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Sistemi di Gestione nelle Imprese della provincia di Napoli: pubblicato il report aggiornato a dicembre 2016

report aziende sg dicembre 2016Pubblicato l'aggiornamento a dicembre 2016 del documento “Monitoraggio delle imprese certificate” nei principali sistemi gestionali, realizzato dal Consorzio Promos Ricerche nell’ambito del Programma di “Sensibilizzazione delle PMI per l’implementazione di sistemi orientati alla promozione della Responsabilità Sociale delle Imprese (RSI)”.

Le iniziative di Responsabilità Sociale delle Imprese devono basarsi su un approccio «volontario, da parte delle organizzazioni, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con tutte le parti interessate» (Commissione delle comunità europee, Libro Verde, Bruxelles lug. 2001).

Operare in modo socialmente responsabile significa, per qualsiasi organizzazione, tenere conto delle ricadute della propria condotta nei confronti dell'ambiente e nei rapporti con gli “stakeholders” (portatori d’interesse) quali il personale, la comunità locale, i partner commerciali, i clienti, le istituzioni e l’ambiente.

I principali sistemi di gestione analizzati nel presente documento riguardano, oltre alla Responsabilità sociale (SA 8000), la Qualità (ISO 9001), l’Ambiente (ISO 14001) e la Sicurezza e Salute del Lavoro (OHASA 18001).

Tale informativa rappresenta un indice di sostenibilità del tessuto produttivo dell’intera provincia, in quanto riporta l’attenzione che le imprese riservano alle problematiche inerenti alla salute e sicurezza dei lavoratori, ma anche alla garanzia delle produzioni e del loro impatto sull’ambiente e, quindi, più in generale alla responsabilità sociale delle imprese.

AdA

Scarica il documento “Monitoraggio delle imprese certificate - Dicembre 2016”

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Impianti elettrici, in vigore la specifica tecnica CEI 64-21

64-21È in vigore la specifica tecnica CEI 64-21 che fornisce le prescrizioni da applicarsi agli impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale situate all'interno dei condomini o di unità abitative mono o plurifamiliari, adeguati all'utilizzo da parte di persone con disabilità o specifiche necessità (PNA), nei casi in cui vengano espressamente richieste dal committente.

Queste prescrizioni sostituiscono, integrano o modificano le prescrizioni riportate nel Capitolo 37 della Norma CEI 64-8.

La specifica tecnica è stata pubblicata il 1 dicembre 2016.

AdA

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Prorogati gli incentivi per efficienza energetica e impianti a biomasse

biomassaL'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

Oltre alle disposizioni per il superamento delle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, il provvedimento contiene anche la proroga al 2017 della durata degli incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, in presenza di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2017 e rispondano a determinati criteri.

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il diritto di fruire di un incentivo sull’energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che abbiano cessato, alla data del 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi.

Inoltre, tramite una modifica del comma 150 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, il quale contiene le disposizioni sulle modalità di calcolo dei suddetti incentivi, si cambiano i criteri per la determinazione dell’importo del suddetto incentivo. Il nuovo criterio stabilisce che l’importo va calcolato con riferimento all’80 per cento non più degli incentivi che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 destina agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza bensì con riferimento all’80 per cento degli incentivi di cui all’articolo 19, comma 1, primo capoverso, del suddetto decreto, cioè secondo le modalità di calcolo per l’importo degli incentivi per gli impianti (già esistenti) a fonti rinnovabili che hanno maturato il diritto ai certificati verdi per il periodo residuo di fruizione dei benefici stessi.

AdA

fonte servizio del bilancio del Senato

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3 marzo 2017. Corso di alta formazione “Progettazione e gestione dei fondi europei”

03-03-17 fondi europei CCIAA na

Il 3 marzo 2017, presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Napoli, si è tenuta la giornata inaugurale del Corso di Alta Formazione “Progettazione e gestione dei fondi europei”.

Il corso, promosso dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, in collaborazione con Scuola di Governo del Territorio, del Consorzio Promos Ricerche e lo Sportello RSI di Napoli, dà diritto a 36  Crediti Formativi Professionali.

Dopo i saluti di Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Napoli, Vincenzo Moretta, Presidente ODCEC Napoli, Ferdinando Flagiello, Amministratore Delegato del Consorzio Promos Ricerche, Liliana Speranza, Consigliere delegato Commissione fondi comunitari ODCEC Napoli e Serena Angioli, Assessore regionale fondi comunitari, è seguita la presentazione del corso da parte di Riccardo Realfonzo, Direttore Scuola di Governo del Territorio.

