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Nuove risorse per i progetti R&S. Dall’8 gennaio le domande per le agevolazioni di Agenda digitale e industria sostenibile

Nuove risorse per i progetti R&S. Dall’8 gennaio le domande per le agevolazioni di Agenda digitale e industria sostenibile

Dall’8 gennaio gli interventi agevolativi Agenda digitale e industria sostenibile, disciplinati dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 24 luglio 2015, saranno di nuovo ai nastri di partenza. Lo ha chiarito un decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico dello scorso 18 dicembre, con cui il ministero dello Sviluppo economico ha anche riepilogato le fasi e le motivazioni del re-start.

In particolare, il provvedimento riguarda due incentivi finanziati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Fri), istituito presso Cassa depositi e prestiti. Si tratta degli interventi in favore dei grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche e per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana e nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’industria sostenibile.

Gli stanziamenti iniziali disposti per entrambe le misure si sono esauriti rapidamente per il notevole interesse dimostrato dalle imprese. Pertanto, con un decreto ministeriale del 18 ottobre scorso, le risorse disponibili sono state rialimentate con un’ulteriore somma di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fri, per la concessione del finanziamento agevolato, e di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fcs, per la concessione del contributo alla spesa.

Il decreto direttoriale ha, pertanto, stabilito nell’8 gennaio 2018 la data a partire dalla quale possono essere presentate le domande, a partire dalle 10 e fino alle 19 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

Tuttavia, gli interessati possono avere accesso – come è consuetudine – all’apposita piattaforma informatica del soggetto gestore (Banca del Mezzogiorno Mediocredito centrale) per prendere confidenza con la procedura di inoltro delle domande (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it). Infatti, l’istanza di concorso alle nuove risorse è inoltrabile solo per via telematica, scegliendo fra le due procedure – una per Agenda digitale e l’altra per Industria sostenibile - disponibili sul sito internet del soggetto gestore. L’accesso anticipato alla piattaforma è stato utile anche in funzione della copiosa documentazione da allegare alla domanda, tra cui l’attestazione del merito creditizio rilasciata da una delle banche finanziatrici convenzionate scelta dell’impresa.

In questo contesto, vale anche la pena ricordare brevemente le modifiche che hanno indotto il ministero a fissare una data spartiacque nella disciplina dei due incentivi. In sostanza, con il decreto di ottobre 2017 si è stabilito che il finanziamento agevolato copre una percentuale nominale delle spese ammissibili non inferiore al 50% e, comunque, non superiore al 60% per le imprese di grande dimensione e al 70% per le imprese di piccola e media dimensione, come classificate in base all’allegato I al regolamento Gber.

Inoltre, il contributo alla spesa è ora concesso nella misura del 20%della spesa ammissibile sia per le imprese di piccola e media dimensione che per le imprese di grandi dimensioni (e non più del 10%). Infine, si è disposto che, qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, superi l’intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.

AdA

fonte Sole24Ore 346/17 AS

Scarica il decreto direttoriale MiSE del 18/12/2017

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Bonus ricerca e sviluppo, fuori marchi e disegni

marchi-e-brevettiVia libera dalle Entrate all’acquisizione agevolata, in base all’articolo 3 del Dl 145/13 (bonus ricerca e sviluppo), di brevetti, sebbene rilevati da un fallimento. Semaforo rosso, invece, per marchi e disegni. A chiarirlo è la risoluzione 19/E/17 pubblicata ieri con cui l’amministrazione finanziaria si è pronunciata sui criteri di ammissibilità dei predetti costi.

Come si ricorderà, il bonus è stato modificato dalla legge di Bilancio per il 2017. Allo stato, infatti, la misura riconosce a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché residenti nel territorio dello Stato, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute. Il criterio di calcolo presuppone un “approccio incrementale”, ossia sono agevolabili le sole spese eccedenti la media di quelle effettuate nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La norma prevede il riconoscimento dell’incentivo per tutte le attività che comportino la realizzazione di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In tale ambito, sono considerati costi eleggibili: il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva; le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con altre imprese, comprese le startup innovative e le imprese localizzate in altri Stati membri Ue, negli Stati aderenti all’accordo dello Spazio economico europeo o in Stati che consentono lo scambio di informazioni; le competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto, a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

L’agenzia delle Entrate, quindi, risponde ad un interpello proprio sulla natura delle spese agevolabili. Nel dettaglio, l’impresa istante – operante proprio nel campo R&S – ha chiesto di sapere se potessero rientrare fra i beni agevolati anche i marchi, brevetti e disegni che la stessa aveva acquisito direttamente da un fallimento. Il dubbio espresso dall’impresa acquirente riguardava proprio lo status del soggetto cedente, sottoposto ad una procedura concorsuale. Oltretutto, la rilevazione dal fallimento non dava conto delle singole poste acquisite, essendo espresse in fattura cumulativamente. Infine, era in dubbio se, nel calcolo della media storica, si dovesse tenere conto anche di tutti i costi per le privative industriali sostenute dall’impresa fallita.

Le Entrate si sono pronunciate dopo aver acquisito il parere del ministero dello Sviluppo economico. Quest’ultimo ha sottolineato che l’ammissibilità dei costi al regime di aiuto presuppone tanto la stretta inerenza all’attività di ricerca, quanto il necessario sostenimento durante lo svolgimento della ricerca medesima. Fatta questa premessa, la risoluzione chiarisce che, a mente di quanto indicato nella circolare n. 5/E/16, segnatamente ai titoli di spesa sostenuti dal richiedente, sono agevolabili le sole competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica.

Ne deriva, quindi, che mentre sono pacificamente agevolabili i brevetti per invenzione e i modelli di utilità, non può dirsi altrettanto per i marchi e i disegni. Quanto alla natura del cedente, lo stesso Mise ha evidenziato come la norma abbia riguardo esclusivamente all’obbligo di acquisizione da un terzo, a nulla rilevando che questi sia un soggetto fallito.

Sulla questione relativa all’indicazione “indistinta” in fattura dei beni acquisiti il Fisco suggerisce di adottare un criterio che evidenzi l’incidenza percentuale del valore normale del singolo bene acquisito rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato. Nessuna inclusione, infine, nel calcolo della media storica dell’impresa acquirente di tutte le privative conseguite dalla cedente fallita, in quanto nel caso di specie non si realizza alcuna una continuità operativa fra le due realtà imprenditoriali.

AdA

fonte Sole24Ore A.S.

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Finanziamenti alle PMI fino a 3 milioni per progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici di Horizon 2020

horizon2020In data 25 luglio 2014 è stato firmato il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese con il quale vengono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile. Tali agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma “Horizon 2020” dell'Unione europea.

Le domande di agevolazioni possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 30 settembre 2014 utilizzando la procedura di compilazione guidata accessibile dalla sezione “Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020”. I soggetti proponenti possono iniziare la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a partire dal 22 settembre 2014.

La dotazione finanziaria dell’intervento è pari a 300 milioni di euro, di cui il 60% riservato a progetti proposti da imprese di piccole e medie dimensioni.

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere un ammontare complessivo di spese ammissibili compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro e possono essere presentati dalle imprese singolarmente o in forma congiunta, anche con Organismi di ricerca, fino a un massimo di 3 soggetti proponenti.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale delle spese ammissibili articolata in relazione alla dimensione d’impresa, pari al 70% per le piccole imprese, al 60% per le medie imprese e al 50% per le grandi. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento di 3 anni, e prevede un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea, comunque non inferiore allo 0,8%.

AdA

Per maggiori informazioni:

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