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Rifiuti: ufficializzata la rettifica della decisione 2014/955/UE sulla classificazione

Rifiuti: ufficializzata la rettifica della decisione 2014/955/UE sulla classificazione

Tante le tipologie di rifiuti per le quali si sono rese necessarie precisazioni dai fanghi di perforazione contenenti oli ai residui della pulizia delle fognature.

Come noto da tempo (il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare intervenne con la circolare del 28 settembre 2015) la versione italiana della decisione 2014/955/Ue, di modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, conteneva discrepanze rispetto alla traduzione contenuta nella decisione 2000/532/CE.

Come riporta il minAmb in una nota pubblicata sul proprio sito: «Tali discrepanze non sono da imputare ad una modifica effettiva della descrizione del codice di identificazione del rifiuto ad opera della predetta Decisione 2014/955/UE ma solo ad una diversa traduzione italiana della Decisione stessa. Ciò è facilmente desumibile dalla lettura della versione inglese della Decisione 2014/955/UE la quale, ad eccezione di alcune limitate modifiche, è rimasta invariata rispetto alla Decisione 2000/532/UE. La competente Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento ha pertanto, segnalato alla Commissione europea tutte le discrepanze ed errori presenti nella traduzione italiana della Decisione 2014/955/UE che è stata di recente rettificata».

La rettifica della decisione 2014/955/Ue è ora stata resa ufficiale con una nota pubblicata sulla G.U.C.E. L del 6 aprile 2018, n. 90.

AdA

Scarica la circolare del 28 settembre 2015

Scarica la rettifica della decisione 2014/955/Ue

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Elenco europeo dei rifiuti, rinominate 37 voci

Elenco europeo dei rifiuti, rinominate 37 voci

Sulla Gazzetta europea dello scorso 6 aprile sono state pubblicate due importanti rettifiche che, dalla stessa data, incidono sulla gestione dei rifiuti correggendo errori materiali. La prima rettifica riguarda 37 voci dell’Elenco europeo dei rifiuti (Eer) di cui alla Decisione 2000/532/Ce (da ultimo modificata con la Decisione 2014/955/Ce). Tale Elenco, sul piano nazionale, risiede nell’allegato D, parte IV, Dlgs 152/06 (Codice ambientale) che, dunque, è ora modificato.

La seconda rettifica riguarda la “tossicità acquatica cronica (long term acquatic hazard)” e la relativa integrazione del quinto “considerando” del Regolamento (Ue) 2016/1179 che modifica il Regolamento (Ue) 1272/08 su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (cosiddetto “Clp”).

In ordine all’Elenco europeo si osserva che non contiene i codici di tutti i rifiuti in quanto sarebbe impossibile anche alla luce della definizione amplissima di rifiuto; infatti, era nato per mere ragioni statistiche. È proprio questa derivazione diretta a fini statistici e non classificatori che, da sempre, lo espone a problemi interpretativi relativi all’attribuzione del Codice, non di rado ambigua e soggetta a letture personalistiche.

Le rettifiche dello scorso 6 aprile non cambiano i rifiuti ma, chiarendo le definizioni, risolvono diverse ambiguità e possono aiutare la difficile gestione nazionale. Le autorizzazioni in essere, fino a rinnovo, non necessitano di modifica. Invece, gli atti nuovi per il cui ottenimento sono in corso i procedimenti amministrativi dovranno conformarsi ai nuovi nomi dei rifiuti. Le rettifiche precisano la descrizione (rendendola più flessibile) ma non la modificano, né cambiano i Codici; pertanto, poiché l’individuazione effettuata attraverso il Codice non muta, si ritiene che le scritture ambientali possano riportare solo i nuovi nomi e non più quelli pregressi anche se nelle autorizzazioni in essere figurano, ovviamente, questi ultimi. Tuttavia, pur senza motivo, non mancherà chi vorrà siano apposte entrambe le dizioni.

