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Bonus casa e bonus mobili: aggiornate le guide dell’Agenzia delle Entrate

Bonus casa e bonus mobili: aggiornate le guide dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento a maggio 2019 delle due guide fiscali su bonus casa e bonus mobili, relative rispettivamente alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ed all’acquisto di mobili/elettrodomestici.

L’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni disciplinata dall’art. 16-bis del dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), consiste in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef; salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Dal 2018, inoltre, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dall’immobile oggetto di intervento edilizio.

L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di Bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018.

Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.

AdA

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Calcestruzzo in provini: nuova UNI 11747:2019 per la verifica della protezione dalla corrosione

Calcestruzzo in provini: nuova UNI 11747:2019 per la verifica della protezione dalla corrosione

Pubblicata la norma UNI 11747:2019 per la verifica della protezione dalla corrosione del calcestruzzo in provini prodotti in laboratorio o prelevati in situ.

La norma, dal titolo “Prove sul calcestruzzo indurito – Determinazione della profondità di penetrazione degli ioni cloruro“, specifica le modalità per il rilievo della profondità di penetrazione degli ioni cloruro (alla base del processo di corrosione) in provini di calcestruzzo esposti in laboratorio a diffusione unidirezionale ovvero in carote di calcestruzzo prelevate in situ.

Il metodo non è alternativo a quello descritto nella UNI EN 12390-11 "Determinazione della resistenza ai cloruri del calcestruzzo, diffusione unidirezionale". 

Le armature di acciaio nel calcestruzzo sono protette contro la corrosione per via dell'elevata alcalinità (pH> 13) della soluzione nei pori. Ciò permette la formazione di un sottile film di ossidi di ferro chiamato strato di passivazione che forma una protezione dal processo di corrosione.

L’innesco della corrosione può, tuttavia, avere luogo se lo strato di passivazione è danneggiato. Ciò accade quando, a causa della carbonatazione, il pH nel calcestruzzo è ridotto oltre un valore limite, oppure quando la concentrazione di ioni cloruro supera un valore critico (Ccrit) alla superficie delle barre di armatura.

In molti casi, quali per esempio le strutture esposte in ambienti marini (per esempio strutture sommerse o zone esposte a maree) la corrosione può essere considerata come un processo sostanzialmente indotto dagli ioni cloruro.

In quest’ultimo caso, la conoscenza della profondità di penetrazione degli ioni cloruro (liberi) nel copriferro può risultare utile ai fini della valutazione del rischio di innesco della corrosione delle armature.

AdA

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Antincendio. Nuova norma UNI sui rivelatori di fumo

Antincendio. Nuova norma UNI sui rivelatori di fumo

Pubblicata, a cura della Commissione “Protezione attiva contro gli incendi”, la norma UNI EN 54-7:2018 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rivelatori puntiformi di fumo funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione.
Il documento specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri prestazionali per rivelatori puntuali di fumo funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione da utilizzare per i sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio installati all'interno o intorno all'edificio. La norma contiene le disposizioni per l'AVCP e la marcatura CE dei prodotti.
La norma può essere utilizzata come linea guida per gli altri tipi di rivelatori di fumo o i rivelatori di fumo che funzionano secondo principi differenti. Rivelatori di fumo con caratteristiche speciali e sviluppati per rischi specifici non sono trattati dalla norma.
I rivelatori di fumo descritti nella norma sono il tipo chiuso cioè quel rivelatore ottico o a ionizzazione con il/i volume/i di rivelazione all'interno dell'involucro oppure aperto cioè quel rivelatore ottico con il/i volume/i di rivelazione al di fuori dell'involucro.
All’interno della norma sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

  • EN 54-1 Fire detection and fire alarm systems - Part 1: lntroduction;
  • EN 50130-4 Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility – Product family standard: lmmunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems;
  • EN 60068-1 Environmental testing - Part 1: General and guidance;
  • EN 60068-2-1 Environmental testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold;
  • EN 60068-2-6 Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration sinusoidal;
  • EN 60068-2-27 Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: Shock;
  • EN 60068-2-42 Environmental testing - Part 2-42: Tests - Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections;
  • EN 60068-2-78 Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state;
  • ISO 209 Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition.

mb
Fonte UNI

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Nasce la piattaforma informatica per l’analisi dei Piani anticorruzione

Nasce la piattaforma informatica per l’analisi dei Piani anticorruzione

È stata presentata, nel corso della 5^ Giornata nazionale di incontro con i Responsabili di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct) presso la Banca d’Italia, la piattaforma informatica per la lettura e l’analisi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, realizzata da Anac in collaborazione con l’Università Tor Vergata di Roma e l’Università della Campania.