Le relazioni tecniche sono state affidate a Raffaele Lupacchini e Pasquale Granata.

Il prossimo incontro a programma è fissato per il giorno 6 marzo 2017, dalle ore 15:00, presso la sede dell’ODCEC di Napoli a Piazza dei Martiri 30.

Scarica il programma

 

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Audit di sistemi di gestione. E’ in corso la revisione della ISO 19011

19011La norma ISO 19011Guidelines for auditing management systems” rappresenta una garanzia di efficacia per gli audit di sistemi di gestione: in un’ottica di miglioramento continuo, essa consente la loro armonizzazione e un approccio uniforme del processo di audit, in particolare per quelle realtà organizzative dove sono attuati più sistemi.
La norma si trova ora nella fase di revisione, ritenuta necessaria visto il crescente numero di norme di sistemi di gestione (MMS - Management System Standard) e la recente revisione delle popolari ISO 9001 (gestione per la qualità) e ISO 14001 (gestione ambientale), norme largamente utilizzate in tutto il mondo che, nella loro nuova veste, hanno introdotto significative innovazioni. Il documento ha raggiunto lo stadio di Committee Draft (CD) e i Paesi coinvolti nella sua revisione hanno dunque la possibilità di formulare commenti tecnici all’attuale bozza.
Applicabile a qualsiasi organizzazione che abbia l’esigenza di condurre audit interni o esterni di sistemi di gestione e di gestire il relativo programma di audit, la ISO 19011 è rivolta a un ventaglio di potenziali utilizzatori: dagli auditor alle organizzazioni che attuano sistemi di gestione e che intendono condurre audit di tali sistemi a fini contrattuali o legislativi.
La pubblicazione della versione riveduta e aggiornata della ISO 19011 è prevista per metà 2018 e un importante passaggio nel delicato processo di revisione avrà luogo proprio in Italia, dal 18 al 21 aprile 2017. Sarà infatti l’UNI ad ospitare il meeting plenario dove saranno analizzati i commenti ricevuti nell’inchiesta relativa al suddetto CD.

mb

Fonte UNI

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Correttivo al nuovo Codice appalti: previste oltre 200 modifiche

codice-appalti-pubbliciIl Ministro delle Infrastrutture e trasporti ha diffuso una prima versione del cosiddetto decreto correttivo al nuovo Codice appalti, all’esame del Governo.

Dopo alcuni mesi dall’entrata in vigore del dlgs 50/2016 si è ritenuto opportuno avvalersi della possibilità concessa al Governo dall’art. 1, comma 8, della legge delega 11/2016, che autorizza, entro un anno dalla data di entrata in vigore (19 aprile 2016) di adottare disposizioni correttive e integrative del predetto Codice.

La bozza del decreto è composta da 84 articoli che dispongono numerose correzioni ai 220 articoli del nuovo Codice appalti. Il documento tiene conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento con le principali stazioni appaltanti e associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall’Anac e dal Consiglio di Stato, nonché dei suggerimenti provenienti da Regioni e Comuni. Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza.

Il testo del provvedimento è all’esame da parte del Governo. È prevista poi una fase di consultazione aperta tra gli operatori del mercato, volta a tener conto delle difficoltà incontrate dai soggetti pubblici e privati del settore dall’entrata in vigore del nuovo Codice appalti. Terminata la fase consultiva, ci sarà un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri, dopodiché il testo sarà trasmesso al Consiglio di Stato, alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata, per i necessari pareri, per essere poi definitivamente approvato dopo il secondo esame del Governo. Il testo definitivo dovrà essere approvato entro il 19 aprile 2017 (un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice appalti).

AdA

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Requisiti acustici degli edifici, nuovi aggiornamenti

requisiti acustici edificiIl Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto 11 gennaio 2017 ”Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”, ha introdotto specifici valori dei requisiti acustici passivi da rispettare nell’«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» (allegato 2 punto 2.3.5.6), adeguando i criteri individuati dal DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici e passivi degli edifici”, in relazione allo stato dell’arte degli standard di buona tecnica in materia.

In particolare il Decreto 11 Gennaio 2017 richiede che i valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio corrispondano almeno a quelli della classe II ai sensi delle norma UNI 11367. Gli ospedali, le case di cura e le scuole devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A della norma 11367. Devono essere altresì rispettati i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B alla norma UNI 11367.

Gli ambienti interni devono essere idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532. I descrittori acustici da utilizzare sono:

  • quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari;
  • almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l'acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532.

