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Eurostars 2, sostegno alla ricerca industriale delle Pmi: 700mila euro dal Miur

Eurostars 2, sostegno alla ricerca industriale delle Pmi: 700mila euro dal Miur

Si chiama Eurostars 2 ed è un programma europeo rivolto al sostegno della ricerca industriale delle piccole e medie imprese europee. L’obiettivo è promuovere, in tutti i settori, attività transnazionali di ricerca orientate al mercato delle piccole e medie imprese. Il Programma mira inoltre a contribuire alla realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca, migliorando l’accessibilità, l’efficienza e l’efficacia dei finanziamenti pubblici a favore delle piccole e medie imprese in Europa.

Sono ammissibili ai finanziamenti progetti di ricerca e sviluppo innovativi, volti a sviluppare un prodotto, un processo o un servizio destinato al mercato. I progetti devono essere condotti in collaborazione da minimo due soggetti di nazioni diverse, sotto il coordinamento di una piccola e media impresa innovativa. Almeno la metà dei costi di ciascun progetto deve essere sostenuta da piccole e medie imprese innovative.

Eurostars 2 ha quindi un approccio bottom-up e non ci sono aree tematiche privilegiate o escluse, tranne che per le applicazioni militari. Per essere candidabile ai contributi un progetto deve essere di R&S, innovativo mirante a sviluppare un prodotto, un processo o un servizio destinato al mercato; condotto in collaborazione da almeno due soggetti diversi di due nazioni diverse; il leader deve essere una Pmi innovativa; almeno la metà dei costi del progetto deve essere sostenuta da PMI innovative.

Ad oggi ventisette Paesi membri del network europeo Eureka, tra cui l’Italia, hanno dato la loro adesione al programma mettendo a disposizione proprie risorse umane e finanziarie. Il ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha confermato la partecipazione italiana al prossimo cut-off del bando Eurostars (con scadenza il 28 febbraio 2019) con un budget pari a 700.000 euro.

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Incentivi alle imprese: dal MiSE 206 milioni per gli “Accordi per l’Innovazione”

Incentivi alle imprese: dal MiSE 206 milioni per gli “Accordi per l’Innovazione”

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2017, il decreto direttoriale 25 ottobre 2017 che stabilisce le modalità e i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi, con le Regioni interessate, denominati “Accordi per l’innovazione”.

Le procedure, introdotte dal decreto ministeriale 1° aprile 2015, sono state infatti ridefinite con il decreto del Ministro Calenda in data 24 maggio 2017, che ha rifinanziato la misura con ulteriori 206,6 milioni di euro e ha demandato al decreto direttoriale la definizione della disciplina di dettaglio, a partire dagli aspetti relativi alla presentazione delle proposte progettuali.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l’accordo di partenariato e il consorzio.

Le attività finanziate devono riguardare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Orizzonte 2020”, quali:
• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
• Nanotecnologie
• Materiali avanzati
• Biotecnologie
• Fabbricazione e trasformazione avanzate
• Spazio
• Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal Programma Orizzonte 2020

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico. I soggetti proponenti devono presentare la proposta progettuale (allegato n. 1) unitamente alla scheda tecnica (allegato n. 2) in via esclusivamente telematica all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Le nuove disposizioni sono applicate alle proposte progettuali che saranno presentate dal 31 ottobre 2017.

AdA

Scarica il Decreto direttoriale 25 ottobre 2017 con gli allegati

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Bonus R&S anche post produzione

Bonus R&S anche post produzione

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo concesso anche in esecuzione di ricerche e studi svolti successivamente alla commercializzazione dei prodotti. Questo è uno dei principali chiarimenti della risoluzione 122/E del 10 ottobre dell’agenzia delle Entrate. La risoluzione risponde alla richiesta di un’associazione di categoria del settore delle biotecnologie in merito all’applicazione o meno dell’agevolazione introdotta dall’articolo 3 del Dl 145/2013 a talune tipologie di ricerche. Si tratta, in particolare, di spese sostenute per studi clinici osservazionali e studi clinici di fase IV di cui all’allegato I-quater della circolare 8 del 10 luglio 1997 del Ministero della Sanità.

