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Strutture sanitarie: dai Vigili del Fuoco indirizzi applicativi sul D.M. 19 marzo 2015

ImmagineLa Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la circolare 28 ottobre 2015, n. 12580 recante indirizzi applicativi al Decreto Ministero dell'Interno 19 marzo 2015Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" (G.U. n. 70, 25/3/2015).

La circolare ha ricordato che quelli del D.M. 19 marzo 2015 sono stati aggiornamenti necessari per far fronte a quanto previsto dall'art.6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e riguardano:

  • strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002;
  • strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 mq;
  • strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011.

Nel dettaglio, gli Allegati I e II del D.M. 19/03/2015 sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002, mentre l'Allegato III aggiunge il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l'adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007.

Per assicurare la continuità di esercizio di tali strutture è stato individuato un percorso con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare, con i termini di seguito esplicitati.

A. Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1000 mq:
•    I scadenza 24 ottobre 2015
•    II scadenza 24 ottobre 2018
•    III scadenza 24 ottobre 2021

B. Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 mq:
•    I scadenza 24 aprile 2016
•    II scadenza 24 aprile 2019
•    III scadenza 24 aprile 2022

C. Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o m regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto:
•    I scadenza 24 aprile 2016
•    II scadenza 24 aprile 2019
•    III scadenza 24 aprile 2022
•    IV scadenza 24 aprile 2025


Per le attività di cui al punto C, l'adeguamento può essere, altresì, realizzato procedendo per singoli lotti di lavori caratterizzati, ciascuno, dagli elementi indicati nel decreto in argomento. Si introduce in tal modo un elemento di flessibilità che, senza rinunciare agli obiettivi di sicurezza, consentirà di poter meglio pianificare l'impiego delle risorse.

Anche i responsabili di strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002, che non intendano optare per l'applicazione del D.M. 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio alla luce del cronoprogramma dei lavori, da completarsi , in ogni caso, entro il 24 aprile 2025.

Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza, e per la relativa attuazione, deve essere individuato, dal titolare dell'attività, un "responsabile tecnico della sicurezza antincendio"; tale figura, deve essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011 e può coincidere con altra figura tecnica presente all'interno dell'attività.

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Scarica la Circolare 28 ottobre 2015, n. 12580

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Vibrazioni mano-braccio (HAV): aggiornata la banca dati PAF

pafAggiornata sul Portale Agenti Fisici (PAF) la Banca Dati Vibrazioni Trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) con misure di n. 220 elettroutensili:
•    martelli picconatori/demolitori
•    trapani
•    fresatrici
•    levigatrici
•    avvitatori
•    seghetti alternativi e seghe circolari

Il PAF è realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 7 Siena e sviluppato con la collaborazione dell’INAIL e dell’USL di Modena.

Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008, Capo III Titolo VIII, in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV), oltre che a specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del documento di valutazione dei rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

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Vai alla Banca Dati Vibrazioni Mano-braccio

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11 novembre 2015. Evento formativo “Jobs Act. Le nuove disposizioni normative in materia di sicurezza, contratti di lavoro e attività ispettiva”

ImmagineMercoledi 11 novembre 2015, presso l’Aula Saffo a Città della Scienza in Napoli alla Via Coroglio 57/104, si è tenuto un evento formativo su “Jobs Act. Le nuove disposizioni normative in materia di sicurezza, contratti di lavoro e attività ispettiva”.

L'evento, patrocinato dal Consorzio Promos Ricerche, quale Sportello di Napoli della Responsabilità Sociale d’Impresa e dalla Direzione Interregionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è organizzato dall’Associazione “Ingegneri@napoli”.

Il D.Lgs. 81 del 15/06/2015, in attuazione della legge delega n. 183/2014 definito Jobs Act, assieme ai decreti attuativi del settembre 2015, già in vigore, disciplina la normativa dei contratti di lavoro, delle mansioni, degli impianti audiovisivi e di controllo in azienda, della sicurezza sul lavoro e della sua organizzazione e delle attività ispettive.

L’incontro ha fornito un’analisi dettagliata alla ricerca dei vari aspetti che interessano direttamente la prevenzione e la tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con modifiche al D.Lgs. 81/08.

Crediti Formativi Professionali per RSPP/ASPP
Incontro valido – con riconoscimento di 4 ore di formazione – ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP/ASPP relativo a tutti i macrosettori settori ATECO(acc. Stato regioni 26/01/2006).

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Carrelli elevatori fuoristrada, nuova UNI EN 1459-3:2015

carrello personePubblicata la UNI EN 1459-3:2015 sui requisiti di sicurezza e verifica dei carrelli elevatori fuoristrada ed in particolare, l’interfaccia tra il carrello elevatore telescopico e la piattaforma di lavoro.

La norma, entrata in vigore l'8 ottobre 2015, specifica i requisiti di sicurezza per l'interfaccia tra la piattaforma di lavoro e il carrello elevatore quando è progettato per il sollevamento di persone (coperto da prEN 1459-1:2014, FprEN 1459-2:2015 o EN 1459:1998+A3:2012).