Dal 2015 l’ANAC ha svolto monitoraggi a campione sullo stato di attuazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), che prevedono una serie di misure organizzative e gestionali per impedire il verificarsi di illeciti. A tal fine, in questi anni, sono stati sviluppati strumenti di rilevazione che hanno consentito di verificare la qualità dei Piani e la loro congruità rispetto alle indicazioni fornite dall’Anac.

Partendo da questa esperienza, l’Autorità sta lavorando a un sistema informativo, al via nei prossimi mesi, che consentirà di “caricare” su una piattaforma unica i Piani triennali delle varie amministrazioni e il loro aggiornamento annuale previsto dalla normativa. In questo modo non solo saranno facilitati gli adempimenti dei RPCT ma sarà anche più agevole per l’Anac effettuare una analisi qualitativa, oltre che verificare eventuali inadempienze. Grazie alla piattaforma, infatti, l’Autorità anticorruzione potrà contare sulla sistematicità delle informazioni raccolte, conoscere le criticità dei Piani e migliorare di conseguenza la sua attività di supporto alle amministrazioni.

AdA

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Certificazione e verifica attrezzature: dal 27 maggio la richiesta dei servizi è on-line

Certificazione e verifica attrezzature: dal 27 maggio la richiesta dei servizi è on-line

L’Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall’Istituto alle diverse tipologie di utenti: a partire dal 27 maggio prossimo, infatti, sarà operativo il nuovo applicativo CIVA.

Si tratta di un servizio telematico messo a disposizione dall’Inail, grazie al quale i soggetti interessati potranno gestire i servizi di certificazione e verifica delle attrezzature; lo scopo è quello di consentire un’interlocuzione più agevole con l’utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste.

Al momento il nuovo applicativo consente di richiedere on line i servizi più significativi; la restante parte dei servizi sarà oggetto di un secondo rilascio.

Nel dettaglio, vanno richieste utilizzando esclusivamente il servizio telematico CIVA le seguenti prestazioni:

  • la denuncia di impianti di messa a terra
  • la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
  • la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
  • il riconoscimento di idoneità̀ dei ponti sollevatori per autoveicoli
  • le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
  • la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
  • la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
  • l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento
  • le prime verifiche periodiche.

Inoltre, nel sistema CIVA per ciascun utente è possibile trovare la lista degli impianti e degli apparecchi ad esso associati presenti negli archivi dell’Istituto, con l’indicazione della relativa matricola. Gli utenti, infine, possono comunicare all’Istituto l’acquisizione dell’attrezzatura o la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell’impianto/apparecchio.

AdA

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Autorizzazione integrata ambientale: le novità del decreto 104/19

Autorizzazione integrata ambientale: le novità del decreto 104/19

Con il decreto 15 aprile 2019, n. 104, il ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, ha dettato le «Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06».

Il provvedimento è stato emanato in sostituzione del precedente D.M. 13 novembre 2014, n. 272, annullato dal Tar Lazio (Roma), con sentenza 20 novembre 2017, n. 11452.

Lo strumento della “relazione di riferimento” è stato introdotto dalla direttiva 2010/75/Ue (cosiddetta “direttiva Ied”, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 46/2014) e riguarda esclusivamente le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia); esso ha lo scopo di consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione.

AdA

Scarica il decreto 15 aprile 2019, n. 104

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Valutazione della conformità. Pubblicata la UNI CEI EN ISO/IEC 17021-2:2019

Valutazione della conformità. Pubblicata la UNI CEI EN ISO/IEC 17021-2:2019

Per svolgere al meglio l’attività di audit è necessario “seguire” dei requisiti fondamentali; requisiti che si differenziano e/o si adattano alla situazione da valutare.
Al riguardo, l’UNI ha recentemente recepito la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-2:2019Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 2: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione ambientale”.
Questo documento definisce i requisiti di conoscenza aggiuntivi per il personale coinvolto nei processi di audit e di certificazione di sistemi di gestione ambientale - EMS - Environmental Management Systems - ed integra gli attuali requisiti della ISO/IEC 17021-1.
Gli organismi di certificazione sono responsabili verso le parti interessate, compresi i loro clienti ed i clienti delle organizzazioni i cui sistemi di gestione sono certificati, di assicurare che solo quegli auditor che dimostrano una competenza adeguata siano abilitati alla conduzione di audit di sistemi di gestione ambientale (EMS - Environmental Management System). Tutti gli auditor di EMS dovrebbero possedere le competenze generali descritte nella ISO/IEC 17021-1, così come le conoscenze specifiche relative ai EMS descritte nel presente documento.
Inoltre, gli organismi di certificazione sono chiamati ad identificare la competenza specifica del gruppo di audit richiesta dal campo di applicazione di ciascun audit di EMS. La selezione di un gruppo di audit di EMS è funzione di vari fattori, compresi l'area tecnica del EMS medesimo, il contesto dell'organizzazione, i relativi aspetti ambientali e il sito correlato a tali aspetti.
Sono inoltre descritti i requisiti di competenza per l'altro personale coinvolto nelle attività di certificazione.
Nel presente documento sono utilizzate le seguenti forme verbali:

