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Modifiche al D.Lgs. 81/08: CLP e rischio chimico

rischio chimicoEntrato in vigore il 29 marzo 2016, il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39 (GU 14/03/16 n. 61), che integra le disposizioni delle direttive europee per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (98/24/CE), da agenti cancerogeni mutageni (98/24/CE), nonché i criteri per la segnaletica di sicurezza (92/58/CE) per le gestanti (92/85/CE) e per i giovani lavoratori (94/33/CE), con il Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il provvedimento legislativo, composto da quattro articoli, apporta modifiche al Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro al Titolo IX "Sostanze Pericolose"), al Decreto Legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e alla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Articolo 1. Modifiche al Decreto Legislativo 81/08: in generale il termine “preparato” ovunque presente all’interno del testo, viene sostituito dal termine “miscela”, sia che si tratti di preparati pericolosi, chimici, cancerogeni e mutageni. La terminologia “responsabile dell’immissione sul mercato”, e conseguentemente le responsabilità relative, viene sostituita ovunque presenti dal termine “Il fornitore”. I termini come “molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3” sono sostituiti in conformità al regolamento 1272/2008 dai termini “tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2”.

Anche le definizioni di agente cancerogeno e di agente mutageno vengono modificate (articolo 234) in conformità a quanto definito nell’allegato I del Reg 1272/2008. Alcune modifiche riguardano poi i cartelli segnalatori, sempre in relazione al rischio chimico (comma i del Decreto Legislativo 39/16 in riferimento agli allegati XXV e XXVI del Decreto Legislativo 81/08), con l’indicazione occorre di utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento CE 1272/2008, sia in caso di stoccaggi di lunga permanenza che di breve.

Articolo 2. Modifiche al Decreto Legislativo 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Sempre in relazione all’evoluzione normativa vengono modificati i riferimenti al Decreto Legislativo 626/94 per quanto riguarda l’esposizione al rischio biologico, con gli opportuni riferimenti all’allegato XLIV del Decreto Legislativo 81/08 e vengono anche qui aggiornate le definizioni e le classificazioni delle sostanze chimiche e miscele ai sensi del Regolamento CE 1272/2008, con particolare riferimento alle sostanze mutagene (H340, H341), cancerogene (H350, H350i, H351), tossiche per la riproduzione e appartenenti alla categoria aggiuntiva per gli effetti sull’allattamento (H360, H360D, H360FD, H360Fd) e tossiche per organi bersaglio (H370, H371).

Articolo 3. Modifiche alla legge numero 977 del 17 ottobre 1967 (Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti). Anche in questo articolo le modifiche riguardano l’esposizione a sostanze biologiche e la conseguente riclassificazione come per l’articolo precedente, e l’esposizione a sostanze chimiche, cancerogene e mutagene, per le quali vengono qui elencate tutte le nuove categorie di rischio ai sensi del 1272/2008 comprensive anche di rischio da esposizione a piombo e amianto come da Titolo IX, Capo II, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 4 è la Clausola di invarianza finanziaria, in cui viene definito che l’introduzione delle modifiche previste dal provvedimento non devono gravare ulteriormente sulla finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere ad assolvere gli oneri ivi descritti con le attuali risorse economiche, strumentali e umane disponibili.

AdA

Scarica il Decreto legislativo 15 febbraio 2016 n.39

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Gestione ambientale: dopo la 14001 aggiornata anche la 14004

14004 2016A seguito della recente revisione della norma UNI EN ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale, è stata ora pubblicata anche la nuova versione della UNI EN ISO 14004 che integra la 14001 aiutando le imprese a ottenere il massimo dal proprio sistema di gestione ambientale.
Un efficace sistema di gestione ambientale aiuta a misurare e gestire i fattori ambientali, rendendoli positivi non solo per le imprese ma anche per la società nel suo insieme. La nuova UNI EN ISO 14004 fornisce le linee guida per stabilire, attuare, mantenere attivo nel tempo e migliorare un sistema di gestione ambientale coordinandolo con altri sistemi di gestione.
Le linee guida della norma sono applicabili a qualunque organizzazione indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla tipologia e dalla localizzazione sul territorio. La norma internazionale UNI EN ISO 14004 fa parte di una serie di norme sulla gestione ambientale elaborate a livello internazionale dal Comitato tecnico ISO/TC 207, una serie in cui rientra anche la ISO 14001, l'unica che contiene i requisiti che possono essere obiettivamente oggetto di audit ai fini di una certificazione o di un’autodichiarazione.
La UNI EN ISO 14004 contiene esempi, descrizioni e scelte che permettono sia di attuare un sistema di gestione ambientale, sia di consolidare le sue interrelazioni con la gestione globale dell'organizzazione.
Sebbene le linee guida di questa norma internazionale siano coerenti al modello di sistema di gestione ambientale della ISO 14001, non sono comunque destinate a fornire le interpretazioni dei requisiti di tale norma.
Grazie all’alto livello di dettaglio, la nuova edizione della UNI EN ISO 14004 "Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l'implementazione" è in grado di fornire un supporto particolare alle imprese che dispongono di risorse limitate o che si sentono insicure sulle fasi di avvio di un sistema di gestione ambientale.
Essa può essere utilizzata sia congiuntamente alla ISO 14001 sia da sola.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

