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Progettista sociale. Allo studio una norma UNI

Progettista sociale. Allo studio una norma UNI

Sino al 10 febbraio prossimo si troverà nella fase di inchiesta pubblica finale il progetto di norma UNI1604213 “Attività professionali non regolamentate - Progettista sociale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” elaborato dal gruppo di lavoro GL 27 “Progettista sociale” della Commissione Servizi.

La progettazione sociale ha l’obiettivo di promuovere il benessere, la salute, la qualità di vita della collettività. La progettazione si associa alla ricerca, alla mediazione, al dialogo e all’innovazione: attraverso la realizzazione di progetti sociali, è possibile quindi rispondere a bisogni, promuovere servizi e favorire il processo di cambiamento.
La futura norma intende definire i requisiti relativi all’attività professionale del Progettista Sociale, ossia quella figura professionale che sviluppa e concorre alla realizzazione di progetti sociali, assumendosene la responsabilità di processo.

Il Progettista Sociale presiede e gestisce l’intero processo di ideazione, gestione e chiusura del progetto sociale, ovvero opera su tutte le fasi del ciclo di vita del progetto, avendo la responsabilità sia della fase di rilevazione, produzione, scelta e pianificazione relativamente ai fabbisogni, ai vincoli, alle attività, alla gestione delle risorse e al sistema organizzativo del progetto, sia della fase di sviluppo e predisposizione documentale e presentazione della proposta.

I requisiti della figura professionale sono specificati in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualifications Framework - EQF).

L'inchiesta terminerà il 10 febbraio 2019. Sino a quella data chiunque fosse interessato può consultare il testo integrale del progetto e inviare i propri commenti.

mb

Fonte UNI

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Albo gestori ambientali: chiarimenti su requisiti minimi dei mezzi di trasporto

Albo gestori ambientali: chiarimenti su requisiti minimi dei mezzi di trasporto

Con circolare n. 153, del 7 dicembre 2018, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali fornisce alcune indicazioni sul calcolo dei requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani, e sulla sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'art.184, comma2, lettera D) del D.Lgs 152/06" di cui alla Tab. D6 della Delibera 5/2016.

Chiarisce il Comitato che, ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento del requisito minimo per lo svolgimento dell'attività prevista dalla sottocategoria, sono equiparati ai previsti "autocarri", gli autoveicoli per trasporto specifico.

Inoltre, il Comitato Gestori ricorda la modifica apportata dalla Delibera n.8/2017 alla sottocategoria in Tabella D6: non si richiede più come obbligatoria per le classi a) e b), la disponibilità di macchine operatrici o di veicoli ad uso speciale; pertanto, con l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in una determinata classe, è possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla Tab. D6.

Resta fermo l'obbligo per le imprese che intendono svolgere anche l'attività di cui alla sottocategoria: "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua" (Tab. D7), di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

AdA

Scarica la Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018

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Reach: nanoforme delle sostanze chimiche

Reach: nanoforme delle sostanze chimiche

La Commissione europea, con il regolamento (UE) 2018/1881 della commissione del 3 dicembre 2018 (in G.U.C.E. L del 4 dicembre 2018, n. 308), ha modificato gli Allegati VII, VIII, IX, X, XI e XII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Poiché il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) non dice nulla sui cosiddetti nanomateriali, la Commissione europea è in intervenuta modificando i citati allegati per ricomprendervi le nanoforme delle sostanze.

L'Allegato XVII era già stato recentemente modificato ad opera del regolamento n. 2018/1513 per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B.

AdA

Scarica il Regolamento (UE) 2018/1881

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Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

Pubblicata la UNI 11337-7:2018Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
Curata dalla commissione “Prodotti processi e sistemi per l’organismo edilizio” questa norma è di fondamentale importanza per tutto il settore delle costruzioni e rappresenta un ulteriore tassello verso la digitalizzazione del processo di progettazione, costruzione e gestione dei beni immobili.
Il documento definisce i requisiti relativi all'attività professionale del:

  • gestore dell'ambiente di condivisione dei dati, ossia CDE manager;
  • gestore dei processi digitalizzati, ossia BIM manager;
  • coordinatore dei flussi informativi di commessa, ossia BIM coordinator;

Questi requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei, per quanto possibile, i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento. In particolare la certificazione delle persone in conformità alla EN ISO/IEC 17024 è un processo di valutazione e convalida.
All’interno della norma vengono citati i seguenti riferimenti normativi:

  • UNI 11337-1 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi;
  • UNI 11337-4 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti;
  • UNI 11337-5 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati;
  • UNI CEI EN ISO/lEC 17024 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone;
  • UNI CEI EN ISO/lEC 27000 Tecnologie informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Descrizione e vocabolario;
  • UNI EN ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria delle costruzioni e del facility management.