Tra le molte rettifiche si segnalano quelle relative ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17), dove si precisa che il terreno proveniente da siti contaminati va “escavato”. Si ampliano i rifiuti prodotti da centrali termiche (Capitolo 10) perché l’individuazione puntuale dei fanghi è sostituita dal più generale termine “scorie”. Più rispondente alla realtà è la correzione dei “rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico” (Capitolo 2003), che ora diventano “rifiuti della pulizia delle fognature”. Le acque di scarico, infatti, non si puliscono, si depurano e la parte liquida, convogliata, non è un rifiuto ma uno scarico (senza Cer), mentre i rifiuti (fanghi) si confondevano con altri Cer.

Sulla “tossicità acquatica cronica (long term acquatic hazard)” il quinto considerando della versione italiana del Regolamento (Ue) 2016/1179 aveva omesso il relativo riferimento. A questa tossicità, secondo il testo inglese, non si sarebbe dovuto applicare il fattore moltiplicativo (“M”) introdotto per la sola tossicità acuta. Tale assenza avrebbe implicato che la non applicabilità dei fattori M, in Italia, sarebbe stata introdotta dal regolamento per entrambi i tipi di tossicità: acuta e cronica. Un’omissione gravissima che poteva far diventare pericolosi rifiuti i quali, invece, non lo erano. Il che ha aggiunto problemi ai già molti che sulla classificazione si registrano (solo) in Italia. Sul punto, il ministero dell’Ambiente è intervenuto con nota del 28 febbraio 2018 e ha chiarito che l’uso del fattore M è obbligatorio per la determinazione della sola tossicità acuta di sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è obbligatorio per la tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele. Ora è anche sulla Gazzetta europea.

AdA

fonte Sole24Ore 103/18 PF

Scarica la Decisione 2014/955/Ce

Scarica il Regolamento (Ue) 2016/1179

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Packaging, da Comieco 35 mila euro le invenzioni migliori

Packaging, da Comieco 35 mila euro le invenzioni migliori

Packaging in carta e cartone, innovazione come motore dell’economia circolare e sostenibilità: sono questi gli elementi che qualificano il nuovo Bando Invenzioni di Comieco che vuole valorizzare e premiare le migliori invenzioni sostenibili sviluppate nel settore dell’imballaggio cellulosico.

Nell’era dell’economia circolare, la sfida per le aziende produttrici di imballaggi si intensifica: l’obiettivo è quello di coniugare sostenibilità e innovazione per progettare imballaggi funzionali con il minore spreco possibile di risorse e una crescente attenzione all’uso delle risorse.

In questo contesto si inserisce Comieco Factory, il programma di innovazione di Comieco che, da sempre impegnato in attività di prevenzione, vuole incoraggiare e diffondere tra le imprese una cultura di sostenibilità ambientale e valorizzare tutte le azioni volontarie che le imprese mettono in atto per lo sviluppo di imballaggi ecosostenibili in carta e cartone.

Aperto a tutti i soggetti, imprese e professionisti, che abbiano depositato in Italia dal 2014 ad oggi un brevetto per imballaggi cellulosici che possiedano caratteristiche di sostenibilità, il bando Invenzioni di Comieco prevede l’assegnazione di 3 premi per un ammontare di 35.000 euro da destinare ai migliori brevetti per invenzioni (20.000 euro), brevetti per modelli di utilità (10.000 euro) e registrazioni di disegni e modelli (5.000 euro) che riguardino il packaging o soluzioni a esso applicabili con benefici misurabili in termini ambientali.

La commissione di valutazione, composta da Comieco, Assocarta, Assografici e Aticelca, esaminerà tutte le invenzioni presentate entro il 30 settembre 2018 sulla base di molteplici criteri di selezione: dal risparmio della materia prima e l’impiego di materia prima riciclata nella realizzazione del pack, alla semplificazione del sistema di imballo e del suo riciclo, sino all’ottimizzazione logistica o dei processi produttivi per ridurre sprechi e consumi energetici.

AdA

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