 

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Investimenti. Bonus Sud riservato ai titolari di reddito d’impresa

credito-impostaSemaforo verde per il nuovo bonus investimenti destinato alle imprese delle Mezzogiorno dalla legge di Stabilità 2016. Dal 24 marzo, infatti, sono disponibili modello e istruzioni delle Entrate per l’accesso al credito d’imposta. Come ribadito dal comunicato stampa congiunto Mef-Agenzia, il modello sarà utilizzabile dai soli titolari di reddito d’impresa con strutture produttive localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Attraverso il canale di richiesta automatico strutturato dal Fisco, saranno distribuiti 617 milioni per ognuno degli anni dal 2016 al 2019.

Possono presentare l’istanza le sole imprese ubicate nelle menzionate aree in ritardo di sviluppo che vogliono sostenere investimenti per l’acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o da stabilirsi in una delle regioni del Mezzogiorno. Gli investimenti agevolabili sono quelli realizzati dallo scorso primo gennaio fino al trentuno dicembre 2019. Ogni impresa può presentare una o più istanze, anche nello stesso anno e ciascuna può avere ad oggetto uno o più progetti d’investimento iniziale, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento Ue 651/2014 della Commissione. Qualora la domanda si riferisce a più progetti d’investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.

La richiesta dovrà specificare la tipologia di investimento da implementare, distinguendolo, ad esempio, come «nuovo stabilimento», «ampliamento», «cambiamento» o «diversificazione» del processo produttivo. Da segnalare anche la natura «innovativa» o «ambientalista» dell’investimento.

Non potranno presentare domanda le imprese del settore siderurgico, carbonifero, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, che sono espressamente escluse dall’ambito soggettivo dei beneficiari. Accesso negato anche alle imprese «in difficoltà» secondo la classificazione comunitaria.

Il credito d’imposta è spendibile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/97, portandolo in riduzione di imposte e contributi a debito. Sarà necessario, in ogni caso, utilizzare i servizi telematici delle Entrate, non essendo contemplata la compensazione col sistema Cbi bancario. La prenotazione delle risorse avverrà secondo il criterio dell’istanza telematica, da presentare, in proprio o con l’ausilio di un intermediario abilitato, tramite i servizi online Fisconline o Entratel, dal 30 giugno 2016. A tal scopo si utilizzerà il software «Creditoinvestimentisud», da prelevare sul sito delle Entrate.

AdA

fonte Sole24Ore 84/16 A.S.

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Linee Guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS o in possesso della stessa

emas linee guida ispraPubblicate dall’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, le Linee guida in materia di informazione, assistenza e controlli verso organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS o in possesso della stessa

Il documento riporta una panoramica delle modalità attraverso le quali il Sistema delle Agenzie fornisce informazione e assistenza alle imprese in materia di rispetto degli obblighi normativi, così come previsto dall’art.32 del Regolamento 1221/2009. Particolare attenzione è data al sistema di informazione mediante siti web per il quale viene fornito un elenco di parametri di valutazione dell’efficacia dell’informazione tramite web e relativi requisiti.

Inoltre, nella linea guida sono anche fornite indicazioni per l’applicazione del disposto dell’art. 38 del Regolamento 1221/2009, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di EMAS “come strumento ai fini dell’applicazione e del controllo del rispetto della legislazione” limitatamente alle organizzazioni in possesso della registrazione EMAS ed appartenenti a settori non industriali.

AdA

Scarica la pubblicazione

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Infortuni e malattie professionali: chiarimenti dal Ministero della Salute per i certificati medici

sicurezza lavoroIl Ministero della Salute con Circolare n.7348 del 17/03/2016 ha fornito chiarimenti applicativi sull'art. 21 del D.Lgs. 151/2015 in materia di rilascio del certificato del medico competente ad un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.

L'Art. 21 del D.Lgs. 151/2015 impone a qualunque medico che presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, di rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

Il Ministero della Salute precisa che il generico riferimento a "qualunque medico", contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all'ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio, ma è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come "prima assistenza", intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.

Ne consegue che l'intervento di prima assistenza, realizzandosi all'interno di una cornice organizzativa strutturata, non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico. Per ottemperare all'obbligo previsto di compilazione e trasmissione telematica della certificazione, risulta infatti sufficiente la disponibilità di tale connettività nell'orario di prestazione dell'attività professionale resa presso la relativa struttura di appartenenza (studio medico, ambulatorio o struttura ospedaliera), a cui può rivolgersi il soggetto infortunato o colpito da malattia professionale, per ottenere una prima assistenza.