Di sicuro valore per tutto il settore edile anche questa parte 7 della UNI 11337 incrementa il processo ormai avviato di connessione e interfacciamento con la metodologia BIM che comprende rappresentazioni digitali delle caratteristiche fisiche e di funzionamento di un’opera.

mb
Fonte UNI

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Pubblicata una Prassi di Riferimento UNI su Food & Beverage management

Pubblicata una Prassi di Riferimento UNI  su Food & Beverage management

Pubblicata  la Prassi di Riferimento UNI/PdR 52:2018 “Profili professionali del Food & Beverage management - Attività e requisiti dei profili professionali del Food & Beverage e indirizzi operativi per la valutazione della conformità”.
Frutto della collaborazione con AIFBM – Associazione Italiana Food & Beverage Manager, la prassi di riferimento definisce i requisiti dei profili professionali connessi al comparto Food & Beverage del settore hotellerie indipendente e a catena, villaggistica, resort, croceristica, nonché della ristorazione commerciale e strutturata.
In particolare, la prassi definisce i profili professionali del  

  • Food & Beverage manager
  • Restaurant manager
  • Bar manager
  • Maître

individuandone attività e relative conoscenze, abilità e responsabilità, definite sulla base del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).
Il documento fornisce, inoltre, gli indirizzi operativi per la valutazione di conformità, finalizzata alla certificazione di questi importanti profili professionali.
Il ruolo del Food & Beverage manager, coadiuvato dai profili professionali che la prassi di riferimento definisce e che a quest’ultimo sono subordinati, si è arricchito negli anni di compiti e responsabilità che ne fanno una figura chiave che si affianca all’Amministratore Delegato/General Manager/Direttore delle strutture ricettive e ne è il più importante collaboratore.
Alle conoscenze tecniche nell’area di amministrazione, finanza e controllo di gestione si sono aggiunte competenze trasversali altrettanto necessarie per la funzione che deve svolgere in azienda.

Si ricorda che le prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un processo di condivisione ristretta ai soli autori, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.

Scarica la UNI/PdR 52:2018

mb

Fonte UNI

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Gestione della Qualità. Nuova edizione per la UNI EN ISO 9004

Gestione della Qualità. Nuova edizione per la UNI EN ISO 9004

Pubblicata a cura della Commissione UNI “Gestione per la qualità e metodi statistici” la nuova edizione della UNI EN ISO 9004:2018 “Gestione per la qualità - Qualità di un'organizzazione - Linee guida per conseguire il successo durevole
La norma fornisce una guida alle organizzazioni per conseguire il successo durevole in un ambiente complesso, esigente, e in continua evoluzione, con riferimento ai principi di gestione per la qualità definiti nella ISO 9000:2015. I principi di gestione per la qualità, ove complessivamente applicati, possono costituire una base unificante per i valori e per le strategie di un'organizzazione. È focalizzato sull'infondere fiducia nella capacità di un'organizzazione di conseguire il successo durevole.
Inoltre, tratta il miglioramento sistematico delle prestazioni complessive dell'organizzazione. Comprende la pianificazione, l'attuazione, l'analisi, la valutazione ed il miglioramento di un sistema di gestione efficace ed efficiente.
I fattori che influiscono sul successo di un'organizzazione si manifestano continuamente, si evolvono, aumentano o diminuiscono negli anni e l'adattarsi a questi cambiamenti è importante per il successo durevole. Esempi comprendono la responsabilità sociale, fattori ambientali e culturali, oltre a quelli che potrebbero essere stati considerati precedentemente, quali l'efficienza, la qualità e l'agilità; questi fattori, considerati nel loro insieme, sono parte del contesto dell'organizzazione.
Infine, incoraggia l'auto-valutazione e fornisce uno strumento di auto-valutazione per riesaminare quanto estesamente l'organizzazione abbia adottato i concetti enunciati nel documento stesso.
La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente da dimensione, tipo e attività.
Al suo interno è citata la ISO 9000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary come riferimento normativo.

mb

Fonte UNI

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Albo Gestori Ambientali: formazione Responsabile Tecnico

Albo Gestori Ambientali: formazione Responsabile Tecnico

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha fornito, con la circolare n.152 del 07/12/2018, alcuni chiarimenti in merito alla formazione del Responsabile Tecnico per la categoria 10 (attività di bonifica di beni contenenti amianto).

In particolare è stato chiarito che:

  • i Responsabili Tecnici per la categoria 10 A nominati prima del 16/10/2017 non dovranno effettuare la verifica iniziale ma solo quelle di aggiornamento, la prima delle quali dovrà essere effettuata entro il 16/10/2022;
  • gli anni di esperienza maturati nella categoria 10 A non possono essere utilizzati per l'iscrizione nella categoria 10 B. Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla categoria 10 B, il soggetto interessato potrà assumere l'incarico solo per la categoria 10 B, classe E.

