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Progettista sociale. Le linee guida dall’UNI

Progettista sociale. Le linee guida dall’UNI

La Commissione Servizi dell’UNI, volendo dare delle linee guida per definire l’ambito di competenza degli operatori interessati, ha curato la realizzazione della norma a tema UNI 11746:2019Attività professionali non regolamentate - Progettista sociale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del progettista sociale, ossia la figura professionale che sviluppa e concorre alla realizzazione di progetti sociali, assumendosene la responsabilità di processo. Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento.
Il progetto sociale è un intervento sistemico e organizzato, partecipato da più soggetti, orientato a produrre risultati apprezzabili e direttamente finalizzato all'interesse generale.
I progetti sociali riguardano principalmente 3 aree specifiche:

  • progettazione di interventi di welfare nell'ambito dell'assistenza, della salute e della cultura;
  • progettazione di interventi di formazione;
  • progettazione di interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Inoltre, il progetto sociale offre un valore aggiunto alla società, in quanto effettua la ricognizione, l'attivazione e la messa in sinergia di risorse, capacità e disponibilità potenzialmente presenti, per sviluppare iniziative civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in vista del perseguimento dell'interesse generale.
In quest’ambito, il progettista sociale è un operatore specializzato che sviluppa e concorre alla realizzazione di progetti sociali, assumendosene la responsabilità di processo dall’ideazione, alla pianificazione, all’esecuzione, al controllo e monitoraggio e alla chiusura.
All’interno della norma UNI 11746 sono citati i seguenti riferimenti normativi:

  • UNI CEI EN ISO/IEC 17024 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone;
  • UNI 11648 Attività professionali non regolamentate - Project manager - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza.

mb

Fonte UNI

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Sedie per ufficio: norme UNI per requisiti di sicurezza e stabilità

Sedie per ufficio: norme UNI per requisiti di sicurezza e stabilità

Recepite anche in lingua italiana le norme UNI EN 1022:2018 e UNI EN 1335-2:2018 che trattano le sedute in senso generale e le sedute specifiche per l’ufficio.

Il primo documento è la UNI EN 1022 “Mobili - Sedute - Determinazione della stabilità” che specifica i metodi di prova per la determinazione della stabilità di tutti i tipi di seduta per adulti fino a 110 kg di peso, indipendentemente dal tipo di utilizzo, dai materiali, dal tipo di progettazione/costruzione o processo di produzione.

I metodi di prova descritti nel documento possono essere applicati anche a sedute per bambini e per adulti di peso superiore a 110 kg modificando i carichi di prova e i punti di applicazione dei carichi. Non si applica ai seggioloni, alle sedute montate sui tavoli e alle sedute per bagno, che sono coperti da altre norme europee.

Inoltre - in merito alle condizioni generali di prova - i mobili devono essere sottoposti a test così come forniti. I mobili componibili da montare devono essere montati secondo le istruzioni fornite; gli accessori componibili da montare devono essere serrati in precedenza.

Se i mobili possono essere montati o combinati in modi diversi, si deve utilizzare la configurazione più sfavorevole per ciascuna prova. Se non diversamente specificato dal fabbricante, il campione deve essere tenuto in condizioni ambiente al chiuso per almeno 24 h immediatamente prima di testarlo.

Per concludere, le prove devono essere eseguite in condizioni ambiente al chiuso, ma se durante una prova la temperatura non rientra nell'intervallo da 15 °C a 25 °C, la variante dovrà essere registrata nel resoconto.

Il secondo documento è la UNI EN 1335-2 “Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza” che specifica i requisiti di sicurezza, resistenza e durabilità per le sedie da lavoro per ufficio. Non si applica ad altre sedute dell'ambiente ufficio per le quali esistono altre norme europee. Inoltre, i requisiti si basano sull'utilizzo per 8 ore al giorno da parte di persone del peso fino a 110 kg.

L’appendice A (informativa) della norma contiene carichi, masse e cicli per le prove funzionali.

All’interno del documento viene riportata la EN 1728 Furniture - Seating - Test methods for the determination of strength and durability come riferimento normativo.

AdA

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Bando ISI 2018: fino al 30 maggio le domande

Bando ISI 2018: fino al 30 maggio le domande

Con avviso pubblico (Gazzetta ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2018) l’Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali: si tratta della nona edizione del bando ISI 2018.

Fino al 30 maggio 2019 è possibile compilare la domanda di partecipazione attraverso l’applicazione informatica, che consente di:

  • effettuare simulazioni relative al progetto da presentare
  • verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità
  • salvare la domanda inserita
  • effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.

I finanziamenti, che vanno da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 130.000 euro, sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (sub Asse 1.2).

Le domande devono essere presentate in modalità telematica entro il 30 maggio 2019, seguendo le seguenti 3 fasi successive:

  1. accesso alla procedura online
  2. invio della domanda online da effettuarsi entro le 18:00 del 30 maggio sul sito Inail (dove è possibile anche effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare se ha raggiunto o meno la soglia di ammissibilità)
  3. da giovedì 6 giugno 2019 le imprese, i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del click day per l’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento.

