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Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

L’INAIL, con circolare n. 13 del 2 marzo 2018, comunica la Riduzione, per il 2018, dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

AdA

Scarica la Circolare Inail n. 13 del 2 marzo 2018

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Sconti per edilizia e imprese artigiane senza infortuni

ot24In sede di autoliquidazione del premio Inail è bene che l’azienda presti attenzione ad applicare le riduzioni di cui può usufruire. In primo luogo, lo sconto introdotto dalla legge di Stabilità 2014, che si applica – sussistendone gli specifici requisiti (sui quali è intervenuta la circolare Inail 6/2017) – ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazione marittima e ai premi speciali unitari delle polizze artigiani: la misura della riduzione sulla regolazione 2016 è pari al 16,61%, mentre la misura dello sconto da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48 per cento.

Ci sono, poi, altre riduzioni del premio legate al settore di appartenenza, come, per esempio, lo sconto pari al 7,61% rivolto alle imprese artigiane (legge 296/2006 e Dm del 30 settembre 2016), che si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. Per il saldo 2016 sono ammesse allo sconto le imprese in regola con gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2014-2015 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando, nella dichiarazione salari del 2015, la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art.1, commi 780 e 781”. L’applicazione di questa riduzione anche alla regolazione del 2017 (quindi in sede di autoliquidazione del prossimo anno) è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione allo sconto, che si effettua barrando la casella indicata, nella prossima dichiarazione salari 2016 da presentare entro il 28 febbraio 2017.

Per il settore edile, anche quest’anno il decreto Lavoro-Economia del 10 novembre 2016 ha confermato la riduzione dell’11,50% del premio applicabile alla regolazione 2016. L’agevolazione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali e alle cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili; condizione necessaria è la regolarità contributiva. Inoltre, lo sconto non si applica ai datori di lavoro con condanne, passate in giudicato, per violazione della normativa sulla sicurezza, per il periodo di cinque anni dalla sentenza.

Per la riduzione occorre presentare entro il 28 febbraio 2017 l’autocertificazione circa il rispetto delle condizioni descritte, inviare il “Durc interno” (per prima richiesta o modifiche) e indicare nella dichiarazione salari, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “1” con l’importo delle retribuzioni alle quali si applica lo sconto stesso.

Altre agevolazioni legate ad alcuni rapporti di lavoro: quella per i dipendenti assunti in sostituzione di maternità (aziende con meno di 20 dipendenti) o quella legata alle assunzioni di lavoratori di almeno 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.

AdA

Fonte Sole24Ore 29/17

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Premi assicurativi INAIL meno cari per le imprese asseverate secondo la UNI/PdR 2:2013

ASSEV UNI INAILL’INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT/24 per il 2015.
Lo sconto sulla tariffa dei premi assicurativi è rivolto alle aziende che nel 2014 hanno adottato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: tra gli interventi di carattere generale, al punto 2 vi è la novità del riconoscimento dell’importanza dell’adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile.
Un nuovo documento UNI, quindi, viene riconosciuto dall’INAIL per l’utilità ai fini della riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro: dopo le norme UNI 10617 sui requisiti essenziali dei sistemi di gestione della sicurezza in impianti a rischio di incidente rilevante, UNI EN ISO 14001 sui requisiti dei sistemi di gestione per la qualità e per l’ambiente, UNI ISO 26000 sulla responsabilità sociale; dopo le “Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro SGSL” è il turno della prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 “Indirizzi metodologici e procedurali per l'asseverazione nel settore delle costruzioni edili ed ingegneria civile” di dare concretezza al concetto di sinergia tra normazione e legislazione, nonché sostanza al valore economico della normazione (in questo caso contribuendo alla riduzione dei osti assicurativi).
Nel caso specifico se ne potranno avvantaggiare gli operatoridei settori delle costruzioni edili e dell’ingegneria civile.

mb

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