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Valutazione rischio chimico: pubblicata la direttiva europea sui nuovi valori limite di esposizione professionale

Rischio chimicoL’art. 223 del d.lgs 81/2008, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare anche la valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, prendendo in considerazione i valori limite di esposizione professionale (VLEP).

I VLEP rappresentano i valori limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato. L’elenco dei valori limite vigente, regolarmente aggiornato, è contenuto nell’allegato XXXVIII al d.lgs 81/2008.

La Commissione Europea può, inoltre, proporre valori limite indicativi di esposizione professionale al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2017/164, che definisce il quarto elenco dei valori indicativi di esposizione professionale per 31 agenti chimici, in attuazione della direttiva sugli agenti chimici (98/24/CE). La direttiva europea dovrà essere recepita in Italia entro il 21 agosto 2018; una volta recepita, tali valori andranno ad integrare i valori limite di esposizione professionale previsti dal d.lgs 81/2008 ed essere quindi, laddove previsto, considerati nella valutazione del rischio chimico.

Per ogni agente chimico riportato in tabella, sono indicate le seguenti caratteristiche:
•    EINECS, il numero dell’inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
•    CAS, il numero del registro Chemical Abstract Service
•    il nome dell’agente fisico
•    i valori limite di esposizione misurato in relazione
     - ad un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata
     - ad un breve termine, si riferisce in generale ad un periodo di 15 min.

Precedentemente erano stati definiti un primo e un secondo elenco rispettivamente con la Direttiva 2000/39/CE, recepita dal dm 26 febbraio 2004 e con la Direttiva 2006/15/CE, recepita con dm del 4 febbraio 2008.

AdA

Scarica la Direttiva (UE) 2017/164 del 31 gennaio 2017

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3 Borse di Studio dalla Scuola di Governo del Territorio

sgtLa Scuola di Governo del Territorio bandisce 3 borse di studio per ricerche relative al piano strategico della città metropolitana di Napoli. In particolare si tratta di:

  • 2 borse relative a studi territoriali sui temi del piano strategico della Città Metropolitana di Napoli;
  • 1 borsa di studio relativa a studi socio-economici sui temi del piano strategico della Città Metropolitana di Napoli.

L’importo di ciascuna borsa ammonta a € 2.500 lordi
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di:

  • Laurea specialistica/magistrale nelle materie della pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
  • Laurea specialistica/magistrale in scienze economiche.

Le domande di partecipazione alla selezione per le borse di studio, redatte secondo il modello allegato, dovranno essere inviate via mail, con l’indicazione di tutti i dati anagrafici ed allegando dettagliato curriculum vitae, all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 di venerdì 24 febbraio 2017


Scarica il Bando

Schema di domanda

mb

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Traffico sostanze chimiche pericolose: approvato un decreto sulle sanzioni

sostanze chimiche pericoloseIl Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 febbraio 2017, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che disciplina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Con il provvedimento si prevedono sanzioni pecuniarie, di natura amministrativa, per la violazione delle prescrizioni del regolamento che pone, appunto, principi e regole dell’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. I compiti di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni fanno capo al Ministero della salute, al Ministero dell’ambiente e al Ministero dello sviluppo economico. Nell’ambito delle rispettive competenze, tali compiti spettano anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Corpo della Guardia di finanza e alle Regioni e alla province autonome di Trento e di Bolzano.

Il regolamento attua all’interno dell’Unione europea la Convenzione di Rotterdam, concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi. Le norme dettate in materia di importazione ed esportazione, con obblighi di notificazione e di autorizzazione delle autorità di controllo, sono funzionali alla protezione della salute e dell’ambiente contro i danni potenziali connessi al commercio internazionale di tali prodotti. È previsto per i trasgressori che le sostanze trattate in violazione degli obblighi comunitari siano distrutte a propria cura e spese in caso di sequestro amministrativo.

AdA

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Nuove norme UNI per i DPI: guanti di protezione ed indumenti ad alta visibilità

guanti dpiDal 2 febbraio sono in vigore due norme UNI in materia di DPI: la prima riguarda i guanti di protezione contro i rischi meccanici, la seconda i Metodi di prova e requisiti degli indumenti ad alta visibilità.

