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Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni: pubblicate tre parti della UNI 11337

BIMLa Commissione Tecnica "Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio" ha pubblicato le parti 1, 4 e 5 della norma nazionale UNI 11337 che tratta di gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni e, nello specifico, si occupa rispettivamente di:

  • modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi,
  • evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti,
  • flussi informativi nei processi digitalizzati.

La UNI 11337-1 interessa gli aspetti generali della gestione digitale del processo informativo nel settore delle costruzioni, quali:

  • la struttura dei veicoli informativi
  • la struttura informativa del processo;
  • la struttura informativa del prodotto.

La norma è applicabile a qualsiasi tipologia di prodotto (risultante) di settore, sia esso un edificio od una infrastruttura, ed a qualsiasi tipologia di processo: di ideazione, produzione od esercizio. Siano essi rivolti alla nuova costruzione come alla conservazione e/o riqualificazione dell’ambiente o del patrimonio costruito.
La UNI 11337-4 interessa gli aspetti qualitativi e quantitativi della gestione digitalizzata del processo informativo nel settore delle costruzioni, a supporto del processo decisionale, con lo scopo di: specificare gli obiettivi di ciascuna delle fasi di un processo  introdotte nella UNI 11337-1. Il modello, gli oggetti e gli elaborati informativi hanno carattere strumentale al raggiungimento di tali obiettivi; definire una scala comune di livello di sviluppo informativo degli oggetti relativi ai modelli; definire una scala comune di stati di lavorazione e di approvazione del contenuto informativo. La norma UNI 11337-4 è applicabile a qualsiasi tipologia di prodotto (risultante) di settore (sia esso un edificio, una infrastruttura, un intervento territoriale – ad esempio un bacino, una scogliera, ecc.) e a qualsiasi tipologia di processo (di ideazione, di produzione o di esercizio), per interventi di nuova costruzione e di conservazione, demolizione e/o riqualificazione dell’ambiente o del patrimonio costruito.
La UNI 11337-5, infine, definisce i ruoli, le regole ed i flussi necessari alla produzione, gestione e trasmissione delle informazioni e la loro connessione e interazione nei processi di costruzione digitalizzati.
Le norme, sono disponibili sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

mb

Fonte UNI

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Sconti per edilizia e imprese artigiane senza infortuni

ot24In sede di autoliquidazione del premio Inail è bene che l’azienda presti attenzione ad applicare le riduzioni di cui può usufruire. In primo luogo, lo sconto introdotto dalla legge di Stabilità 2014, che si applica – sussistendone gli specifici requisiti (sui quali è intervenuta la circolare Inail 6/2017) – ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazione marittima e ai premi speciali unitari delle polizze artigiani: la misura della riduzione sulla regolazione 2016 è pari al 16,61%, mentre la misura dello sconto da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48 per cento.

Ci sono, poi, altre riduzioni del premio legate al settore di appartenenza, come, per esempio, lo sconto pari al 7,61% rivolto alle imprese artigiane (legge 296/2006 e Dm del 30 settembre 2016), che si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. Per il saldo 2016 sono ammesse allo sconto le imprese in regola con gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2014-2015 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando, nella dichiarazione salari del 2015, la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art.1, commi 780 e 781”. L’applicazione di questa riduzione anche alla regolazione del 2017 (quindi in sede di autoliquidazione del prossimo anno) è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione allo sconto, che si effettua barrando la casella indicata, nella prossima dichiarazione salari 2016 da presentare entro il 28 febbraio 2017.

Per il settore edile, anche quest’anno il decreto Lavoro-Economia del 10 novembre 2016 ha confermato la riduzione dell’11,50% del premio applicabile alla regolazione 2016. L’agevolazione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali e alle cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili; condizione necessaria è la regolarità contributiva. Inoltre, lo sconto non si applica ai datori di lavoro con condanne, passate in giudicato, per violazione della normativa sulla sicurezza, per il periodo di cinque anni dalla sentenza.

Per la riduzione occorre presentare entro il 28 febbraio 2017 l’autocertificazione circa il rispetto delle condizioni descritte, inviare il “Durc interno” (per prima richiesta o modifiche) e indicare nella dichiarazione salari, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “1” con l’importo delle retribuzioni alle quali si applica lo sconto stesso.

Altre agevolazioni legate ad alcuni rapporti di lavoro: quella per i dipendenti assunti in sostituzione di maternità (aziende con meno di 20 dipendenti) o quella legata alle assunzioni di lavoratori di almeno 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.

AdA

Fonte Sole24Ore 29/17

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Campi elettromagnetici: Linee Guida ISPRA

campi elettromagneticiCon Decreto 7 dicembre 2016 il Ministero dell’Ambiente ha approvato le Linee Guida, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA, per la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, utili ai fini della applicazione delle disposizioni di legge sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico ex art. 14, comma 8 del D.L. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese).

Quest’ultimo, infatti, demanda ad apposite Linee Guida predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA l’individuazione  delle  modalità  di  fornitura alle medesime dei dati  di  potenza  degli  impianti  da parte degli operatori, dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore di  antenna,  dei  valori  di  assorbimento  del  campo elettromagnetico da parte  delle  strutture  degli  edifici  e  delle pertinenze  esterne   con   dimensioni   abitabili,   nel   caso   di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere.

AdA

Scarica Decreto 7 dicembre 2016

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Edifici pubblici: nuovi criteri ambientali per servizi di progettazione

gazz2-300x192Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 Gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto  dell’ 11 Gennaio 2017  del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”.
Nel testo viene specificato che “ Ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile  2008, sono adottati i  criteri  ambientali  minimi  di  cui  agli  allegati tecnici del presente decreto, facenti parte  integrante  del  decreto stesso, di prodotti/servizi" di seguito indicati:

  • «Fornitura e il servizio  di  noleggio  di  arredi  per  interni“(allegato 1);
  • “Affidamento di servizi di progettazione e lavori  per  la  nuova costruzione, ristrutturazione e  manutenzione  di  edifici  pubblici“(allegato 2);
  • «Forniture di prodotti tessili» (allegato 3)

Viene, tra l’altro specificato che  la disposizione è stata emanata visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50 e,  in particolare, l’art. 34 recante «Criteri di sostenibilita’  energetica e  ambientale»  che determina l’introduzione obbligatoria  nei documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi  e  che ne disciplina le relative modalità, anche a seconda delle differenti categorie di appalto.
Nel testo viene sottolineato anche il Decreto 22 febbraio 2011 (supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011) con il quale  sono  stati adottati i criteri ambientali  minimi  per  l’acquisto  di  «prodotti tessili» e di «arredi per ufficio»;
Si specifica, altresì, che al comma 2 dell’articolo 34 è precisato che i criteri ambientali minimi devono essere “tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 6” del nuovo Codice dei contratti” ; il comma 13 dell’articolo 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) del nuovo Codice dei contratti  è precisato che le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare “il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente”.
Il testo, specifica, altresì, che il decreto 24 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del  21 gennaio 2016) ha adottato i “ criteri  ambientali minimi per l’«affidamento di servizi di progettazione e lavori per lanuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per  la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”

mb

Scarica il Decreto 11/01/2017

Fonte Ministero Ambiente

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