Tratta i pericoli significativi, gli eventi e le situazioni di pericolo pertinenti all'interfaccia quando viene utilizzata come previsto e in condizioni di uso improprio che sono ragionevolmente prevedibili dal fabbricante del carrello. I pericoli significativi coperti dalla presente norma sono elencati nell'appendice A ad eccezione dei pericoli che possono accadere:
a) quando si utilizzano piattaforme di lavoro sospese che possono oscillare liberamente;
b) quando si utilizzano piattaforme di lavoro non integrate, o altre attrezzature non destinate al sollevamento di persone;
c) quando si opera in ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive;

La norma non fornisce requisiti per il carrello completo attrezzato con una piattaforma di lavoro e non tratta rischi di parti del carrello al di fuori dell'interfaccia con la piattaforma di lavoro.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

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fonte UNI

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Indumenti di protezione da fiamma: pubblicata la UNI EN ISO 11612:2015

indumenti calore fiammaUNI annuncia la pubblicazione della UNI EN ISO 11612:2015 "Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma - Requisiti prestazionali minimi".
La norma recepisce la norma internazionale EN ISO 11612:2015 e sostituisce la vecchia UNI EN ISO 11612 del 2009.

Entrata in vigore il 1 ottobre 2015, la norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento costruiti con materiali flessibili che sono progettati per proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma.

Spiega UNI che per la protezione della testa e dei piedi, gli unici articoli di abbigliamento di protezione che rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma sono le ghette, i cappucci ed i copristivali. Per quanto concerne i cappucci, non sono forniti requisiti per le visiere e l'equipaggiamento per la respirazione.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

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Sanzione ridotta se si assume un lavoratore “in nero”. Circolare del Ministero

Il-lavoratore-in-neroSanzioni ridotte solo se il datore assume il lavoratore “in nero” e gli paga lo stipendio per almeno tre mesi. Sarà lo stesso ispettore che ha contestato il verbale di illecito a verificare la regolare assunzione, il versamento dei contributi previdenziali e il pagamento delle retribuzioni, prima di ammettere il datore di lavoro al pagamento della misura minima della maxi-sanzione.

Con la circolare 26 emanata il 12/10/2015 dalla direzione per l’Attività ispettiva del ministero del Lavoro, arrivano i chiarimenti sulle nuove disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale, introdotte dall’articolo 22 del Dlgs 151/2015. La nuova disciplina della maxi-sanzione per lavoro nero prevede una graduazione per fasce dell’importo della somma da pagare, in relazione alla durata di impiego irregolare (fino a 30 giorni, da 31 a 60 e oltre sessanta giorni di effettivo lavoro). Il sistema delle fasce, che interesserà i lavoratori ancora in nero alla data del 24 settembre 2015, reintroduce l’istituto della diffida, che consente al datore che regolarizza il lavoratore e lo mantiene in servizio per tre mesi, di pagare l’importo minimo della sanzione edittale.

Se l’irregolarità riguarda uno straniero privo del permesso di soggiorno o un minore in età non lavorativa, gli importi minimi e massimi della sanzione sono aumentati del 20% e non è possibile applicare l’istituto della diffida.

Il nuovo contratto a tempo indeterminato, anche part-time al 50%, o determinato a tempo pieno, deve assicurare comunque il mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo minimo di tre mesi, con esclusione dei precedenti periodi di irregolare occupazione. Il contratto può coprire anche periodi irregolari pregressi, tuttavia i tre mesi sono conteggiati a partire dall’accesso ispettivo e per i successivi 120 giorni dalla data di notifica del verbale unico.

Per l’assunzione non potranno essere richieste agevolazioni o benefici di sorta, né può essere utilizzato il contratto intermittente, in quanto in contrasto con la richiesta continuità del rapporto. Se il lavoratore è assunto spontaneamente dal datore di lavoro, la diffida ispettiva avrà a oggetto solo il mantenimento in servizio del dipendente per almeno tre mesi e il pagamento delle retribuzioni dovute.

Passando poi al nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, particolare attenzione viene riservata ai nuovi importi delle misure aggiuntive da pagare per la revoca dell’atto. In caso di pagamento parziale, comunque superiore al 25% dell’importo dovuto, la somma residua potrà essere pagata nei successivi sei mesi con una maggiorazione del 5 per cento. Decorso tale termine il provvedimento di accoglimento di sospensione, in uno con la revoca del provvedimento stesso, costituisce titolo esecutivo per il recupero della somma.

Se la sospensione viene adottata per lavoro nero, la revoca è subordinata alla regolare assunzione e al rispetto delle misure di sicurezza in materia di formazione e informazione, senza che rilevi il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno tre mesi, condizione specificamente prevista solo per la maxi-sanzione.

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Scarica la Circolare 26 del 12/10/2015

fonte Sole24Ore V.V.