La UNI EN 388:2017, che sostituisce la precedente versione del 2014, specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante per i guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio da lama, lacerazione, perforazione e, se applicabile, urto.  La norma si applica unitamente alla UNI EN 420 ed i metodi di prova sviluppati possono essere applicati anche ai protettori delle braccia.

La UNI EN ISO 20471:2017, che sostituisce la precedente versione del 2013, specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. Recepisce diversi standard: EN ISO 20471:2013 ed EN ISO 20471:2013/A1:2016.

AdA

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Appalti. In Gazzetta Ufficiale il Decreto con i requisiti dei progettisti

GAZZETTAÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/2017 e sarà in vigore dal 28 febbraio il Decreto del Ministero delle Infrastrutture che stabilisce - così come era stato previsto dal nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50 del 2016) - i requisiti che i professionisti devono possedere per partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
Un provvedimento al quale il Codice assegnava anche il compito di garantire la partecipazione dei giovani nelle gare di progettazione e nei concorsi di progettazione e di idee. Anche se su questo fronte non ci sono novità: l'obbligo di fare team con giovani professionisti (con meno di cinque anni di abilitazione) scatta solo in presenza di raggruppamenti temporanei.  È questa, infatti, l'unica disposizione che riguarda i giovani.
Avere una laurea, in architettura o in ingegneria, a seconda dell'attività prevalente oggetto del bando di gara, è tra i requisiti che i progettisti devono soddisfare per partecipare agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Ma, se la realizzazione dei servizi oggetto della gara non richiede il possesso di una laurea, allora la partecipazione è aperta anche ai geometri o ad altri tecnici non laureati. Essere abilitati all'esercizio della professione ed essere iscritti all'albo professionale, sono le altre condizioni imprescindibili per accedere alle gare di progettazione, di direzione dei lavori, etc...

Scarica il Decreto n. 163 del 2/12/2016

Sfoglia le Linee Guida n. 1 dell'ANAC

mb

Fonte Ministero Infrastrutture

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Manutenzione e gestione dei materiali. Pubblicate sei parti della UNI 10749

manutenzioneLa Commissione Tecnica Manutenzione ha pubblicato le norme UNI 10749, dalla parte 1 alla parte 6: esse forniscono una guida per la gestione dei materiali per la manutenzione.

  • La UNI 10749-1 illustra gli aspetti generali nella gestione dei materiali per la manutenzione e fornisce alcuni esempi sulla collocazione della funzione "gestione dei materiali tecnici" in un organigramma aziendale e i suoi possibili collegamenti con altre funzioni, al fine di orientare ad una scelta.
  • La UNI 10749-2 fornisce dei criteri di classificazione, codifica e unificazione al fine di permettere dei raggruppamenti omogenei di oggetti o entità e l'analisi degli stessi.
  • La UNI 10749-3 fornisce una guida sui criteri per la selezione dei materiali tecnici da gestire per la manutenzione ed illustra i fattori interni ed esterni che influenzano tali criteri.
  • La UNI 10749-4 fornisce indicazioni sui criteri di gestione dei materiali tecnici per la manutenzione e i metodi che possono essere utilizzati per la definizione dei parametri gestionali che contribuiscono a determinare la consistenza delle giacenze.
  • La UNI 10749-5 fornisce una guida per l’approvvigionamento, controllo e collaudo dei materiali tecnici per la manutenzione.
  • La UNI 10749-6 fornisce indicazioni sui metodi e i criteri che possono essere utilizzati per la determinazione dei valori unitari di carico, scarico e giacenza dei materiali a magazzino.

La serie della UNI 10749, parti da 1 a 6, del 2017 ritira e sostituisce la serie del 2003.
Le norme sono disponibili sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

mb

Fonte UNI

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Integratori alimentari, stop al commercio solo se il prodotto è rischioso

Integratori alimentariIl divieto assoluto di immissione in commercio di integratori alimentari che contengono aminoacidi, di cui non è provata la pericolosità, è incompatibile con il diritto Ue. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 19 gennaio (C-282/15) chiarisce il margine di intervento delle autorità nazionali chiamate a decidere su questioni di sicurezza alimentare, bloccando pratiche che ostacolano l'immissione in commercio di prodotti non rischiosi.