Il progettista deve dare evidenza del rispetto del criterio, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità, conseguendo rispettivamente un progetto acustico e una relazione di conformità redatta tramite misure acustiche in opera, che attestino il raggiungimento della classe acustica prevista dal criterio e i valori dei descrittori acustici di riferimento ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444, UNI 11532.

AdA

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Seduta inaugurale del Master in Salute, Sicurezza e Ambiente – HSE (Health, Safety, Enviroment)

IMG 1787Martedì 14 febbraio 2017, presso l’aula magna della Facoltà di Biotecnologie, si è tenuta la seduta inaugurale di presentazione del nuovo Master Universitario di I Livello in Salute, Sicurezza e Ambiente – HSE (Health, Safety, Enviroment), afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica della Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’obiettivo del Master è di fornire conoscenze scientifiche aggiornate per le diverse figure professionali interessate nella programmazione e gestione degli obblighi in materia di Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro e nelle norme in materia ambientale.

La giornata inaugurale del Master è stata introdotta dalla Prof.ssa Maria Triassi, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università Federico II, con la partecipazione del Dott. Ferdinando Flagiello, Amministratore Delegato del Consorzio Promos Ricerche, attivo nella promozione della cultura della sicurezza e dell’ambiente anche attraverso lo Sportello RSI – Responsabilità Sociale delle Imprese della Camera di Commercio di Napoli.

Le finalità scientifiche del corso sono state descritte dal Prof. Umberto Carbone, in qualità di Coordinatore del Master, che ha sottolineato l’importanza dell’HSE Manager quale figura innovativa e fondamentale per la gestione e l’applicazione di tutti gli aspetti in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.

L’organizzazione didattica del Master è stata illustrata dal Dott. Pasquale Lama dell’OsservatorioSaluteLavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica, che ha presentato il programma delle attività didattiche frontali, di tirocinio e di stage, evidenziando anche la spendibilità del titolo acquisito nell’ambito dei settori sia pubblici che privati.

Il Master in Salute, Sicurezza e Ambiente – HSE (Health, Safety, Enviroment), ha durata annuale e le attività didattiche hanno avuto inizio il 20 Febbraio 2017.

AdA

Altre info

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Appalti, requisiti dei progettisti e partecipazione dei giovani: in Gazzetta il decreto del Mit

progettazione ediliziaÈ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.36 del 13-2-2017) e sarà in vigore dal 28 febbraio il decreto del ministero delle Infrastrutture che stabilisce - così come era stato previsto dal nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50 del 2016) - i requisiti che i professionisti devono possedere per partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Un provvedimento al quale il Codice assegnava anche il compito di garantire la partecipazione dei giovani nelle gare di progettazione e nei concorsi di progettazione e di idee. Anche se su questo fronte non ci sono novità: l'obbligo di fare team con giovani professionisti (con meno di cinque anni di abilitazione) scatta solo in presenza di raggruppamenti temporanei. È questa, infatti, l'unica disposizione che riguarda i giovani.

Viene, inoltre, sciolto un nodo importante che fu oggetto di una lettera che Inarcassa - insieme alle Casse aderenti all'Adepp - aveva scritto lo scorso maggio al Governo. Si tratta del nodo del versamento del contributo integrativo del 4 per cento da parte delle società di professionisti e di ingegneria partecipanti alle gare. Il nuovo Codice degli appalti aveva omesso ogni riferimento al pagamento di tale contributo e ora il decreto del Mit sancisce l'obbligo da parte delle società di ingegneria e delle società tra professionisti - partecipanti alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria - di applicare il contributo integrativo, che dovrà, ovviamente, essere poi versato alla Cassa di riferimento.

I requisiti per l'accesso alle gare:

Professionisti
Avere una laurea, in architettura o in ingegneria, a seconda dell'attività prevalente oggetto del bando di gara, è tra i requisiti che i progettisti devono soddisfare per partecipare agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. Ma, se la realizzazione dei servizi oggetto della gara non richiede il possesso di una laurea, allora la partecipazione è aperta anche ai geometri o ad altri tecnici non laureati. Essere abilitati all'esercizio della professione ed essere iscritti all'albo professionale, sono le altre condizioni imprescindibili per accedere alle gare di progettazione, di direzione dei lavori, etc.

Raggruppamenti temporanei
Come già stabilito dalla precedente legislazione (art. 253, comma 5 del vecchio Regolamento di attuazione del Codice - Dpr 207/2010), i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un giovane progettista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Quanto alle caratteristiche che il progettista del raggruppamento deve avere, il decreto del Mit ne stabilisce più di una. Il progettista - tassativamente iscritto al relativo albo professionale - può essere un libero professionista singolo o associato. Nel caso di società di ingegneria e di Stp, può essere un amministratore, un socio, un dipendente, o un consulente su base annua «che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione Iva».