Ebbene, il documento di prassi chiarisce che le ricerche osservazionali ricadono nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, mentre gli studi clinici di fase IV vi rientrano nella misura in cui si qualifichino come studi di natura medico-scientifica in quanto annoverabili nella ricerca pianificata volta ad acquisire nuove conoscenze per permettere un miglioramento dei prodotti processi o servizi esistenti o nell’ambito dello sfruttamento di conoscenze esistenti per la formulazione di prodotti o processi nuovi o modificati.

La risoluzione dell’Agenzia ha il merito di chiarire il principio di portata generale secondo il quale anche le spese relative a ricerche effettuate successivamente alla commercializzazione di un prodotto possono rientrare nell’ambito oggettivo dell’agevolazione purché, s’intende, non si esauriscano unicamente in ricerche e studi ordinari ma si pongano l’obiettivo di migliorare o innovare prodotti e processi esistenti.

La risoluzione fornisce poi indicazioni sulle spese per il personale impiegato nell’attività di R&S nella vigenza della precedente normativa. L’Agenzia afferma come le spese per personale «non altamente qualificato» che svolga la propria attività in totale autonomia possano essere ritenute agevolabili nella previgente misura massima (credito del 50 per cento) ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera c) laddove possano essere ascritte al genus di «ricerca commissionata» (chiarimento valido per il passato). Alternativamente vanno ricondotte alle spese che godono dei previgenti minori benefici (25 per cento) ai sensi della successiva lettera d) della medesima disposizione.

L’Agenzia specifica altresì che, qualora non sia possibile provare l’esistenza di un contratto di ricerca, tali spese dovranno essere ricondotte in via prudenziale a quelle relative all’acquisizione di competenze tecniche di cui alla citata lettera d). Poiché tuttavia la legge di bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal 2017 (per i “solari”), il decreto 145/2013 eliminando il riferimento alla caratterizzazione come “altamente qualificato” o meno del personale impiegato in attività di R&S, il chiarimento va riferito alle spese sostenute nei periodi d’imposta antecedenti. Oggi infatti al fine di determinare la categoria di spese agevolabili si deve distinguere unicamente fra personale esterno o interno alla società.

L’Agenzia ribadisce, infine, che le spese sostenute per personale impiegato in attività di R&S rientrano nell’ambito oggettivo dell’agevolazione ancorché corrisposte in virtù di contratti di somministrazione.

AdA

Scarica la risoluzione 122/E del 10 ottobre 2017

fonte Sole24Ore 280/17 AB e AT

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Bonus ricerca e sviluppo, fuori marchi e disegni

marchi-e-brevettiVia libera dalle Entrate all’acquisizione agevolata, in base all’articolo 3 del Dl 145/13 (bonus ricerca e sviluppo), di brevetti, sebbene rilevati da un fallimento. Semaforo rosso, invece, per marchi e disegni. A chiarirlo è la risoluzione 19/E/17 pubblicata ieri con cui l’amministrazione finanziaria si è pronunciata sui criteri di ammissibilità dei predetti costi.

Come si ricorderà, il bonus è stato modificato dalla legge di Bilancio per il 2017. Allo stato, infatti, la misura riconosce a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché residenti nel territorio dello Stato, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute. Il criterio di calcolo presuppone un “approccio incrementale”, ossia sono agevolabili le sole spese eccedenti la media di quelle effettuate nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La norma prevede il riconoscimento dell’incentivo per tutte le attività che comportino la realizzazione di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In tale ambito, sono considerati costi eleggibili: il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva; le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con altre imprese, comprese le startup innovative e le imprese localizzate in altri Stati membri Ue, negli Stati aderenti all’accordo dello Spazio economico europeo o in Stati che consentono lo scambio di informazioni; le competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto, a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

L’agenzia delle Entrate, quindi, risponde ad un interpello proprio sulla natura delle spese agevolabili. Nel dettaglio, l’impresa istante – operante proprio nel campo R&S – ha chiesto di sapere se potessero rientrare fra i beni agevolati anche i marchi, brevetti e disegni che la stessa aveva acquisito direttamente da un fallimento. Il dubbio espresso dall’impresa acquirente riguardava proprio lo status del soggetto cedente, sottoposto ad una procedura concorsuale. Oltretutto, la rilevazione dal fallimento non dava conto delle singole poste acquisite, essendo espresse in fattura cumulativamente. Infine, era in dubbio se, nel calcolo della media storica, si dovesse tenere conto anche di tutti i costi per le privative industriali sostenute dall’impresa fallita.