A rivolgersi ai giudici di Lussemburgo il tribunale amministrativo di Braunschweig (Germania) chiamato a risolvere una controversia tra un'impresa tedesca che produce un integratore alimentare contenente anche un aminoacido (L-istidina) e l'ufficio federale della protezione dei consumatori e della sicurezza alimentare che aveva opposto un no alla deroga al divieto di immissione in commercio dell'integratore con l'aminoacido. In realtà, l'ufficio aveva riconosciuto che la L-istidina non presentava rischi per la salute, ma avendo dubbi sull'innocuità del prodotto per via del ferro, aveva negato l'autorizzazione. Di qui il ricorso in tribunale che, invece, aveva accordato una deroga, limitata temporalmente, consentendo la vendita. La parola è poi passata alla Corte Ue.

Per gli eurogiudici, il regolamento n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure per la sicurezza alimentare punta a conciliare le regole a tutela della salute con quelle sul libero commercio e i divieti di restrizioni. Di conseguenza, il sistema costruito su un divieto di partenza, con la possibilità di deroghe da applicare di volta in volta, e solo in modo temporaneo, non è conforme al diritto Ue. Per gli aminoacidi, utilizzati anche per la produzione di alimenti – osserva la Corte di giustizia – l'Unione europea non ha adottato regole volte a vietarne l'uso, con la conseguenza che si applicano le norme nazionali che disciplinano il settore. Questo vuol dire che gli Stati, come ha fatto la Germania, possono vietarne l'utilizzo negli integratori alimentari, ma valutando il rischio del singolo aminoacido. È così indispensabile un equilibrio tra i vari elementi in gioco. Da un lato, infatti, il regolamento n. 178 impone agli Stati di non immettere in commercio alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano. D'altro lato, però, gli Stati, nei casi in cui la scienza è incerta sulla dannosità di un elemento, devono decidere seguendo i principi Ue come l'analisi del rischio e il principio di precauzione.

Ed è proprio la Corte a chiarire che la corretta analisi del rischio deve basarsi su varie fasi, dall'individuazione del pericolo alla valutazione dell'esposizione. Per il principio di precauzione, poi, è indispensabile un'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute e di carattere complessivo tenendo conto degli sviluppi della ricerca internazionale. Le autorità nazionali, quindi, possono vietare l'immissione in commercio di un prodotto, ma non con divieti preventivi automatici. Di qui la conclusione che è incompatibile con il diritto Ue la decisione di colpire indistintamente tutti gli aminoacidi senza una valutazione ad hoc del singolo elemento introdotto negli alimenti, come era avvento nel caso all'attenzione della Corte. Così, non è ammissibile una prassi che preveda una deroga limitata temporalmente al divieto di immissione per prodotti non dannosi.

AdA

fonte Sole24Ore 6/17 M.C.

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Pmi, fondi per l’accesso al credito

cosmeLa Commissione europea ha pubblicato il programma di lavoro per il 2017 di «Cosme», lo strumento mirato a stimolare la competitività delle Pmi, a cui destina un bilancio complessivo di 292 milioni di euro. Di questi, il 60% sarà allocato sugli strumenti finanziari e circa il 20% alle attività che promuovono l’accesso ai mercati per le imprese.

Obiettivi di Cosme per il 2017 sono facilitare l’accesso delle Pmi ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio o di debito (tre iniziative per un budget di circa 174 milioni di euro), favorire l’accesso ai mercati in particolare all’interno dell’Ue ma anche a livello globale (nove iniziative per circa 71 milioni), migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese, in particolare le Pmi (11 azioni per 32 milioni), promuovere l’imprenditorialità e la cultura imprenditoriale (tre azioni per 11 milioni).

Fanno parte del programma Cosme - e quindi continueranno ad essere finanziate - alcune iniziative di successo già in atto, come il Centro per la cooperazione industriale Ue – Giappone e il co-finanziamento della «Rete Enterprise Europe» (Een). Con oltre 600 uffici in Europa e nel mondo, Een ha ottenuto risultati tangibili concentrandosi sulla promozione dell’internazionalizzazione delle Pmi, nel mercato interno e al di fuori di esso.

Anche nel 2017 sarà operativa l’iniziativa «Erasmus per giovani imprenditori» un sistema di scambio transfrontaliero per aiutare i nuovi imprenditori - e quelli che vorrebbero diventarlo - ad acquisire le competenze necessarie per gestire ed espandere un’impresa. Il programma offre loro l’opportunità di recarsi in un altro Paese, per un periodo da uno a sei mesi, per lavorare accanto ad un imprenditore esperto. Questo tipo di scambio accresce il know-how e incoraggia il trasferimento transfrontaliero di saperi ed esperienze tra imprenditori.

