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Albo Gestori Ambientali: formazione Responsabile Tecnico

Albo Gestori Ambientali: formazione Responsabile Tecnico

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha fornito, con la circolare n.152 del 07/12/2018, alcuni chiarimenti in merito alla formazione del Responsabile Tecnico per la categoria 10 (attività di bonifica di beni contenenti amianto).

In particolare è stato chiarito che:

  • i Responsabili Tecnici per la categoria 10 A nominati prima del 16/10/2017 non dovranno effettuare la verifica iniziale ma solo quelle di aggiornamento, la prima delle quali dovrà essere effettuata entro il 16/10/2022;
  • gli anni di esperienza maturati nella categoria 10 A non possono essere utilizzati per l'iscrizione nella categoria 10 B. Pertanto in mancanza della specifica esperienza nelle attività di cui alla categoria 10 B, il soggetto interessato potrà assumere l'incarico solo per la categoria 10 B, classe E.

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Scarica la circolare 152 del 07/12/2018

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Il responsabile gestione ambientale abilitato con l’esame

Il responsabile gestione ambientale abilitato con l’esame

Dal 16 ottobre è operativa la nuova disciplina sul responsabile tecnico delle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali. E il 19 dicembre, a Venezia, si terrà per la prima volta la prova di verifica iniziale per i candidati. Nei mesi successivi, ci saranno altri sei test, sul resto del territorio nazionale.

Il calendario è fissato dalla delibera 7/2017 emanata il 30 maggio dal Comitato nazionale dell’Albo. La delibera n. 6, dello stesso giorno, ha individuato i requisiti del responsabile e dettato criteri e modalità di svolgimento degli esami. Ognuno può scegliere dove sostenere l’esame.

La verifica è necessaria perché l’articolo 12, comma 2, del Dm 120/2014 stabilisce che la qualifica professionale deve risultare da: idoneo titolo di studio, esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione e idoneità attestata con verifica iniziale della preparazione del soggetto. Si aggiungono, con cadenza quinquennale, verifiche sull’aggiornamento.

L’obbligo riguarda chi si candida a fare il responsabile tecnico in imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti: urbani (categoria 1), speciali non pericolosi (categoria 4) e speciali pericolosi (categoria 5). Questi trasporti sono compresi in un unico modulo specialistico. Gli altri sono relativi a intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione (categoria 8), bonifica di siti (categoria 9) e bonifica di beni con amianto (categoria 10).

Per ora, niente test per il legale rappresentante che fa anche l’incarico di responsabile tecnico e abbia maturato l’esperienza indicata dalla delibera n. 6. Il responsabile tecnico dei soggetti iscritti al 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere l’attività in regime transitorio per una durata, mai superiore al quinquennio, è stabilita con delibera dell’Albo. In ogni caso, sono soggetti all’aggiornamento quinquennale.

La verifica iniziale si svolge in 120 minuti su 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo generale e obbligatorio per tutti e 40 su un modulo specialistico a scelta (ma per ora se ne può scegliere solo uno). I quiz sono estratti dagli oltre 4.500 pubblicati in www.albonazionalegestoriambientali.it. Per ogni risposta esatta si guadagna un punto; per ogni errore si perde mezzo punto. Una risposta omessa non comporta accrediti né penalizzazioni.  L’esame per la verifica iniziale è superato con almeno: 32 punti nel modulo obbligatorio per tutte le categorie e 34 punti nel modulo specialistico.

I nominativi dei canditati risultati idonei sono pubblicati sul sito dell’Albo ed è loro rilasciato apposito attestato. La domanda va inviata all’indicato sito dell’Albo (non prima di 60 giorni e non oltre 40 giorni che precedono la data dell’esame) e va versato il contributo di 90 euro alla Camera di Commercio sede della sezione regionale dove si effettua l’esame.

AdA

fonte Sole24Ore 301/17 PF

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