Limitandosi la norma a disporre semplicemente la contestualità temporale della compilazione e della trasmissione telematica della certificazione da parte dei soggetti tenuti (medico o struttura di appartenenza), senza la esplicita individuazione di un termine temporale da rispettare, il Ministero ritiene che tale termine possa ragionevolmente essere individuato, con riferimento al termine massimo di 48 ore previsto dalla lettera r) dell'art. 18 del D.l.gs 81/08, nell'arco temporale massimo delle ore 24 del giorno successivo alla prestazione effettuata.

AdA

Scarica la Circolare del Ministero della Salute n. 7348 del 17 marzo 2016

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Diagnosi energetica: comunicazione entro il 31 marzo

EnergyAudit 01È imminente la scadenza del termine entro cui le grandi imprese e le imprese energivore devono comunicare tutti i risparmi di energia all’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, tutti i risparmi di energia.

Infatti, entro il 31 marzo 2016, le imprese che hanno effettuato la diagnosi energetica hanno l’obbligo di comunicare all’ENEA, tutti i risparmi di energia, conseguiti grazie ad interventi di efficienza, rispetto all’anno precedente. L’obbligo di diagnosi per le grandi imprese e le imprese energivore è fissato al 5 dicembre dell’anno n-esimo a decorrere dal 2015.

Come è previsto dal Decreto Legislativo n. 102/2014 all’articolo 7 comma 8 e dai successivi chiarimenti dell’ENEA, la comunicazione dei risparmi energetici deve essere relativa a tutti i siti, compresi quelli esclusi da obbligo di diagnosi grazie al processo di campionamento, e l’obbligo scatta se i risparmi di energia - elettrica termica -  risultano superiori all’1% rispetto all’anno precedente. I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo e al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, eventualmente anche comportamentale e devono essere normalizzati rispetto alle condizioni climatiche, impiantistiche, funzionali.

I risparmi devono essere contabilizzati in forma normalizzata (a parità di flusso di prodotti/servizi dei processi ante e post-intervento). La mancata realizzazione della diagnosi e la non conformità dell’accertamento prevede il pagamento di sanzioni e oltre a ciò l’impresa deve comunque provvedere alla realizzazione della diagnosi energetica (entro 6 mesi dalla sanzione).

AdA

Vedi definizione di "Grandi imprese"

Vai al sito ENEA dedicato

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Sicurezza, bando ISI aperto anche ai locatari

isi 15 16Scadrà alle ore 18 del 5 maggio il termine entro cui le imprese in possesso delle credenziali dispositive per i servizi online dell’Inail potranno accedere alla procedura informatica per la compilazione della domanda di partecipazione al bando Isi 2015. Sul tavolo c’è una dote di oltre 276 milioni di contributi a fondo perduto, destinati a progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il valore dei finanziamenti - erogati a imprese anche individuali con un contributo assegnato in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per l’intervento compreso tra un minimo di 5mila e un massimo di 130mila euro - spiega le numerose richieste di chiarimenti procedurali giunti all’Istituto, a cui è stata data risposta con una serie di Faq redatte dai tecnici Inail. L’obiettivo è far capire alle aziende che in questa fase simulano il progetto quale sia la maniera più corretta di approcciare tecnicamente alcuni temi soprattutto sotto il profilo della valutazione del rischio, fra cui quelli connessi al sovraccarico biomeccanico, alla valutazione delle vibrazioni e quindi al rischio rumore.

Si chiarisce, ancora, che gli interventi su ambienti di lavoro sono finanziabili anche se l’impresa richiedente non sia proprietaria dei locali, ma fermo il vincolo del mantenimento almeno biennale dei beni acquistati o realizzati. Un altro quesito proposto riguarda la possibilità di presentare un progetto di cui sia finanziabile una sola parte, ammessa dall’Istituto purché sia presente un’analisi dei costi tale da consentire la selezione degli interventi da finanziare e la differenziazione delle relative spese.

Numerose sono state le domande che riguardano i progetti di bonifica dei materiali contenente amianto, una delle novità del bando 2015 che allo scopo ha introdotto uno specifico asse di finanziamento. Nel caso d’interventi di rimozione di coperture in cemento armato, in questo contesto, si evidenzia che gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono fra quelli finanziabili ma entro la misura massima di 25 euro per metro quadro di copertura rimossa; nel caso, ancora, in cui la superficie della nuova copertura sia superiore a quella rimossa, si chiarisce che nel computo delle spese si terrà conto solo della porzione riferibile alla copertura rimossa.

