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Misurazione gas radon, obbligo dal 3 febbraio 2018

Misurazione gas radon, obbligo dal 3 febbraio 2018

La Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013 stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Il radon (precedentemente niton) è l'elemento chimico che nella tavola periodica viene rappresentato dal simbolo Rn e numero atomico 86.

Il radon è un elemento chimicamente inerte (in quanto gas nobile), naturalmente radioattivo. A temperatura e pressione standard il radon è inodore e incolore. Nonostante sia un gas nobile, alcuni esperimenti indicano che il fluoro può reagire col radon e formare il difluoruro di radon. Il radon è solubile in acqua e poiché la sua concentrazione in atmosfera è in genere estremamente bassa, l'acqua naturale di superficie a contatto con l'atmosfera (sorgenti, fiumi, laghi…) lo rilascia in continuazione per volatilizzazione anche se generalmente in quantità molto limitate. D'altra parte, l'acqua profonda delle falde, può presentare una elevata concentrazione di 222Rn rispetto alle acque superficiali.

In Italia gli enti preposti alla misura del radon nelle abitazioni e nei luoghi chiusi sono le ARPA, a cui si può fare riferimento per adottare provvedimenti di bonifica nei casi di superamento dei limiti di legge.
Le principali fonti di inquinamento da radon all'interno degli ambienti confinati sono:

• il suolo
• i materiali da costruzione
• l'acqua

Il radon prodotto nel suolo è in grado di diffondersi fino ad arrivare in superficie.  I materiali da costruzione rappresentano una fonte di radon indoor di secondaria importanza rispetto al suolo; tuttavia, in alcuni casi possono essere la causa principale. Alcune rocce come graniti e porfidi, spesso usati in edilizia e alcuni materiali da costruzione tipici italiani, come il tufo e la pozzolana, contengono infatti un alto tenore di uranio, progenitore del radon.

I lavori non potranno essere eseguiti dai datori di lavoro, ma richiederanno l’intervento di un tecnico esperto in radioprotezione. L’uso di estrattori potrebbe favorire il ritorno alla normalità così come un’adeguata ventilazione è sempre consigliabile per evitare alte concentrazioni del gas.

La misurazione semestrale del gas radon, entrerà in vigore il 3 febbraio 2018, entro quella data bisognerà attrezzarsi per evitare sanzioni o addirittura la chiusura dell’attività.

Scarica la direttiva 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO

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Valutazione del rischio da temperature elevate nei cantieri edili

termometroPubblicato dal Portale Agenti Fisici (PAF) il documento “Rischio da temperature elevate nei cantieri edili: gli effetti del caldo sulla salute”.

Diverse tipologie di lavoratori possono essere esposte, per la loro occupazione, a temperature ambientali elevate ed essere quindi maggiormente a rischio di sviluppare disturbi associati al caldo, in particolare se viene svolta una attività fisica intensa all’aperto (edilizia, cantieristica stradale, agricoltura, etc.).

Pertanto, i gruppi professionali a rischio devono essere informati sulle possibili misure da adottare per prevenire gli effetti negativi dell’esposizione al caldo e su come riconoscere i segni e i sintomi dello stress termico e del colpo di calore. La prevenzione nei luoghi di lavoro riveste quindi una grande importanza per ridurre il rischio di danni alla salute dei lavoratori dovuti all’eccessiva esposizione alle alte temperature.

Il documento “Rischio da temperature elevate nei cantieri edili: gli effetti del caldo sulla salute”, prodotto dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/08 - Regione Toscana, fornisce un contributo alle imprese, a tutti i soggetti della prevenzione ed ai lavoratori per valutare il rischio conseguente ad esposizione ad alte temperature nei cantieri edili e per adottare conseguenti misure di prevenzione. L’adozione delle misure di prevenzione indicate nel documento non costituisce un obbligo per le imprese che possono adottare diversi criteri per la valutazione del rischio ed altre misure di prevenzione purché di pari efficacia. La corretta applicazione delle misure indicate nel documento costituisce quindi una delle possibili modalità (in questo caso validata preventivamente dagli organi di vigilanza) per adempiere agli obblighi di legge relativamente al rischio alte temperature nei cantieri edili.

AdA

Scarica il documento "Il rischio da temperature elevate nei cantieri edili, gli effetti del caldo sulla salute"

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Scariche atmosferiche - Valutazione del rischio e verifiche.

INAIL FULMINISecondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i, artt. 80 e 84) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini.

A tal fine redige un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
Ai sensi del DPR 462/01 e della legge 30 luglio 2010, n. 122, all’INAIL è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.
Le norme per la valutazione del rischio sono state recentemente (2013) emesse in seconda edizione e sono state pubblicate altre novità normative che possono avere un certo impatto sugli adempimenti per essere in regola (in particolare abrogazione della guida CEI 81-3 ed emissione delle guide CEI 81-29 “Linee guida per l’applicazione delle Norme CEI EN 62305” e CEI 81-30 “Protezione contro i fulmini - Reti di localizzazione fulmini (LLS) - Linee guida per l’impiego di sistemi LLS per l’individuazione dei valori di NG di cui alla Norma CEI EN 62305-2” - quest’ultima guida nazionale sarà presto sostituita dalla norma armonizzata EN 62858:2015 “Lightning density based on lightning location systems - General principles”).
L’INAIL ha preso parte all’evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sulla valutazione del rischio di fulminazione.
L’opera  ha lo scopo di presentare:

  • la procedura per la valutazione del rischio di fulminazione di una struttura, e
  • le indicazioni per lo svolgimento delle verifiche

Scarica le Linee Guida

mb

Fonte:INAIL

 

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Radiazioni Ottiche e Campi Elettromagnetici nelle strutture sanitarie

roa1Pubblicato sul Portale Agenti Fisici il documento “Il rischio da Radiazioni Ottiche e Campi Elettromagnetici nelle strutture sanitarie” a cura del Laboratorio Agenti Fisici della USL 7 di Siena.

Il rapporto contiene una sintesi dei risultati inerenti la valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici (CEM) e radiazioni ottiche artificiali non coerenti (ROA) che sono state condotte presso le strutture sanitarie della Regione Toscana.


Le valutazioni sono state condotte a seguito di un censimento preliminare e su di un campione di apparecchiature rappresentativo del parco macchine di diffuso impiego presso le strutture sanitarie pubbliche attive sul territorio regionale, che è stato oggetto di valutazioni specifiche.

Nell’ambito del lavoro sono stati presentati i principali risultati delle campagne di misura selezionandoli tra quelli che hanno riguardato le categorie di sorgenti di maggior interesse dal punto di vista della prevenzione e protezione dai rischi. I risultati analitici delle misure condotte presso i differenti apparati sono riportati nelle banche dati ROA e CEM del Portale Agenti Fisici.

AdA

fonte PAF

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