Le Entrate si sono pronunciate dopo aver acquisito il parere del ministero dello Sviluppo economico. Quest’ultimo ha sottolineato che l’ammissibilità dei costi al regime di aiuto presuppone tanto la stretta inerenza all’attività di ricerca, quanto il necessario sostenimento durante lo svolgimento della ricerca medesima. Fatta questa premessa, la risoluzione chiarisce che, a mente di quanto indicato nella circolare n. 5/E/16, segnatamente ai titoli di spesa sostenuti dal richiedente, sono agevolabili le sole competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica.

Ne deriva, quindi, che mentre sono pacificamente agevolabili i brevetti per invenzione e i modelli di utilità, non può dirsi altrettanto per i marchi e i disegni. Quanto alla natura del cedente, lo stesso Mise ha evidenziato come la norma abbia riguardo esclusivamente all’obbligo di acquisizione da un terzo, a nulla rilevando che questi sia un soggetto fallito.

Sulla questione relativa all’indicazione “indistinta” in fattura dei beni acquisiti il Fisco suggerisce di adottare un criterio che evidenzi l’incidenza percentuale del valore normale del singolo bene acquisito rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato. Nessuna inclusione, infine, nel calcolo della media storica dell’impresa acquirente di tutte le privative conseguite dalla cedente fallita, in quanto nel caso di specie non si realizza alcuna una continuità operativa fra le due realtà imprenditoriali.

AdA

fonte Sole24Ore A.S.

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Reddito d’impresa. Ammesse le attività di R&S avviate prima del 2015

reddito-impresaCredito d’imposta per ricerca e sviluppo anche per attività avviate prima del 2015. Per il calcolo dei costi ammessi al beneficio su base incrementale, si considerano gli importi di competenza degli esercizi 2015-2019 anche se si tratta di progetti e attività anteriori. La circolare 5/E/2016 analizza le tipologie di attività di ricerca e le quattro categorie di spesa sulle quali, con criterio incrementale, si determina il credito d’imposta.

Attività di ricerca
La circolare sottolinea innanzitutto che le attività di ricerca agevolabili possono essere svolte anche in ambiti diversi da quello scientifico e tecnologico (ad esempio storico o sociologico). Con riferimento alla ricerca fondamentale, è escluso che possano essere previsti utilizzi commerciali diretti dei lavori e delle sperimentazioni. Nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale si comprendono anche gli «studi di fattibilità», ma ciò non esclude, precisa l’Agenzia, che questi studi rilevino anche nelle fasi di ricerca fondamentale e industriale.

Tra le esclusioni, si sottolineano quelle riferite a modifiche non significative di prodotti e processi (modifiche stagionali, modifiche di design di un prodotto, miglioramenti derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione molto simili a quelli in uso). Per le attività di ricerca nel settore tessile e moda,il documento di prassi rinvia all’analisi contenuta nella circolare Mise 46586/2009.

Costi ammissibili
La circolare precisa che per quantificare i costi agevolabili si devono utilizzare i criteri fiscali e in particolare il principio di competenza previsto dall’articolo 109 del Testo unico. Le regole fiscali valgono anche per quei soggetti, come le imprese Ias adopter, che per la determinazione del reddito di impresa applicano i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili internazionali. La norma agevola gli investimenti effettuati dal periodo di imposta 2015 al 2019; resta peraltro ferma l’agevolabilità di spese sostenute in questo periodo riferite a progetti e attività di ricerca avviate fino al 2014.