In materia di perizie giurate, infine, Inail sottolinea che la perizia può essere redatta anche dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), purché sia un professionista iscritto all’ordine o collegio professionale a cui sono riconducibili le competenze tecniche attinenti la materia collegata al progetto presentato.

AdA

fonte Sole24Ore 82/16 M.P.

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6 aprile 2016. Seminario "Corretti stili di vita e sicurezza sul lavoro..."

IMG 0758Si è tenuto mercoledì 6 aprile 2016, presso la sede della Camera di Commercio di Benevento, il seminario “Corretti stili di vita e sicurezza sul lavoro. Prevenzione delle malattie e degli infortuni connessi” promosso dalle direzioni regionali e interregionali di INAIL, Ministero del Lavoro, Unioncamere, Vigili del Fuoco e Consorzio Promos Ricerche con il patrocinio della Regione Campania ed in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Periti Industriali e l’Ordine degli Agronomi e Forestali.

Terzo appuntamento di un ciclo di seminari, rivolto a imprese, lavoratori, professionisti, associazioni datoriali, consulenti del lavoro, parti sociali, ecc., che si svolgerà su tutto il territorio regionale organizzati nell’ambito del “Programma di promozione in Campania di Sicurezza sul lavoro e Responsabilità Sociale”, presentato ufficialmente il 10 dicembre u.s. presso l’Assessorato regionale al Lavoro.

Promuovere la salute negli ambienti di lavoro comporta ricadute positive, non solo a livello individuale ed aziendale, ma anche a livello delle famiglie dei lavoratori e della collettività tutta, con la riduzione dei costi dovuti ad assenza per malattia e di infortuni sul lavoro.

Davanti ad una platea di circa 120 partecipanti, si è aperto il seminario con i saluti di Ferdinando Flagiello, Amministratore Delegato del Consorzio Promos Ricerche, Grazia Memmolo, Dirigente della sede INAIL di Avellino e Benevento, e Renato Pingue, Direttore Territoriale Interregionale del Ministero Lavoro e Politiche Sociali.

Sono seguiti gli interventi, moderati da Attilio Montefusco, di Raffaele d’Angelo, CONTARP INAIL Direzione Regionale Campania, Pasquale Lucio Narciso, Dirigente Medico–Referente Prevenzione INAIL Campania, Maria Grazia Zollo, Coordinatore Servizio Ispezione Ministero del Lavoro DTL Benevento, Francesco Pallotta e Ersilia Palombi, Direzione Igiene e Medicina del Lavoro ASL, Francesco Vespasiano, Università del Sannio e di Antonio Tatavitto, Responsabile provinciale di Epaca Coldiretti.

Il seminario si è concluso con le testimonianze di Michele Liverini, Mangimi Liverini S.p.A., Alberto Di Crosta, Dermofarma Italia S.r.l., Pio Guarino, Agriges S.r.l. e Piero Porcaro, Tecno Bios S.r.l.

AdA

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Apparecchi a gas per acqua calda. In italiano la norma UNI EN 13203-1

gas acquaDisponibile anche in italiano la norma UNI EN 13203-1:2015Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda - Parte 1: Valutazione della prestazione delle distribuzioni di acqua calda
La norma si applica agli apparecchi domestici per la produzione di acqua calda sia istantanei sia ad accumulo di acqua calda. La norma tratta scaldaacqua e caldaie combinate che hanno portata nominale non maggiore di 70 kW e capacità di accumulo di acqua calda non maggiore di 500 l.
Nel caso di caldaie combinate, con o senza accumulo, la produzione di acqua calda è integrata o accoppiata, essendo l’insieme commercializzato come una singola unità.
La norma, disponibile sia in formato elettronico sia in formato cartaceo è di competenza della commissione tecnica CIG – Comitato italiano Gas ed è contenuta nell’abbonamento all’UNI/CT 110 (ex OT E01).

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

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Piattaforme elevabili: pubblicata in italiano la UNI EN 280

piattaf elevLa norma europea UNI EN 280, pubblicata dalla Commissione Tecnica Apparecchi di sollevamento e relativi accessori, si occupa dei calcoli per la progettazione, i criteri di stabilità, la costruzione, la sicurezza, gli esami e le prove delle piattaforme di lavoro mobili elevabili.
La norma specifica i requisiti tecnici e le misure di sicurezza per tutti i tipi e per tutte le dimensioni di piattaforme di lavoro mobili elevabili (MEWP), destinate a spostare persone fino alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro (WP), con l'intenzione che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro solo da posizioni di accesso a livello del terreno o dal telaio.
La norma, disponibile sia in formato elettronico sia in formato cartaceo, è contenuta negli abbonamenti all’UNI/CT 005 (ex OT U36) e all’UNI/CT 005/GL 03 (ex GL U360003).

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

mb

Fonte UNI

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