AdA

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Premio Azienda Sicura 2019

Premio Azienda Sicura 2019

Torna, anche quest'anno, il premio dedicato alle aziende che si sono contraddistinte per l'attenzione concentrata sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Premio Azienda Sicura è promosso dall'Osservatorio sulla Sicurezza sul Lavoro "Napoli Città Sicura" del Comune di Napoli, di cui il Consorzio Promos Ricerche è partner ufficiale, e premia le imprese che hanno concretamente creato e utilizzato strumenti e procedure per il controllo ed il miglioramento della qualità della sicurezza e delle sue norme nel contesto aziendale.

Alla prima azienda classificata in ognuno dei sette settori indicati nel presente bando, sarà erogata un'attività di Alta Formazione - non ricadente nella formazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - in ragione delle esigenze dell'azienda stessa, offerta gratuitamente dai partners dell'Osservatorio.

Per partecipare al Premio Azienda Sicura c'è tempo fino al 31 dicembre 2019.

AdA

Info e bando

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Aerospazio, bando della Regione Campania: fondi Ue alle imprese per il “Dubai air show”

Aerospazio, bando della Regione Campania: fondi Ue alle imprese per il “Dubai air show”

Nell’ambito del Por Fesr 2014-2020, la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 216 del 24/04/2019, ha aperto l’avviso per manifestazione d’interesse alla partecipazione collettiva di imprese campane del settore aeronautico, spazio, difesa e sicurezza ‘Dubai air show’, Dubai (EAU) 17-21 novembre 2019.

Riservato a micro e piccole imprese intenzionate a sviluppare e consolidare la propensione all’internazionalizzazione. L’amministrazione regionale, attraverso Sviluppo Campania, metterà a disposizione gli spazi espositivi e il relativo allestimento, garantendo un servizio di assistenza durante lo svolgimento della fiera e la fornitura fino a n. 2 pass di accesso per ciascuna impresa partecipante che potrà esporre presso lo stand regionale nominativo/logo e materiale promozionale di pertinenza, con la possibilità di usufruire di spazi comuni per incontri b2b.

Manifestazione d’interesse a partecipare entro le ore 15:00 del 15 maggio 2019.

AdA

Scarica il Decreto Dirigenziale n. 216 del 24/04/2019

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Linee guida per prodotti alimentari e bevande senza additivi. Disponibile una nuova Prassi di riferimento UNI

Linee guida per prodotti alimentari e bevande senza additivi. Disponibile una nuova Prassi di riferimento UNI

Pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 57:2019 in materia di prodotti alimentari e bevande senza additivi, il documento, frutto della collaborazione tra UNI e ACU – Associazione Consumatori Utenti, è stato elaborato dal Tavolo "Prodotti alimentari e bevande senza additivi”.
L’obiettivo della prassi di riferimento è quello di definire le linee guida per prodotti alimentari e bevande e, in particolare:

  • fissare quali siano i requisiti ai quali gli alimenti e le bevande devono rispondere per potersi definire privi di additivi;
  • stabilire i requisiti minimi di assicurazione qualità.

Il documento inoltre delinea un metodo di prova per determinare la presenza di additivi e definisce un modello di valutazione di conformità di terza parte.
Infine, la prassi fornisce le buone pratiche sull’utilizzo degli imballaggi destinati al condizionamento di questo genere di alimenti e bevande.
La UNI/PdR 57:2019 non si applica ai prodotti che per legge non possono contenere additivi.
Si ricorda che le prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.

Scarica la Prassi

mb
Fonte UNI

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Tecnologie biomediche e diagnostiche. Pubblicata una nuova norma UNI

Tecnologie biomediche e diagnostiche. Pubblicata una nuova norma UNI

Pubblicata a cura della Commissione "Tecnologie Biomediche e Diagnostiche" la norma UNI EN ISO 8637-2:2018 “Sistemi extracorporei per la purificazione del sangue - Parte 2: Circuiti sanguigni extracorporei per emodializzatori, emodiafiltri ed emofiltri”
La norma specifica i requisiti per i circuiti sanguigni utilizzati nelle terapie di filtrazione extracorporea del sangue, quali tra le altre, l'emodialisi, l'emodiafiltrazione e l'emofiltrazione e per i protettori dei trasduttori destinati ad essere utilizzati in tali circuiti.
Non si applica a:

  • emodializzatori, emodiafiltri o emofiltri;
  • plasmafiltri;
  • dispositivi per emoperfusione;
  • dispositivi per accesso vascolare:
  • pompe sanguigne;
  • misuratori di pressione per il circuito sanguigno extracorporeo;
  • dispositivi di rilevamento d'aria;
  • sistemi per la preparazione, il mantenimento o il controllo del liquido di dialisi;
  • sistemi o attrezzature destinati ad effettuare emodialisi, emodiafiltrazione, emofiltrazione;
  • emoconcentrazione.