AdA

Scarica la circolare 152 del 07/12/2018

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Porte e finestre interne pedonali: nuova UNI 14351-2:2018

Porte e finestre interne pedonali: nuova UNI 14351-2:2018

Pubblicata la norma UNI EN 14351-2:2018 dal titolo “Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 2: Finestre e porte interne pedonali”.

La norma identifica le caratteristiche prestazionali indipendenti dai materiali, fatto salvo le caratteristiche di resistenza e controllo del fumo, applicabili a finestre e porte interne pedonali.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo per porte pedonali e finestre apribili sono trattate nella EN 16034.

La norma si applica a finestre e porte destinate internamente alle costruzioni.

Essa prevede tre diversi casi di utilizzo delle porte interne:

  • porte interne senza particolari caratteristiche (come le porte da camera);
  • porte interne con requisiti specifici o specifiche funzioni (isolamento acustico, isolamento termico, sicurezza d’uso, porte di ingresso di appartamento, porte caposcala…);
  • porte interne sulle vie di fuga.

Questi tre utilizzi possono esser combinati.

Alla nuova norma sono sottoposte le porte motorizzate a battente verticale. Tutte le altre tipologie di porte motorizzate sono soggette invece alla EN 16361. La EN 14351-2:2018 non si applica, poi, a porte, portoni e cancelli industriali, commerciali e da garage che sono soggette alla EN 13241, alle porte esterne pedonali che ubbidiscono alla EN 14351-1.

La marcatura CE dei prodotti sarà possibile non appena i riferimenti della 14351-2 saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

AdA

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Penalità «231» a misura di dipendente

Penalità «231» a misura di dipendente

Responsabilità dell’ente più stringente se il reato è commesso da una figura apicale all’interno della società, che non ha adottato un adeguato modello organizzativo. La Corte di cassazione, con la sentenza 54640, respinge il ricorso di una Spa, coinvolta nel reato di tentata corruzione commesso dal responsabile di un suo centro operativo, che lavorava a stretto contatto con la Pa, elargendo delle somme a pubblici funzionari per mantenere “buoni rapporti”. Somme inserite tra le spese di rappresentanza. La Cassazione conferma la responsabilità dell’azienda, in base all’articolo 5 del Dlgs 231 del 2001, ricordando che per l’ente scatta il “coinvolgimento” per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da chi riveste una posizione apicale o da persone sottoposte alla vigilanza dei vertici. Con una distinzione. Nel caso di figure apicali (articolo 6) l’ente per evitare la responsabilità deve dimostrare di aver adottato e attuato dei modelli organizzativi, utili a prevenire reati come quelli commessi nello specifico, in assenza dei quali scatta la responsabilità. Inoltre l’ente deve provare di aver affidato compiti di vigilanza sull’osservanza dei modelli a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri. E solo la prova che il modello predisposto è stato eluso in modo fraudolento salva la società dalla condanna, agli effetti della 231.

Nel caso di reato commesso da un soggetto non in posizione apicale (articolo 7) l’ente è responsabile se il reato è reso possibile da una carente vigilanza, esclusa però dall’adozione dell’attuazione del modello organizzativo: questo basta a considerare il reato al di fuori della sfera di operatività e interferenza dell’ente.

Chiarito dunque che per allontanare la sanzione serve la prova di aver predisposto modelli efficaci, i giudici sottolineano come i rischi di condotte illecite vadano prevenuti anche in base al tipo di impresa. Nello specifico le cautele sono mancate, mentre erano più che mai opportune in una società che si rapportava con la pubblica amministrazione e dunque non era affatto estranea al rischio corruttivo.

In più le condotte “disinvolte” dell’imputato che intratteneva rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio erano note ai vertici. E l’azione disciplinare adottata nei suoi confronti non dimostra il previo esercizio di un’effettiva azione di direzione e controllo, basata su chiare regole cautelari.

AdA

fonte Sole24Ore 337/18 PM

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Tecnici competenti in acustica: pubblicato l’elenco nazionale

Tecnici competenti in acustica: pubblicato l’elenco nazionale

Come previsto dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome.

L’ISPRA su richiesta e a supporto del MATTM, ha sviluppato la piattaforma informatica denominata ENTECA, Elenco Nazionale dei TEcnici Competenti in Acustica, sulla base delle indicazioni contenute ai commi 3 e 4 dell'art.21 del D.Lgs. 42/2017. La piattaforma ENTECA contiene:

  • contiene l'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017;
  • l'elenco dei Corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica di cui all'Allegato 2, parte B del D.Lgs. 42/2017;
  • l'elenco dei Corsi di aggiornamento professionale previsti all'Allegato 1, punto 2 del D.Lgs. 42/2017.

Il sito ENTECA, attivo dal 10 dicembre 2018, permette l'inserimento e la modifica da parte delle regioni e delle province autonome dei nominativi dei Tecnici Competenti in Acustica e la visualizzazione, da parte del pubblico, dell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica.

AdA

Vai al sito

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