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Implementazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza nelle imprese a rete SGSL – AR. Approvata dall’Inail l’edizione 2015 delle Linee di Indirizzo

linee indirizzo 15Con determinazione del Presidente dell’Inail n. 357 del 29 settembre scorso, è stata approvata l’edizione 2015 delle “Linee d’Indirizzo per l’implementazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza nelle imprese a rete SGSL – AR”, una delle attività rientranti nell’accordo quadro di cooperazione che Inail e Consel - Consorzio Elis per la formazione professionale superiore hanno sottoscritto nel 2013.

La sinergia ha consentito la revisione e l’aggiornamento delle precedenti linee di indirizzo di particolare utilità per imprese eroganti servizi con sistemi a rete, come trasporti, elettricità, telecomunicazioni, gas.

Obiettivo delle citate Linee di Indirizzo, non indirizzate ad uno specifico comparto produttivo, è quello di supportare l’organizzazione lavorativa delle imprese che hanno una struttura articolata sul territorio. Una struttura suddivisa in unità di governo centrale e unità produttive di tipo operativo e che utilizzano un sistema a rete per erogare servizi infrastrutturali strategici particolarmente rilevanti per la collettività. Fra essi, assumono una significativa rilevanza funzionale quelli connessi ai trasporti, all’elettricità, alle telecomunicazioni, al gas.

Il complesso e articolato lavoro di aggiornamento è avvenuto attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro formato da professionisti dell’Istituto, da rappresentanti di Consel e delle aziende consorziate che, con la loro esperienza sul campo, hanno permesso di identificare compiutamente le migliori pratiche gestionali per contrastare efficacemente gli infortuni sul lavoro.

Le Linee di Indirizzo SGSL-AR sono state redatte in conformità alle Linee guida UNI-Inail del 2001, nonché alla BS OHSAS 18001:2007 – che costituisce il più diffuso standard certificabile da un Ente terzo – e contengono indicazioni in merito alla costituzione di un modello di organizzazione gestionale secondo le previsioni dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza).

Si articolano in una serie di schede nelle quali vengono descritti i requisiti e le modalità di corretta gestione di specifici processi correlati ed interagenti che compongono un sistema di gestione aziendale. La finalità è quella di strutturare un sistema organico, integrato con l’operatività aziendale complessiva, che intende pianificare i miglioramenti progressivi delle sue performance nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro come effettivo risultato delle proprie attività e dei propri processi produttivi.

Completano le Linee gli allegati inerenti:
1.    La gestione della catena di fornitura
2.    La gestione del rischio di infortuni legati alla circolazione stradale
3.    La gestione del rischi di infortuni legati agli Ambienti Confinati

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Scarica le Linee di indirizzo 2015 - Implementazione Sgsl imprese a rete

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Rischio rumore, nuovo volume INAIL sulla sua valutazione

rumorePubblicato da Inail, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT), un volume che raccoglie elementi essenziali inerenti la valutazione e la gestione dei rischi dovuti all’esposizione all’agente fisico rumore.

Lo scopo che si prefigge la pubblicazione è quello di raccogliere gli elementi essenziali inerenti la gestione dei rischi dovuti all’esposizione all’agente fisico rumore, avemndo in obiettivo di aggregare, in un contesto operativo, una serie di informazioni utili agli attori del sistema di sicurezza aziendale, Datori di lavoro e RSPP (Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione) in primis.

Nel manuale sono affrontate problematiche che vanno dall’esame delle strategie di misura del rumore, al calcolo delle incertezze di misura, alla verifica dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) uditivi, proponendo un taglio operativo mediante il corrente riferimento a casi-studio.

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Scarica il volume “La valutazione del rischio rumore 2015”

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Valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche nell’uso professionale di imbarcazioni

gommone-guardia-costieraÈ stata aggiornata sul Portale Agenti Fisici (PAF) a cura del Laboratorio Agenti Fisici della AUSL 7 Siena la Banca Dati Vibrazioni Trasmesse al Corpo Intero (WBV) con misure di esposizione a vibrazioni a bordo di gommoni in differenti condizioni operative.

È noto che nel settore marittimo si riscontrano esposizioni particolarmente elevate per gli operatori a bordo di motoscafi, gommoni rigidi, motovedette ed imbarcazioni veloci utilizzate in differenti ambiti, dal soccorso marittimo alle attività istituzionali di controllo e vigilanza, dalle attività di trasporto, alle attività sportive, turistiche e ricreative.

Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 Capo VIII Titolo III fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al corpo intero: “Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”.

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Vai alla banca dati corpo intero

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Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (81/08). Disponibile il nuovo testo coordinato nell'edizione settembre 2015

81-08 sett 15Disponibile il Testo Unico coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL) con tutte le disposizioni integrative e correttive, realizzato dal Ministero del Lavoro, coordinato con i Decreti Attuativi del Jobs Act.

Novità in questa versione:

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