Il programma di lavoro contiene poi una descrizione dettagliata delle azioni che verranno finanziate, l’indicazione degli importi assegnati a ciascuna azione e un calendario indicativo della pubblicazione degli inviti o dei bandi, nonché l’indicazione degli indicatori che verranno utilizzati per controllare l’efficacia in termini di risultati e realizzazione degli obiettivi fissati.

Sono due gli strumenti finanziari previsti da Cosme per facilitare l’accesso ai finanziamenti delle Pmi orientate alla crescita con circa il 60% del budget complessivo 2017. Il primo è lo strumento di capitale proprio per la crescita (Efg), che si concentra su fondi che forniscono capitale di rischio e finanziamenti mezzanini, come i prestiti subordinati e i prestiti partecipativi, a imprese in fase di crescita ed espansione, in particolare quelle operanti a livello transfrontaliero: si avrà la possibilità di investire in nuove imprese nella prima fase di sviluppo, insieme allo strumento di capitale proprio operativo nel quadro del programma «Horizon 2020». Lo strumento dovrebbe aiutare fino a 560 Pmi a ricevere tali investimenti, per un volume investito complessivo compreso tra i 2,6 e i 4 miliardi di euro.

Il secondo è lo strumento di garanzia dei prestiti (Lgf) che fornirà invece: controgaranzie e altri accordi di condivisione dei rischi per i sistemi di garanzia; garanzie dirette e altri accordi di condivisione dei rischi per altri intermediari finanziari che soddisfano i criteri di ammissibilità. L’Lgf consta di due azioni: la prima azione (finanziamento mediante prestiti o leasing, inclusi il prestito subordinato e il prestito partecipativo) riduce le particolari difficoltà che le Pmi incontrano nell’ottenere crediti, perché gli investimenti sono percepiti più rischiosi o perché le imprese non dispongono di garanzie sufficienti; la seconda azione (cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a Pmi) mobilita risorse supplementari per il finanziamento delle Pmi mediante il prestito, nel quadro di adeguati accordi di condivisione del rischio con le istituzioni in questione.

Si prevede che Cosme consentirà ad un numero di imprese compreso tra 220mila e 330mila di ottenere finanziamenti per un totale compreso tra i 14 e i 21 miliardi di euro. Sono in corso i lanci dei bandi per l’identificazione degli istituti intermediari (banche, istituti di credito, ecc.) che si occuperanno di erogare – nei vari Stati membri – tali strumenti finanziari.

AdA

fonte Sole24Ore 40/17 M.A.C.

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Appalti Pa e trasmittanze termiche dei serramenti: dal 13 febbraio in vigore i nuovi valori

GPP logoIl prossimo 13 Febbraio entrerà in vigore il D.M. 11 Gennaio 2017 che adotta i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

Questo provvedimento s’inserisce nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione/manutenzione degli edifici e per aumentare il numero di appalti verdi.

Il nuovo Codice degli Appalti ha introdotto, di fatto, l’obbligo per le stazioni appaltanti di applicare i criteri ambientali minimi così come evidenziato nell’art 34 recante «Criteri di sostenibilità energetica e ambientale» che stabilisce l'introduzione obbligatoria nei documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi e che ne disciplina le relative modalità, anche a seconda delle differenti categorie di appalto.

I criteri inseriti nel D.M. 11 Gennaio 2017 si suddividono in criteri ambientali di base e criteri ambientali premiali. Il documento specifica che un appalto può essere definito “verde” dalla PA (ai sensi del PAN GPP) se include almeno i criteri di base. Le stazioni appaltanti però sono invitate ad utilizzare anche i criteri premiali quando aggiudicano la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra i criteri ambientali di base c’è quello della selezione dei candidati; secondo questo criterio l’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale, conformemente alle normative vigenti. Vengono forniti i criteri minimi sia per gruppi di edifici che per singoli edifici. Tra le specifiche tecniche dei gruppi di edifici: l’inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree verde e il mantenimento della permeabilità dei suoli. Alcune specifiche tecniche dei singoli edifici interessano direttamente l’involucro edilizio e, nello specifico, i serramenti e/o i materiali/componenti: la prestazione energetica, la protezione solare e il comfort acustico.

AdA

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