Particolare attenzione è dedicata alla prima categoria di spesa, quella relativa al personale altamente qualificato (introdotta dalla legge 190/2014). Questa categoria, che ha una quota di credito d’imposta pari al 50% dell’eccedenza rispetto alla media del triennio 2012-2014, comprende sia i costi per personale dipendente, sia i costi per collaboratori dell’impresa (compresi i professionisti), a condizione che questi ultimi svolgano la ricerca «alle dipendenze» dell’impresa stessa e dunque presso strutture di quest’ultima. I costi per attività svolte da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione possono invece rientrare nella terza categoria di costi (ricerca esterna). Anche il costo di un amministratore con i requisiti di alta qualificazione può essere agevolato, ma limitatamente al compenso per l’attività di ricerca effettuata.

Maxi ammortamenti
Ribadita la cumulabilità da credito di imposta e maxiammortamenti 140%, la circolare precisa che per la quantificazione della seconda categoria di spese ammissibili (acquisizione e utilizzo di strumenti di laboratorio), la maggiorazione fiscale prevista dalla legge di Stabilità non va considerata, dovendosi quantificare l’importo ammissibile esclusivamente sulla base dei coefficienti tabellari applicati al costo effettivo. Per i beni in locazione non finanziaria, si utilizzerà lo stesso criterio (ammortamento teorico) considerando il costo del concedente che dovrà risultare dal contratto o da specifica attestazione.
La terza categoria di spese ammissibili riguarda quelle di ricerca esterne che possono essere effettuate da università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché «ad altri soggetti», comprese le start-up innovative.
Sono invece escluse quelle relative alle commesse affidate alle società del gruppo, per le quali potranno rilevare i costi, sostenuti (e risultanti da adeguata documentazione), per attività ricomprese nei gruppi agevolabili.

AdA

fonte Sole24Ore 77/16 L.G.

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R&S, sostegno alle grandi imprese. Dal Mise le regole per l’accesso ai finanziamenti.

ricerca e sviluppoBis di interventi del ministero dello Sviluppo economico sul Fondo per la crescita sostenibile. Con la circolare n. 94947 del 4 dicembre 2015, il ministero ha individuato i parametri di selezione dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli accordi sottoscritti con le Regioni e le altre amministrazioni pubbliche, di cui al decreto del 1 aprile 2015.

Si ricorda che nell’ambito di tali accordi - cui sono destinati 80 milioni di euro, integrati dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli accordi di programma - il ministero si prefigge l’obiettivo di favorire la competitività di imprese di grandi dimensioni e di specifici territori attraverso il sostegno a processi di innovazione che abbiano un impatto significativo sulla salvaguardia e l’aumento dell’occupazione. Ciononostante, evidenzia la circolare, il decreto del 1 aprile non definisce «vincoli stringenti in merito alle caratteristiche dei progetti di ricerca e sviluppo». Gli incentivi saranno indirizzati a una pluralità di iniziative selezionate tramite apposito bando, ovvero a iniziative di una o più imprese individuate dall’accordo.

In entrambi i casi, è necessario che i fondi attribuiti creino un rimarchevole impatto sul territorio. La circolare, in particolare, si sofferma sulle caratteristiche di selezione delle iniziative contemplate nel secondo caso. A tal riguardo, il ministero rileva che le proposte progettuali eleggibili possono provenire da uno dei tavoli aperti presso il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni per la soluzione di problemi connessi alla crisi o alla riorganizzazione di imprese e comparti produttivi, dalle azioni intraprese dal ministero per favorire l’attrazione di investimenti dall’estero, ovvero dalle idee progettuali che le singole imprese ritengono di proporre autonomamente ai predetti soggetti pubblici.

Le imprese interessate, potranno avanzare la propria candidatura tramite un sintetico documento progettuale, da inviare via Pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., contenente il piano d’impresa e la descrizione dei progetti di R&S da implementare. La circolare ribadisce che saranno i soggetti pubblici sottoscrittori a selezionare i progetti che faranno parte dell’accordo. Tale scelta, tuttavia, dovrà garantire il rispetto di alcuni presupposti tra cui quelli connessi all’attrazione di investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l’espansione di imprese estere già presenti in Italia, al rafforzamento della presenza dei prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale, alla rilevanza del progetto sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e di innovazione.

