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Pubblicata la Legge europea 2017 con le disposizioni in materia ambientale

Pubblicata la Legge europea 2017 con le disposizioni in materia ambientale

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017".

Con la pubblicazione sulla Gu della legge 167/2017 (“Legge europea 2017”) arrivano modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" in tema di emissioni industriali e su alcuni aspetti della disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e regole più stringenti per i limiti di emissione delle acque reflue urbane e per il monitoraggio degli inquinanti nelle acque sotterranee.

In particolare, la legge interviene sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. Viene escluso che tali ulteriori attività di monitoraggio e controllo comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le attività svolte dal gestore unico del servizio.

Dalle disposizioni dell'articolo non derivano effetti su quanto disposto dall'articolo 92 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, e sulla sua applicazione in relazione ai limiti di utilizzo delle materie agricole contenenti azoto nelle medesime aree.

Il successivo articolo 18 modifica in più punti le norme che, nell'ambito del Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006, sono volte ad attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) dettate dalla direttiva 2010/75/UE. La finalità delle modifiche è quella di pervenire ad un recepimento completo della Direttiva e, conseguentemente, superare le censure mosse dalla Commissione europea.

Le modifiche operate investono quattro gruppi diversi di disposizioni:
1) la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), dettata dalla parte seconda del Codice;
2) le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti contenute nel Titolo III-bis della parte quarta del Codice;
3) le norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione, contenute nella parte quinta del Codice;
4) la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio, contenuta nella parte quinta-bis del Codice.

AdA

Scarica la Legge 20 novembre 2017, n. 167

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Dal 2018 obbligo di colonnine di ricarica elettrica nei nuovi edifici

ricarica elettricaEntro il 31 dicembre 2017 i Comuni dovranno adeguare il regolamento edilizio prevedendo che il conseguimento del titolo abilitativo per i nuovi edifici sia vincolato alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
A stabilirlo il Dlgs 257/2016, pubblicato in Gazzetta lo scorso 13 gennaio, che stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto, idrogeno e gas di petrolio liquefatto.
Il Decreto modifica il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) e prescrive, entro il 31 dicembre 2017, ai Comuni di adeguare il regolamento edilizio prevedendo che per il conseguimento del titolo abilitativo sia obbligatoriamente prevista la predisposizione per installare colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Tale obbligo riguarderà gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e relativi interventi di ristrutturazione profonda,  e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e i relativi interventi di ristrutturazione profonda.
Le infrastrutture elettriche predisposte dovranno permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.
Il provvedimento stabilisce di realizzare sul territorio un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico entro il 31 dicembre 2020.
Il numero dei punti di ricarica sarà fissato tenendo conto anche del numero stimato di veicoli elettrici e delle esigenze particolari connesse all'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nelle stazioni di trasporto pubblico.

Scarica il Dlgs 257/2016

mb

 

 

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