I requisiti specificati nella norma per il circuito sanguigno extracorporeo aiutano ad assicurarne un funzionamento sicuro e soddisfacente. Non si è ritenuto praticabile specificare i materiali di costruzione; pertanto è richiesto che i materiali siano stati sottoposti a prova e che i metodi e i risultati siano messi a disposizione su richiesta.
Le dimensioni dei connettori destinati al collegamento del circuito sanguigno extracorporeo sono state riviste e specificate per assicurarne la compatibilità con questi dispositivi, come specificato nella ISO 8637-1. La progettazione e le dimensioni sono state selezionate per ridurre al minimo il rischio di perdite di sangue e la penetrazione d'aria. Sono permessi connettori con manicotti di fissaggio fissi o rimovibili.

È importante sottolineare che la norma riflette il consenso di medici, fabbricanti ed altre parti interessate per dispositivi approvati per l'utilizzo clinico.Nella norma vengono riportati i seguenti riferimenti normativi:

  • ISO 7864 Sterile hypodermic needles for single use - Requirements and test methods;
  • ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process;
  • ISO 10993-4 Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood;
  • ISO 10993-7 Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals;
  • ISO 10993-11 Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity;
  • ISO 80369-7 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors fintravascular or hypodermic applications.

Le norme UNI sono disponibili sia in formato elettronico sia in formato cartaceo.

mb

Fonte UNI

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Sblocca Cantieri, pubblicato il Decreto legge

Sblocca Cantieri, pubblicato il Decreto legge

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici“

Il decreto “sblocca cantieri” ha introdotto una serie di modifiche sostanziali al Codice appalti (d.lgs. 50/2016), tra cui la previsione di un nuovo regolamento unico.

Il decreto prevede una serie di modifiche che riguardano i seguenti aspetti:

  • semplificazione del Codice degli Appalti per velocizzare la realizzazione di opere pubbliche;
  • commissari per sbloccare cantieri prioritari, comprese le dighe;
  • ristori fino a 7 milioni di euro complessivi per la “zona arancione” di Genova, ovvero per chi risiede o ha un’azienda nell’area del cantiere della ricostruzione del Ponte Morandi e ne subisce i disagi;
  • misure per velocizzare la rigenerazione urbana e la ricostruzione post sisma in Molise, Sicilia, L’Aquila, centro Italia e nuove risorse per le popolazioni colpite.

AdA

Scarica il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32

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Nuova norma CEI per i dispositivi di protezione per il rilevamento dei lavoratori

Nuova norma CEI per i dispositivi di protezione per il rilevamento dei lavoratori

È stata recentemente pubblicata la Norma CEI EN IEC 62046 (CEI 44-17) “Sicurezza del macchinario – Applicazione dei dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone” che specifica i requisiti per la scelta, il posizionamento, la configurazione e la messa in servizio di dispositivi di protezione in grado di rilevare la presenza di persone al fine di proteggerle da parti pericolose di macchinari in applicazioni industriali.
La Norma afferisce all’impiego di dispositivi di protezione elettrosensibili (ESPE) specificati nella serie di Norme CEI EN 61496 e all’impiego di tappeti e pavimenti sensibili alla pressione specificati nella Norma ISO 13856-1; essa prende in considerazione le caratteristiche dei macchinari, i dispositivi di protezione, l’ambiente e l’interazione umana.
L’edizione include Allegati contenenti alcuni esempi che illustrano in modo chiaro i principi di questa Norma. Gli esempi forniti sono da intendersi come soluzioni rappresentative per illustrare alcuni importanti concetti di integrazione di dispositivi di protezione e sono stati semplificati per maggiore chiarezza.
Questa edizione recepisce il testo originale inglese della pubblicazione IEC ed è quindi pubblicata dal CEI in lingua inglese per consentirne l’immediato utilizzo da parte degli utenti, nel rispetto della data di pubblicazione fissata dagli enti normatori internazionali; successivamente il CEI pubblicherà, in un nuovo fascicolo, la versione solo italiana con medesima validità della presente.

mb

Fonte CEI

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Risparmio energetico, detrazione delle spese anche in caso di mancata o tardiva comunicazione ENEA

Risparmio energetico, detrazione delle spese anche in caso di mancata o tardiva comunicazione ENEA

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E/2019 viene comunicato che la tardiva o mancata trasmissione all’ENEA delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale.

Condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia chiarisce che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, qualora non effettuata non determina la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2018, di trasmettere all’ENEA alcune informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio per usufruire della detrazione prevista dall’art. 16-bis del Tuir, che fino al 30 dicembre 2019 è fissata al 50%.

L’invio riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni), sempre se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, seppure ammessi alla detrazione per ristrutturazioni edilizie, non comportano risparmio energetico.

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene pertanto, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico, che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2- bis, del dl n. 63/2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.

AdA

Scarica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E/2019

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