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Registro delle attività di trattamento dei dati, nuove FAQ del Garante Privacy

Registro delle attività di trattamento dei dati, nuove FAQ del Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito “RGPD”).

Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista.

L’obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività. 

Il Registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

Come specificato nelle FAQ del Garante, sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e - al di sotto dei 250 dipendenti - qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati.

Nelle FAQ vengono indicate, tra l’altro, quali informazioni deve contenere il Registro e le modalità per la sua conservazione e il suo aggiornamento.

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Parapetti provvisori, nuova guida Inail per accrescere il livello di sicurezza nei cantieri

Parapetti provvisori, nuova guida Inail per accrescere il livello di sicurezza nei cantieri

L’Inail ha pubblicato un nuovo documento tecnico dedicato ai parapetti provvisori con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di fornire informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I parapetti provvisori sono dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) destinati alla protezione contro le cadute di persone e/o cose. Sono costituiti da almeno due montanti sui quali vengono fissati il corrente principale, il corrente intermedio e la tavola fermapiede realizzabili con diversi materiali (legno, acciaio, ecc).

Al riguardo la guida fornisce utili indicazioni per la scelta, il montaggio, l’uso, lo smontaggio e la manutenzione dei parapetti provvisori al fine di prevenire o ridurre il rischio di caduta dall’alto e il rischio di caduta all’interno.

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Salute e sicurezza sul lavoro del personale hotel a bordo delle navi

Salute e sicurezza sul lavoro del personale hotel a bordo delle navi

Pubblicazione realizzata da Inail Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp).

Il quaderno “Salute e sicurezza sul lavoro del personale hotel a bordo delle navi”, rivolto al personale di hotel a bordo, vuole fornire una guida sulle buone pratiche e una serie di raccomandazioni per lavorare in salute e sicurezza.

La tutela della salute e sicurezza della cosiddetta “gente di mare” passa anche attraverso una costante e capillare opera di divulgazione della cultura della prevenzione, finalizzata a rendere sempre più consapevoli i lavoratori del settore marittimo dei rischi e delle misure che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare per migliorare il benessere e le condizioni di lavoro.

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