Con un’altra circolare, la n. 95529 del 9 dicembre 2015, il Mise si sofferma sulle agevolazioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, in favore di progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020, ed alla successiva circolare n.27421 del 9 aprile 2015. Premesso che, nel caso di specie, il rimborso del finanziamento agevolato da parte dei beneficiari avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, il ministero ha precisato che, ferma restando la scadenza finale del finanziamento, nel caso in cui la valuta di incasso della singola erogazione del finanziamento ricada nei tre mesi solari precedenti le scadenze, la prima rata viene ripartita sulle rate residue successive.

AdA

Scarica la Circolare n. 94947 del 4 dicembre 2015

Scarica la Circolare n. 95529 del 9 dicembre 2015

fonte Sole24Ore 341/15 A.S.

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Ricerca e sviluppo delle imprese campane: avviso "Maker Faire Rome" 16-18 ottobre 2015

maker faire rome 2015L’Assessorato all’Innovazione e Startup della Regione Campania offre la possibilità alle startup innovative campane di partecipare gratuitamente a “Maker Faire Rome”, la manifestazione dedicata agli artigiani digitali organizzata da Asset Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Sviluppo Campania.

L’edizione 2015 di “Maker Faire” si svolgerà dal 16 al 18 ottobre 2015 presso l’Università di Roma La Sapienza e costituisce la più importante occasione di condivisione e sperimentazione delle invenzioni create dai makers in Italia.

Per la Regione Campania la partecipazione alla manifestazione punta a rafforzare le strutture di ricerca e sviluppo delle imprese campane e a individuare nuovi segmenti di mercato riservati a prodotti, sistemi e servizi ad alto contenuto tecnologico.

Le startup innovative che saranno selezionate potranno essere ospitate in uno spazio espositivo nel quale poter organizzare presentazioni e dimostrazioni delle creazioni proposte.

Per poter aderire all’avviso occorre possedere precisi requisiti: essere un’impresa con almeno una sede operativa sul territorio regionale, operante nei settori dell’artigianato innovativo, del gaming e del cibo-agricoltura, aver introdotto elementi di creatività tecnologica nella propria produzione.

Le manifestazioni di interesse vanno presentate entro il 5 ottobre 2015 secondo la procedura indicata negli allegati scaricabili di seguito. Al termine di una fase di selezione condotta da Sviluppo Campania saranno selezionate dieci imprese che rappresenteranno la Campania e potranno presentare a “Maker Faire Rome” i propri prodotti innovativi.

La partecipazione a “Maker Faire Rome” è realizzata nell’ambito del Piano di azione per la Ricerca, lo Sviluppo, l’Innovazione, l’ICT - Interventi in materia di Ricerca e Sviluppo e Innovazione, finanziato con i fondi PO FESR 2007/2013 O.O. 2.1.

AdA

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fonte SviluppoCampania

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Finanziamenti alle PMI fino a 3 milioni per progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici di Horizon 2020

horizon2020In data 25 luglio 2014 è stato firmato il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese con il quale vengono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile. Tali agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma “Horizon 2020” dell'Unione europea.

Le domande di agevolazioni possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 30 settembre 2014 utilizzando la procedura di compilazione guidata accessibile dalla sezione “Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020”. I soggetti proponenti possono iniziare la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a partire dal 22 settembre 2014.

La dotazione finanziaria dell’intervento è pari a 300 milioni di euro, di cui il 60% riservato a progetti proposti da imprese di piccole e medie dimensioni.

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere un ammontare complessivo di spese ammissibili compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro e possono essere presentati dalle imprese singolarmente o in forma congiunta, anche con Organismi di ricerca, fino a un massimo di 3 soggetti proponenti.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale delle spese ammissibili articolata in relazione alla dimensione d’impresa, pari al 70% per le piccole imprese, al 60% per le medie imprese e al 50% per le grandi. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento di 3 anni, e prevede un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea, comunque non inferiore allo 0,8%.

AdA

Per maggiori informazioni:

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