  • "deve" indica un requisito;
  • "dovrebbe" indica una raccomandazione;
  • "può" indica un permesso (may), una possibilità o capacità (can).

All’interno della norma è citata la ISO/IEC 17021-1 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements come riferimento normativo.
Per valutazione della conformità s’intende la “dimostrazione che requisiti specificati relativi ad un prodotto, processo, sistema, persona od organismo, sono soddisfatti”.

mb

Fonte UNI

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Efficienza Energetica dell’illuminazione. Una nuova guida dal CEI

Efficienza Energetica dell’illuminazione. Una nuova guida dal CEI

Pubblicata recentemente la nuova Guida CEI 315-16Guida all’efficienza energetica degli impianti di illuminazione d’interni: aspetti generali”. Questa Guida tecnica è stata pensata per fornire uno strumento di valutazione della prestazione energetica di un impianto di illuminazione dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo e per assistere i progettisti elettrici nella loro attività di identificazione e scelta delle migliori soluzioni dal punto di vista energetico.
La Guida si rivolge a tutti coloro che, seppur non completamente specialisti del settore, si trovino ad operare su sistemi più o meno complessi di illuminazione degli ambienti interni non residenziali. Le informazioni riportate possono essere utilizzate per la progettazione di nuovi impianti e di interventi di riqualificazione di impianti esistenti.
In considerazione della velocità di innovazione tecnologica e della revisione in atto a livello normativo europeo, si segnala che alcuni riferimenti legislativi e normativi delle linee guida potranno subire aggiornamenti in tempi relativamente brevi in considerazione del fatto che i regolamenti europei Ecodesign e di Etichettatura Energetica sono in fase di revisione da parte della Commissione EU (in pubblicazione nell’anno in corso, se ne prevede l’applicazione a partire dal 2021) ed i fattori di manutenzione (contenuti nel par. 3-7) sono attualmente in revisione a livello ISO/TS 22012, anche se, chiaramente, queste modifiche non inficiano i concetti fondamentali alla base delle strategie di ottimizzazione della prestazione energetica degli impianti di illuminazione contenuti nella Guida.

mb

Fonte CEI

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Inquinanti organici persistenti: la Commissione aggiorna il Reg. 850/2004

Inquinanti organici persistenti: la Commissione aggiorna il Reg. 850/2004

Con Regolamento 2019/636 del 23 aprile 2019 (in vigore dal 31 ottobre 2019) viene apportata modifica agli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

Il Regolamento 2019/636 (G.U. L 109 del 24.4.2019) recepisce le decisioni della settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, dove si è ritenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri nell'allegato A (eliminazione) della convenzione e di conseguenza negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, inserendovi il pentaclorofenolo così da garantire che i rifiuti contenenti pentaclorofenolo siano gestiti in conformità delle disposizioni della convenzione.

AdA

Scarica il Regolamento 2019/636

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Progetto PID - Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2019

Progetto PID - Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2019

La Camera di Commercio di Napoli ha approvato l'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0-Anno 2019", al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI), di tutti i settori economici attraverso:

  • • la diffusione della "cultura digitale" tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
    • l'innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
    • il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.01 implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai punti PID delle Camere di Commercio.

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano complessivamente a 1.058.971,78 euro. 

Le agevolazioni saranno concesse alle imprese sotto forma di voucher. L’investimento minimo richiesto è di euro 5.000, l’importo del contributo massimo è di euro 15.000.

Sono ammissibili le spese per:

  1. servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecnologie tra quelle indicate all’art. 2, comma 3 del Bando. Tali spese devono rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili ed i servizi dovranno essere erogati dalle tipologie di fornitori previsti dal Bando;
  2. acquisto di beni e servizi strumentali, nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti indicate all’art. 2, comma 3 del Bando.

È prevista una procedura a sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Al termine della fase di valutazione verranno formate le graduatorie finali in ordine cronologico di presentazione delle domande 

Le istanze potranno essere presentate entro le ore 21:00 del 15/07/2019.

AdA

Info e bando

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