in questione con distinta evidenziazione, nel limite delle somme disponibili nella voce spese generali e imprevisti, in aggiunta ai costi già presenti nel medesimo quadro economico concernenti le spese per accertamenti di laboratorio, per verifiche tecniche e per eventuali collaudi specialistici già previsti in contratto”.

La spesa complessiva per i servizi di supporto e di indagine “non puo' superare il 10 per cento del compenso lordo spettante complessivamente alla commissione di collaudo”.

Le disposizioni del decreto “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

AdA

Scarica il Decreto 7 dicembre 2017

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Privacy: arriva il «bollino» per uffici e aziende senza irregolarità

Privacy: arriva il «bollino» per uffici e aziende senza irregolarità

Industria 4.0 e l’esplosione dei big data testimoniano come nella “società dei sensori” i dati personali si siano trasformati in tracce pervasive, suscettibili di identificare i singoli. Un volume impressionante di informazioni che solleva il problema di come assicurare trasparenza e controllo sul loro utilizzo.

Gli strumenti di regolamentazione volontaria previsti dal Gdpr (General data protection regulator, il regolamento europeo 2016/679), come marchi e sigilli oppure codici deontologici e certificazione privacy, sono la segnaletica di affidabilità generale per la corretta gestione del traffico delle tracce individuali. La certificazione, a cui possono ricorrere sia i soggetti privati sia quelli pubblici, rende manifesta la conformità al regolamento nei riguardi di partner commerciali, Autorità di controllo, clienti e consumatori.

Diventa quindi comprensibile l’attesa per l’approvazione delle relative linee guida ad opera del Gruppo di lavoro dell’articolo 29, l’organo consultivo della Commissione Ue sulla privacy. Il tema è stato inserito nell’agenda del 6 e 7 febbraio, penultima riunione prima dello scioglimento del Gruppo, sostituito dal Comitato dell’articolo 68.

Il sistema della certificazione è un processo che culmina in un attestato (il “certificato”) rilasciato da un ente indipendente e accreditato (“ente di certificazione”), secondo il quale l’azienda assegnataria risulta soddisfare determinati requisiti indicati in un apposito schema di verifica (“schema di certificazione”), approvato in precedenza da un ente autonomo di supervisione (“Organismo di accreditamento”), secondo metodi e procedure indicati in norme tecniche, di contenuto generale e valide per chiunque.

Il Gdpr recepisce questo meccanismo, impostandolo su uno schema di certificazione approvato dall’Autorità di controllo competente oppure dall’Organismo nazionale di accreditamento (per l’Italia, Accredia). Dall’altro lato, il Gdpr prevede alcune disposizioni integrative, specifiche per la “certificazione privacy”.

In sintesi, si stabilisce che i soggetti con potere di accreditamento possono essere l’organismo nazionale di accreditamento o l’Autorità di controllo (da noi è il Garante privacy) oppure entrambi. Il riconoscimento di una competenza alternativa tra organismo di accreditamento e autorità di controllo può giustificarsi con la constatazione che l’attuale situazione degli organismi di accreditamento presso gli Stati membri appare troppo variegata per poter consentire una soluzione uniforme. Di contro, la terza opzione della competenza congiunta non sembra trovare un ragionevole fondamento. Spetterà agli Stati membri, in base al Gdpr, scegliere l’opzione ritenuta ottimale per il contesto nazionale.

I criteri di accreditamento sono quelli previsti dallo standard En-Iso/Iec 17065/2012, integrati con quelli che il Garante stabilirà: una scelta di campo rispetto agli schemi sui sistemi di gestione delle informazioni, della famiglia Iso 27000. Gli enti di certificazione, pertanto, dovranno dimostrare competenza sia in tema di standard Iso 17065 sia riguardo alla disciplina della privacy. Per questo, se un ente di certificazione si fosse già accreditato in base alla norma En-Iso/Iec 17065/2012 per aspetti estranei al Gdpr e successivamente intendesse estendere l’ambito del proprio accreditamento anche alla privacy, dovrebbe dimostrare di soddisfare gli ulteriori requisiti previsti dal Garante.

Il futuro “certificato Gdpr” (articolo 43 del regolamento) non è garanzia assoluta di rispetto della norma, ma rappresenta comunque un’attestazione la cui attendibilità è supportata da verifiche periodiche di compliance, sanzioni per il caso di trasgressioni, possibilità per terzi di effettuare reclami e di riceverne adeguato riscontro.

AdA

fonte Sole24Ore 28/18 RI e RI

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Codice dei contratti: adottato il Decreto BIM

Codice dei contratti: adottato il Decreto BIM

Tutto pronto per l'introduzione del BIM (Building Information Modelling) in Italia. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il decreto 1 dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

L'ufficialità è arrivata sul sito del MIT dove, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 23, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), è stato pubblicato il decreto che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

Il decreto entra in vigore il prossimo 28 gennaio 2018.

Sono confermati i tempi di progressiva introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. In particolare, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, in via obbligatoria, l’uso BIM secondo la seguente tempistica:

  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  • per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Ci sarà un anno affinché le stazioni appaltanti che mettono in gara lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro potranno adeguarsi.

AdA

Scarica il Decreto 1 dicembre 2017, n. 560

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