Società di professionisti (Stp)
Per la partecipazione a gare di architettura e ingegneria, le Stp devono avere un organigramma aggiornato che comprenda i professionisti e i tecnici direttamente coinvolti nella società (soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua che firmano progetti o fanno parte dell'ufficio di direzione dei lavori e il cui fatturato derivi per più della metà dal lavoro effettuato per la Stp), specificando per ciascuno di essi quali sono le specifiche competenze e responsabilità.

Le Stp, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei e anche i consorzi stabili di società, devono comunicare - secondo precise scadenze - alcune informazioni all'Anac ai fini dell'inserimento nel casellario delle società di ingegneria e professionali (atti costitutivi e ogni atto di variazione dell'assetto societario, organigrammi, delibere di nomina dei direttori tecnici, fatturato speciale). Tali dati vanno a finire nella banca dati nazionale degli operatori economici e vengono utilizzati per la verifica dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie posseduti dalle società partecipanti alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria.

AdA

Scarica il Decreto 2 dicembre 2016, n. 263

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Bonus ricerca e sviluppo, fuori marchi e disegni

marchi-e-brevettiVia libera dalle Entrate all’acquisizione agevolata, in base all’articolo 3 del Dl 145/13 (bonus ricerca e sviluppo), di brevetti, sebbene rilevati da un fallimento. Semaforo rosso, invece, per marchi e disegni. A chiarirlo è la risoluzione 19/E/17 pubblicata ieri con cui l’amministrazione finanziaria si è pronunciata sui criteri di ammissibilità dei predetti costi.

Come si ricorderà, il bonus è stato modificato dalla legge di Bilancio per il 2017. Allo stato, infatti, la misura riconosce a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché residenti nel territorio dello Stato, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute. Il criterio di calcolo presuppone un “approccio incrementale”, ossia sono agevolabili le sole spese eccedenti la media di quelle effettuate nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La norma prevede il riconoscimento dell’incentivo per tutte le attività che comportino la realizzazione di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In tale ambito, sono considerati costi eleggibili: il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva; le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con altre imprese, comprese le startup innovative e le imprese localizzate in altri Stati membri Ue, negli Stati aderenti all’accordo dello Spazio economico europeo o in Stati che consentono lo scambio di informazioni; le competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto, a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

L’agenzia delle Entrate, quindi, risponde ad un interpello proprio sulla natura delle spese agevolabili. Nel dettaglio, l’impresa istante – operante proprio nel campo R&S – ha chiesto di sapere se potessero rientrare fra i beni agevolati anche i marchi, brevetti e disegni che la stessa aveva acquisito direttamente da un fallimento. Il dubbio espresso dall’impresa acquirente riguardava proprio lo status del soggetto cedente, sottoposto ad una procedura concorsuale. Oltretutto, la rilevazione dal fallimento non dava conto delle singole poste acquisite, essendo espresse in fattura cumulativamente. Infine, era in dubbio se, nel calcolo della media storica, si dovesse tenere conto anche di tutti i costi per le privative industriali sostenute dall’impresa fallita.

Le Entrate si sono pronunciate dopo aver acquisito il parere del ministero dello Sviluppo economico. Quest’ultimo ha sottolineato che l’ammissibilità dei costi al regime di aiuto presuppone tanto la stretta inerenza all’attività di ricerca, quanto il necessario sostenimento durante lo svolgimento della ricerca medesima. Fatta questa premessa, la risoluzione chiarisce che, a mente di quanto indicato nella circolare n. 5/E/16, segnatamente ai titoli di spesa sostenuti dal richiedente, sono agevolabili le sole competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica.

Ne deriva, quindi, che mentre sono pacificamente agevolabili i brevetti per invenzione e i modelli di utilità, non può dirsi altrettanto per i marchi e i disegni. Quanto alla natura del cedente, lo stesso Mise ha evidenziato come la norma abbia riguardo esclusivamente all’obbligo di acquisizione da un terzo, a nulla rilevando che questi sia un soggetto fallito.

Sulla questione relativa all’indicazione “indistinta” in fattura dei beni acquisiti il Fisco suggerisce di adottare un criterio che evidenzi l’incidenza percentuale del valore normale del singolo bene acquisito rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato. Nessuna inclusione, infine, nel calcolo della media storica dell’impresa acquirente di tutte le privative conseguite dalla cedente fallita, in quanto nel caso di specie non si realizza alcuna una continuità operativa fra le due realtà imprenditoriali.

AdA

fonte Sole24Ore A.S.

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